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martedì 7 settembre 2010
 

Nuovo Statuto delle Successioni Nobiliari



Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489
che contiene lo Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del 7 settembre 1926, n. 208)
Testo integrato dal Regio Decreto 16 giugno 1927 n. 1091



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Visto l'Art. 79 dello Statuto del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d’Italia, regolano tuttora l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli ed attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati, prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti.

Art. 2
La successione nei titoli nobiliari e annessi predicati ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.
I chiamati alla successione devono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.
I titoli non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'Art. 4.

Art. 3
I figli naturali, ancorché riconosciuti, e i figli legittimati per Decreto Reale non succedono nei titoli e predicati nobiliari.
I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salva, beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana nei titoli di nuova concessione, a norma dell'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 4
I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano sin dal giorno della nascita.
Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.
Nulla è innovato a quanto per entrambi i sessi dispone l'Art. 42 del regolamento, approvato con Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, circa l'attribuzione della qualifica di "Nobile".

Art. 5
I titoli provenienti da femmine, che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell’Art. 2 Secondo l'interpretazione data dall'art. 1 del R.D. 16 giugno 1927 n° 1091, «I titoli provenienti da femmine per successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R.D. 5 luglio 1896, n° 314, si intendono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, allorché le Lettere Patenti di Nostro assenso, prescritte dall'art. 31 del detto regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926» ed ancora «Se prima di tale data le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con l'effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile».
Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna previo patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell’Art. 2.

Art. 6
I titoli che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'Art. 4, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono pervenuti in femmine nubili, passano nel giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'Art. 2 e salvo quanto dispone l'Art. 9.
Se i titoli sono pervenuti a donne già maritate alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.
Nel caso che siano pervenuti più titoli nobiliari a donna maritata, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni, può essere disposto, su domanda della intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte della intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purché non si tratti del predicato che fa parte del nome di uso della famiglia.

Art. 7
Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.
Nel caso di morte della moglie, il vedovo potrà usare il di lei titolo principale, ma senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.Comma così modificato dal R.D. 1091/1927. Il testo previgente così recitava:«Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva senza il predicato e non oltre lo stato vedovile».

Art. 8
Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita..
L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'Art. 2.

Art. 9
Se siano estinte, o, dopo l'entrata in delle presenti disposizioni, si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o seconda parte dell'Art. 5, avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato, con atto Sovrano, a favore della discendente primogenita dell'ultimo investito, e della di lei discendenza, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno.

Art. 10
In via eccezionale, su domanda dell'intestatario di più titoli nobiliari, può essere disposto mediante decreto di Regio assenso che, per il caso di sua morte, senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purché non mi tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto, la sorella prossimiore e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile
Questa disposizione è applicabile solamente alle antiche concessioni fatte con la trasmissione napolitana, siciliana e sarda.

Art. 11
Su domanda dell'intestatario di più titoli, può, per decreto ministeriale, emesso sopra parere della Consulta Araldica, essere consentito che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla sue cessione nei titoli, usi, durante la vita di esso intestatario, uno de titoli medesimi.

Art. 12
Le disposizioni e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alle presenti disposizioni, sono abrogate.

Art. 13
Le disposizioni di questo decreto sono applicabili anche alle concessioni avvenute dopo l'unificazione politica e alle concessioni future sempre che nei singoli casi alle concessioni non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione, o non sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.

Art. 14
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926

VITTORIO EMANUELE




Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1091,
che contiene norme integrative e dichiarative al Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 9 luglio 1927, n. 157)



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Visto l'Art. 79 dello Statuto del Regno;
Considerata la opportunità di chiarire alcune disposizioni del Nostro Decreto 16 agosto 1926 n. 1489;
Udita la Consulta Araldica del Regno.
Udito il Consiglio dei Ministri
Sulla proposti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Agli effetti della prima parte dell’Art. 5 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, i titoli provenienti da femmine per successioni verificatesi dopo l’entrata in vigore del regolamento per la Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, si intendono legittimamente pervenuti alla discendenza maschile, allorché le Lettere Patenti di Nostro Assenso, prescritte dall’Art. 31 del detto regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926.
Se prima di tale data le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con l'effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Art. 2
L'Art. 3 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è rettificato nel senso che alle parole: "figli legittimi per Decreto Reale", siano sostituite le altre: "figli legittimati per Decreto Reale".

Art. 3
All'Art. 7 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è sostituito il presente articolo:
"Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio".
"Nel caso di morte della moglie, il vedovo potrà usare il di lei titolo principale, ma senza il predicato e non oltre lo stato vedovile".

Art. 4
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a S.Rossore, addì 16 giugno 1927 (Anno V).

VITTORIO EMANUELE.






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