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giovedì 29 luglio 2010
 

Regolamento Tecnico della Regia Consulta Araldica



R.D. 13 APRILE 1905, n. 234
Regolamento tecnico araldico illustrato e coordinato con il R.D. n. 652/43

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Volendo regolare secondo le tradizioni storiche ed archeologiche italiane l'ornamentazione esterna degli stemmi; - veduto il R. decreto del 2 luglio 1896 n. 313, che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica; - veduto l'art. 35 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 314; - vedute le deliberazioni della Consulta Araldica del 12 dicembre 1892 e del 16 dicembre 1900; - udita la Consulta Araldica; - sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le ornamentazioni esteriori degli stemmi sarà osservato il regolamento tecnico araldico qui unito, diviso in 73 articoli e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto - Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.


CONSULTA ARALDICA.

Regolamento tecnico araldico.
[Con le variazioni apportate dal Regolamento approvato con R.D. 7 giugno 1943 n. 652]

Nota Bene: Riproduciamo di seguito il testo del Regolamento Tecnico per la Consulta Araldica nel testo del 1905 già emendato con le modificazioni apportate successivamente nel 1943. Gli articoli, commi o paragrafi interamente abrogati dall'ultima legislazione sono evidenziati in rosso. Le aggiunte, modifiche e variazioni sono invece messe in rilievo con il colore bleu e la citazione tra parentesi quadre del testo originale quando occorra.
La numerazione degli articoli del presente Regolamento non corrisponde con quella usata nel 1943, giacché in quell'occasione si anteposero alla parte strettamente araldica 58 articoli che disciplinavano le procedure presso la Consulta e -in generale- il funzionamento della stessa.

Termini araldici.


Art.1
La Consulta araldica nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si atterrà alla dicitura contenuta in uno speciale vocabolario araldico da essa compilato e da approvarsi con decreto Ministeriale.

Stemmi.

Art.2
Gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal relativo R. decreto 1° gennaio 1890.

Art.3
Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal R. decreto 27 novembre 1890.

Art.4
Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato, ma di quell'arma o simbolo del quale od avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente regolamento araldico.

Art.5
Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso colle ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

Scudi.

Art.6
Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e per le donne quello ovato.
Sono tollerate le altre fogge di scudi riservando la forma romboidale alle armi femminine.
Nelle concessioni si escluderanno le fogge arcaiche e di torneo, inclinate a tacca, a testa di cavallo ecc.





Elmi.

Art.7
Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica. Nelle concessioni si escludono quelle a becco di passero, a berettone ed altre arcaiche.







Art.8
Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, la inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.
La superficie brunita o rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei cancelli nella visiera non danno indizi di dignità.

Art.9
Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

Art.10
Gli elmi usati dalla Famiglia Reale, descritti nel R. decreto 1° gennaio 1890, sono dorati, posti di fronte colla ventaglia alzata e la bavaglia calata.

Art.11
Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati colla gorgeretta fregiata di collana e medaglia colla ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.
Si possono collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra.
Quando lo scudo è fregiato dal manto l'elmo si colloca di fronte.

Art.12
Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati, quello centrale (se esiste) di fronte.

Art.13
Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono abbrunati senza collana, colla visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

Art.14
Gli ecclesiastici, le donne, gli enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.

Corone.

Art.15
Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel R. decreto 1° gennaio 1890.

Art.16
Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio, brunito o rabescato, gemmato, cordonato ai margini e sostenente le insegne del titolo o dignità.

Art.17
La corona normale di Principe è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).



Art.18
Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle o che sono bottonati di una perla o che hanno le perle sostenute da punte o che sono chiuse col velluto del manto, a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta di oro o da un fiocco d'oro fatto a pennello.



Art.19
Le famiglie decorate del titolo di Principe del Santo Romano Impero possono portare lo speciale berettone di questa dignità



Art.20
La corona normale di Duca è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.



Art.21
Sono tollerate le corone di Duca coi fioroni bottonati da una perla o chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.



Art.22
Le famiglie che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.


Tocchi usati per i Cavalieri, Baroni e Conti di creazione napoleonica

Tocchi usati per i Duchi e Principi di creazione napoleonica


Art.23
La corona normale di Marchese è cimata da quattro fioroni d'oro (tre vi sibili) sostenuti da punte ad alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).



Art.24
Sono tollerate le corone di Marchese coi gruppi di perle sostenuti da punte e colle perle disposte tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopra altrettante punte.



Art.25
La corona normale di Conte è cimata da sedici perle (nove visibili).



Art.26
Sono tollerate le corone di Conte colle perle sostenute da punte o cimate da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramidi o collocate una accanto all'altra o sostenute dal cerchio o da altrettante punte.
Ai Conti Palatini viene attribuita una Corona comitale speciale, che è a tre perle alzate ed a sei ribassate.



Art.27
La corona normale di Barone ha il cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili).



Art.28
Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili) oppure omesso il tortiglio colla cimatura di dodici perle (sette visibili) o collocate sul margine del cerchio o sostenute da altrettante punte.



Art.29
La corona normale di nobile è cimata da otto perle (cinque visibili).

Art.30
È tollerata la corona di nobile colle perle sorrette da altrettante punte.



Art.31
La corona normale di cavaliere ereditario è cimata da quattro perle (tre visibili).



