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| araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari | martedì 9 febbraio 2010 |
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VII Statuto costituzionale di Napoleone I Imperatore e Re
sopra i titoli di nobiltà e dei maggioraschi, del 21 settembre 1808. Art. I Quegli elettori che, per tre volte, saranno stati presidenti dei Collegi elettorali generali, porteranno il titolo di Duca, e potranno trasmetterle a quello dei loro figli in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200.000 o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone, rese inalienabili. Art. II I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di Conte. Art. III I figli primogeniti dei grandi ufficiali della corona avranno il titolo di Conte, sempreché il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30.000. Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura. Art. IV I grandi ufficiali del Regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di Conte e Barone, secondo le condizioni determinate qui appresso. Art. V I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di Stato incaricati di qualche parto della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno, durante la loro vita, il titolo di Conte. Art. VI Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro Cancelliere Guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte. Art. VII Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di 3000 lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art.V, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà. Art. VIII I titolari menzionati nell'art. IV potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi in favore de lì oro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di Barone, secondo le condizioni determinate qui sotto. Art. IX I presidenti dei nostri collegi del dipartimento, il primo presidente, procuratore generale della nostra Corte di cassazione, i primi presidenti e procuratori generali delle nostre Corti d’appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè i residenti dei collegi elettorali, allorché avranno presieduto il collegio per tre sezioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorché avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni o gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione. Art. X Potranno pure i membri de' collegi elettorali prendere il titolo di Barone, sopra la domanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello de' loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili. Art. XI Le disposizioni degli articoli VI e VII saranno applicabili a quelli che porteranno loro vita durante il titolo di Barone; nondimeno non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15.000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà. Art. XII I dignitari, i commendatori ed i cavalieri dell'Ordine della Corona di Ferro potranno trasmettere il titolo ai Cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al Guardasigilli a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e giustificando una rendita netta di 3000 lire. Art. XIII Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti ai generali, prefetti, ufficiali civili o militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato. Art. XIV Quelli, fra i nostri sudditi, ai quali noi avremo conferito dei titoli, non potranno portare altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere patenti d'istituzione. Art. XV Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli- e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari cd altri, di darli loro, rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore. TITOLO II - De' maggioraschi. Capitolo Primo Delle forme da seguirsi, per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco. Sezione I. Formazione de’ maggioraschi: modo ed esame della dimanda per l’istituzione. Art. XVI Non potranno entrare, nella formazione d'un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone. Art. XVII Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purché sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti. Art. XVIII Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario, nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite. Art. XIX Le rendite in tal modo rese inalienabili, continueranno ad essere trascritte sul Gran Libro del Debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare. Art. XX Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco. Art. XXI Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale di un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato, a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili. Sezione II. De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo. Art. XXII Que' Nostri Sudditi ai quali il titolo di Duca, di Conte e di Barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al Cancelliere Guardasigilli. Art. XXIII La petizione sarà motivata ed annunzierà: 1) la natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco; 2) la specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta; 3) i beni che il potente intende d'applicare alla dotazione del maggiorasco; 4) il prodotto di questi beni; 5) il certificato del Conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio; 6) il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine. Art. XXIV Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato: 1) dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni; 2) dall'estratto de' registri della imposizione. In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà, fatto davanti il Giudice di pace od un Notajo, da sette Notabili del circondano ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama. Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione. Art. XXV Il Cancelliere Guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro, dal Segretario generale del Consiglio menzionato, qui sotto, e farà rilasciare al potente un bollettino di registro. Art. XXVI Il Cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un Consiglio nominato da Noi, e composto come segue: tre Senatori; due Consiglieri di Stato; un Procuratore generale; Un Segretario generale. Il Consiglio sarà denominato Consiglio del Sigillo dei Titoli. Art. XXVII Il Segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario. Art. XXVIII Il Consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del Procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti. Art. XXIX Se il Consiglio non si trova bastantemente istruito il Nostro Cancelliere Guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal Procuratore Generale, il quale, a tale effetto, corrisponderà coi Magistrati, funzionarj e particolari. Art. XXX Tosto che la domanda sia registrata, il Cancelliere Guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco. Art. XXXI In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli Uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto. Art. XXXII Il Procuratore generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del Conservatore dello ipoteche il quale sarà obbligato di dare avviso al Procuratore generale dello iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti quindici giorni Art. XXXIII Nel tempo stesso che il Procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione, per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per rendere liberi i beni dalle ipoteche legali o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell’articolo seguente. Art. XXXIV Se il parere è favorevole alla dimanda, il Nostro Cancelliere Guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo domandato, ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco. Art. XXXV Quando il Consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. Se Noi approviamo il parere del Consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal Segretario generale. Art. XXXVI La detta restituzione sarà menzionata nel registro e il Procuratore generale indirizzerà ai Conservatori delle ipoteche, ove saranno situati i beni, una istanza, in virtùdella quale verrà cancellata ogni trascrizione. Art. XXXVII Allorché Noi avremo firmato il decreto, l'istanza o i suoi documenti