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  araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari
martedì 7 settembre 2010
 

Regio Decreto Legge 20 marzo 1924, n. 442,
che disciplina l’uso di titoli od attributi nobiliari
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 aprile 1924 n. 89).



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno; d’accordo col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto e col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.


Art. 1
Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della R. Consulta Araldica.
Della iscrizione fa fede l'annotazione nell'Elenco ufficiale nobiliare approvato con Regio Decreto del 3 luglio 1921, n. 972 e nei successivi Elenchi supplementari approvati e depositati nei modi stabiliti dal detto decreto.

Art. 2
Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'autorità giudiziaria sull'appartenenza di titoli o attributi nobiliari senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia prerogativa con la assistenza della Regia Avvocatura erariale.

Art. 3
Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformità delle norme dell’articolo precedente, con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l’inscrizione nei registri della Consulta Araldica. [inciso successivamente inserito dal R.D. 28 dicembre 1924 n. 2337. N.d.R.]
L'ufficio della Consulta provvede all'inscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza.
L'inscrizione è fatta con riserva di ogni rimedio di legge se l'ufficio non sia stato chiamato a prender parte al giudizio. [comma successivamente abrogato dal R.D. 28 dicembre 1924 n. 2337. N.d.R.].

Art. 4
I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari se non risultino appartenenti all'interessato dagli Elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito esibendo un certificato d'inscrizione nei registri della Consulta Araldica.
I presidenti dei consigli di amministrazione o direzione di corpi morali, di società, di associazioni o di circoli, sono tenuti a fare osservare la stessa norma nella compilazione degli elenchi dei componenti e nei rispettivi atti.
I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con una ammenda da L.500 a L. 1000.

Art. 5
Indipendentemente dall'applicazione della pena comminata per l'usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto dall'Art.186 del codice penale, chiunque, sia in documenti ufficiali, sia in qualsiasi atto giuridico, o anche negli ordinari rapporti sociali, faccia uso di titoli o attributi nobiliari che non risultino appartenergli da conforme inscrizione nei registri della Consulta Araldica, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L.5000.
E’ fatta salva l’applicazione delle penalità pecuniarie comminate dalla legge nei casi in cui l'uso dei titoli sia subordinato ad una tassa di concessione governativa.
In caso di recidiva non può essere applicata un'ammenda inferiore al doppio di quella precedentemente inflitta.
L'oblazione non può essere ammessa in misura inferiore alla metà dell'ammontare dell'ammenda sopra stabilita ed è esclusa in caso di recidiva.
Una quota delle ammende applicate per le singole contravvenzioni nella misura che sarà determinata dal governo del Re è devoluta agli agenti autori delle denunzia.

Art. 6
A carico dei contravventori nei casi previsti dal precedente articolo si procede in seguito ai rapporti dell'intendente di finanza e di qualunque pubblico ufficiale o anche d'ufficio.
A cura dell'Intendente di finanza, un estratto della sentenza di condanna è pubblicato in uno o più giornali. La spesa all'uopo occorrente è a carico del condannato ed è liquidata dal Presidente del tribunale con ordinanza avente forza di titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione.

Questo decreto entrerà in vigore il I gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 20 marzo 1924.


VITTORIO EMANUELE

Visto, il Guardasigilli Oviglio

Mussolini - Oviglio - De Stefani





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