Art.32
Le famiglie decorate del cavalierato germanico possono fregiare lo scudo d'arma secondo le varie insegne attribuite nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

Art.33
Le famiglie insignite della nobiltà germanica, possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da quattro perle (due visibili), ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo, del quale è fregio speciale ed indivisibile.

Art.34
La corona normale di visconte è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili) oppure da due punte d'oro.



Art.35
La corona normale di patrizio è cimata da otto perle (cinque visibili) alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio (cinque visibili) [ma rectius "quattro visibili" (cf. Carmelo Arnone, in Rivista Araldica 1946, p. 265)]. - [Testo originale: "La corona normale di patrizio è formata dal solo cerchio].
Nota Bene: in alcuni manuali di araldica viene spesso ancora indicato il desueto modello di corona descritto dalla Consulta Araldica nella sua Deliberazione 4 magio 1870 che è "un cerchio d'oro liscio, brunito al margine inferiore e sormontato da quattro punte di lancia alternate con quattro globetti simili a perle, moventi da altrettante basse punte, il tutto d'oro" (v. Spreti, Encicl. App. I pag. 126). Il Guelfi Camajani (Dizionario Araldico, figura 210) avvertiva come tale corona fosse una pura e semplice invenzione, priva di qualsiasi ragione storica, e che nella realtà veniva sostituita con una corona formata da quattro fioroni (tre visibili) alternati da altrettante perle (due visibili).
Art.36
Per quei patriziati per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali, queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta araldica preceduta dal parere della relativa Commissione regionale e sanzionata dal Ministro presidente.
Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del Bollettino della Consulta araldica.
I Patrizi Veneti possono fregiare il loro stemma di una corona patriziale, speciale, formata da un cerchio d’oro, gemmato e contornato sostenente otto fioroni stilizzati (tre e due mezzi visibili) alternati da altrettante perle (quattro visibili).



Art.37
Le famiglie nobili o patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.

Art.38
Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo; ed un'altra più piccola sostenuta dall'elmo stesso.
La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore quella del titolo più elevato della famiglia.



Art.39
I cardinali, gli ecclesiastici regolari, i cavalieri di giustizia e professi dell'Ordine di Malta, non portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.





Art.40
Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili, a meno di concessioni speciali, portano la sola corona del loro titolo personale.

Art.41
Gli enti morali possono fregiare la loro arma od insegna con quelle corone speciali delle quali si proverà la concessione od il possesso legale.

Art.42
La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro, gemmato colle cordonature lisce ai margini racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia al naturale uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.


Art.43
La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrita, formata da un cerchio d'oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.


Art.44
La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine ed il tutto di argento e murato di nero.



Svolazzi.

Art.45
Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi trattenuti sul cucuzzolo, da un cercine cordonato in banda.

Art.46
Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo d'arme a meno di speciali concessioni o di casi storici di inchiesta.


Art.47
Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

Cimieri.

Art.48
Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.


Art.49
In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate e si escludono per gli stemmi che non portano l'uso di elmo.

Art.50
Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi od altre insegne di torneo.

Art.51
Non si fanno concessioni di cimieri multipli; questi possono solamente essere oggetti di riconoscimento.

Manti

Art.52
Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi RR. decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890.

Art.53
Il mento, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di principe e di duca.

Art.54
All'infuori di questi titolati non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'arme divisati con le figure o pezze dello scudo.

Art.55
Il manto per i principi ed i duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricami bordature e frange.

Si colloca movente o dall'elmo o da]la corona, accollato allo scudo, annodato ai lati, in alto con cordoni d'oro.

Altri ornamenti.

Art.56
I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

Art.57
Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi d'armi.

Art.55
Nelle concessioni i motti saranno od italiani o latini, nè scritti con lettere arcaiche.

Art.59
Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

Art.60
Si possono fare concessioni ad enti morali di bandiere, bracciali ed altre insegne.

Art.61
I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.

Insegne femminili.

Art.62
Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello o tessera romboidale od ovata, cimata dalla corona del loro titolo personale e circondata da una cordigliera d'argento sciolta o da una ghirlanda di rose.

Art.63
Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate ed a sinistra di quelle del marito, colla corona che gli appartiene.
Possono fregiare gli scudi colla cordigliera d'argento annodata o con due rami di olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

Art.64
Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma colla cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

Art.65
Le insegne femminili di massima non sono fregiate da elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare i motti.

Art.66
Per le armi femminili di cittadinanza si ometteranno tutti gli ornamenti esteriori fuorchè i motti.

Distinzioni di dignità.

Art.67
I cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il manto dell'Ordine che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro con galloni d'oro caricati di nodi e di rose di Savoia e colla fodera di teletta d'argento.

Art.68
Gli ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.

Art.69
I magistrati aventi il grado di primo presidente possono accollare lo scudo colle mazze e colla toga della loro dignità e cimarlo col relativo tocco.


Art.70
Gli ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali, decussandole in numero di sei se tenenti generali comandanti di Corpi d'armata, di quattro se tenenti generali, di due se maggiori generali.


Art.71
Gli ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo ad un'àncora se contrammiragli, a due àncore decussate se vice ammiragli.


Art.72
I decorati di ordini equestri possono fregiare il loro scudo colle insegne delle loro decorazioni.

Art.73
I cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro continueranno a cingere lo scudo colla gran fascia verde annodata da più cifre Reali coronate d'oro


Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente della Consulta araldica, A. FORTIS.





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