saranno deposti agli Archivi del Sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto. Sezione III. Rilascio, pubblicazione e registro delle Lettere Patenti. Art. XXXVIII Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le Lettere Patenti. Art. XXXIX A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'Ordine della Corona di Ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata dello rendite del maggiorasco. Art. XL Metà di questa somma apparterrà all'Ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le speso del sigillo. Art. XLI Le Lettore Patenti saranno scritte in pergamena, o munite del Nostro gran sigillo. Art. XLII Esse indicheranno: 1) il motivo della distinzione che Noi avremo accordata; 2) il titolo da noi affetto al maggiorasco; 3) i beni che ne formano la dotazione; 4) gli stemmi e le livree accordate all'impetrante. Art. XLIII Le Lettere Patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli Archivj del Consiglio del Sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le Lettere Patenti dal Segretario generale del sigillo. Art. XLIV Il Nostro Cancelliere Guardasigilli, dietro i Nostri ordini, si porterà al Senato per comunicargli le nostro Lettere Patenti e farle trascrivere su i registri, conformemente all'art. 14, §§ 3 e 4 del titolo II del sesto Statuto Costituzionale, Art. XLV Lo Lettere Patenti saranno, ad istanza tanto del Procuratore generale, quanto dell'impetrante, o sulla requisitoria del Ministero pubblico, pubblicate e registrate alla Corte di Appello e al Tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco. Art. XLVI Il Cancelliere di ciascheduna di queste Corti e Tribunali farà menzione sull'originale delle Patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione su i registri. Art. XLVII Queste patenti saranno pure iscritte per intiere nel Bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del Conservatore dello ipoteche ove i beni sono situati. Art. XLVIII Lo speso di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante. Capitolo Secondo Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo. Sezione I. Maggioraschi di proprio moto. Art. XLIX Allorché sarà stata da Noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il Nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le Patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le Patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44. Art. L Allorché la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le Patenti non potranno essere spedite so non dopo la verificazione ed adempimento dello disposizioni prescritto nella sezione II del capitolo II del presente titolo. Sezione II. Maggioraschi sopra domanda. Art. LI Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto Statuto Costituzionale c’indirizzeranno direttamente una Petizione a quest'oggetto. Art. LII Questa petizione sarà motivata, e porterà oltre l'indicazione de' servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23. Art LIII llorché la domanda ci parrà suscettibile d’essere presa in considerazione sarà rimessa coi relativi documenti al Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale li farà esaminare dal Consiglio del Sigillo dei titoli secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28 Art LIV Il Cancelliere Guardasigilli ci presenterà le conclusioni del Procuratore Generale, ed il parere del Consiglio non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia. Art. LV Lo stesso Cancelliere dietro i Nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il decreto tendente all'istituzione del maggiorasco alle condizioni che ci piacerà d'imporre. Art. LVI Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il Cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri. Art. LVII Allorché la domanda sarà accordata, il Cancelliere Guardasigilli farà spedire le Patenti. Se a Noi sarà piaciuto di apporre delle condizioni, il Cancelliere Guardasigilli prima della spedizione delle Lettere Patenti, ci renderà conto del loro adempimento. Art. LVIII Le forme da seguirei per la consegna, la pubblicazione e il registro delle Patenti, saranno quello prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II. Capitolo Terzo Degli effetti della creazione de' maggioraschi. Sezione I. De gli effetti delta creazione de' maggioraschi rispetto alle persone. Art. LIX Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura. Art. LX Niuno per altro de' Nostri Sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto, ad un figlio adottivo prima ch’egli sia investito del titolo, se ciò non è con Nostra autorizzazione enunciato nelle Patenti rilasciate a quest'effetto.
Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i Nostri ordini. Art. LXI Quelli fra i Nostri Sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di Duca, di Conte, di Barone, e di Cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:Io giuro d'essere fedele al Re ed alla sua Dinastia, d'ubbidire alle Costituzioni, Leggi e Regolamenti del Regno, di servire Sua Maestà da buono, leale e fedele Suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che Sua Maestà andrà all'armata. Art. LXII Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco. Art. LXIII I Duchi e i Conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. I Baroni ed i Cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che Noi avremo delegati a quest'oggetto. Sezione II. Dell’effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni che li compongono. Art. LXIV I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere né ipotecati, né sequestrati. Nondimeno, i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento su i beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco. Art. LXV Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto. Art. LXVI La nullità de' giudizj sarà pronunciata dal Nostro Consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo Statuto Costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del Procuratore generale del Sigillo de' titoli. Art. LXVII Proibiamo ai Notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo 65; agl'Impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici di pronunciarne la validità. Art. LXVIII Proibiamo parimenti a tutti gli Agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, né indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'art. 20. Art. LXIX I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale, né giudiziaria. Art. LXX Nondimeno, se in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, o dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo e diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca. Art. LXXI Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59. Art. LXXII Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de beni affetti al maggiorasco. Art. LXXIII Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora; in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta: 1) se la vedova abbia ne suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione; 2) se si rimaritasse senza nostro permesso. Art. LXXIV Il titolare del maggiorasco sarà tenuto: 1) di pagare le imposizioni ed altri carichi reali; 2) di mantenere i beni da buon padre di famiglia; 3) di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente; 4) di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 70, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto de' beni, durante i due primi anni; 5) di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'articolo 2101 del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.
Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza di un'annata del reddito. Art. LXXV I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel caso e nella proporzione, in cui avrebbero potuto essere di legati. Art. LXXVI Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.
Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito. Art. LXXVII Ove sopravvengano de' casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, Vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in Consiglio di Stato sulla domanda del titolare, e sul parere del Consiglio del Sigillo de' titoli. |
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