Relazione della Commissione sulla proposta di un nuovo Statuto successorio nobiliare.
La Regia Consulta araldica sottopose il preliminare del progetto di riforma e di regolamento della trasmissione dei titoli nobiliari ad una Commissione composta da S.E. il Senatore Raffaele Perla, Presidente del Consiglio di Stato, dal Senatore Conte Gerolamo Marcello e da S.E. Gerolamo Biscaro, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, estensore della relazione che qui riproduciamo.
Non senza esitazione ho aderito al cortese ed insistente invito degli illustri colleghi della Commissione, di me tanto più autorevoli, di stendere la relazione del progetto per l'unificazione dello Statuto successero della nobiltà italiana, dall'Ecc.ma Consulta sottoposto all'esame preliminare della Commissione. Mi ha confortato nell'accettare il grave e delicato compito il pensiero che possa apparire sotto certi aspetti opportuno che interprete del voto della Commissione si renda chi per le sue condizioni personali si trova fuori del conflitto di tradizioni e di tendenze regionali, di interessi e di aspirazioni familiari, suscitate dalla proposta riforma, ed è così in grado col corredo degli studi storico-giuridici ai quali si è applicato, di portare nel dibattito una parola serena, un giudizio obbiettivo.
La Commissione si è trovata concorde nell'approvare i concetti fondamentali che informano il progetto del Duca de Vargas Machuca la cui ultima formulazione è nello schema che nell'opuscolo «Relazioni e pareri sulla proposta, ecc.», distribuito ai componenti la Ecc.ma Consulta, porta la data del 14 giugno 1924. Questo schema è stato dalla Commisione sostituito da altro, nel quale, oltre ad alcune aggiunto concordate con l'autore del progetto, si è creduto opportuno, lasciandone inalterata la sostanza, di mutare per maggiore precisione la forma e la distribuzione di alcune disposizioni.
I concetti fondamentali del progetto sono:
1. La necessità di por fine all'anacronismo - che praticamente si risolve in fastidioso travaglio- rappresentato dalla coesistenza in uno Stato, il quale testè ha integrata la sua millenaria unità etnica con l'unità politica, di vecchie leggi e consuetudini le più svariate e difformi, nelle quali, senza tener conto degli statuti, pure difformi, dell'antico patriziato cittadino, si alternano gli opposti caratteri dei feudi franco e longobardo, entrambi, per l'influenza delle diverse dinastie succedutesi in alcune regioni e sotto la spinta degli interessi patrimoniali degli investiti, profondamente snaturati in confronto dell'originaria loro funzione, in qualche regione perfino sostanzialmente allodializzati;
2. L’impossibilità, sotto l'impero delle leggi e consuetudini ora vigenti, di eliminare le incertezze e le fluttuazioni troppo spesso rivelatesi così nell'applicazioni fattane ai singoli casi dall’Ecc.ma Consulta, come nelle decisioni dell'autorità giudiziaria, non sempre abbastanza illuminata sulla loro genesi storica e successivo svolgimento;
3. La convenienza per il maggior decoro della nobiltà italiana di far cessare lo sconcio troppe volte verificatosi, vanamente fin qui deplorato, del passaggio per linea femminile di titoli, anche di maggiore distinzione, in persone non degne o di troppo umile condizione;
4. La preferenza per il sistema successorio già proprio del feudo franco in quanto aveva per base la trasmissione del feudo individuo e con esso del relativo titolo o predicato nell'agnazione maschile del concessionario per ordine di primogenitura, in confronto del sistema successorio del fendo longobardo che si trasmetteva a tutta l’agnazione discendente dal primo investito, con l'effetto del frazionamento del feudo o della moltiplicazione del titolo allo infinito
5. L'opportunità di ammettere in via transitoria equi temperamenti a favore delle donne e loro discendenza maschile, che al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordine successorio si troveranno investite di titoli nobiliari.
Passando dopo ciò ad illustrare i punti principali del progetto, il relatore si richiama alla perspicua ed esauriente esposizione fatta dal conte Filangeri di Candida Gonzaga nella relazione sul progetto de Vargas alla Commissione araldica napoletana intorno alle costituzioni fredericiane cui si deve il malaugurato innesto della successione femminile nel feudo franco dell'ex-Reame, e alle successive costituzioni, prammatiche e rescritti, che resero sempre più incerta o confusa l'intera materia nobiliare napoletana e sicula, e soprattutto il relativo diritto successorio che ne e la parte più delicata.
La relazione Filangeri dimostra come sia infondata la obbiezione che, essendo il sistema successorio delle antiche concessioni la emanazione legale della potestà regia da cui procedeva, nonn sia lecito procedere ad un mutamento nell'ordine successorio stabilito nelle concessioni come una vera condizione di esse. Perocchè la materia della successione oggidì non è più quella che avea formato l'oggetto principale della concessione ed era regolata dalle leggi e consuetudini allora vigenti. Con la legge del 1806 abolitiva della feudalità è venuto a mancare l'oggetto principale della successione: il fendo. Quello ch'è stato conservato è solo il titolo, che non ha altro carattere che di un'onorificenza ereditaria commemorativa della nobiltà feudale. Orbene, si poteva sino ad un certo punto comprendere il passaggio del feudo, entità patrimoniale oltre che onorifica, nelle femmine dell'investito, in difetto di prole maschile, per il naturale amore del genitori verso i discendenti.
Per accasare convenientemente la figlia si faceva volentieri sacrificio, insieme al feudo, del titolo che aveva dato lustro alla famiglia. Oggidì il passaggio del nudo titolo attraverso la donna in altro casato si risolve nella spoliazione della famiglia perfino del semplice ricordo della nobiltà avita, rimasto in virtù della legge del 1806; spoliazione non più giustificata da quei motivi d'indole affettiva ed economica per i quali era stata ammessa la successione femminile nei feudi, non potendosi neppure adombrare come elemento apprezzabile nel presente dibattito l'eventuale utilità rappresentata dalla valorizzazione del nudo titolo, che la donna intestataria oggidì porta con sè unendosi in matrimonio.
Si deve concludere che la trasmigrazione del titolo di origine feudale, che dopo l'abolizione della feudalità si è continuato a permettere da famiglia a famiglia, ha snaturato del tutto quello che avrebbe dovuto essere il concetto della sua conservazione. Considerate le statistiche dei passaggi delle intestazioni nobiliari in altre famiglie verificatesi dal 1806 in poi nelle provincie dell'ex-Reame, di qua del Faro (circa il 55 per cento), e dal 1812 in poi nella Sicilia (circa il 50 per cento), non si può non riconoscere nella proposta principale del progetto, di escludere le femmine dalla successione nei titoli di nobiltà, il provvedimento reclamato per far salvo, come si esprime il conte Filangeri, quello che ancora è possibile di titoli di origine feudale, alle famiglie già feudatarie.
La vostra Commissione è confortata, nel raccomandare all'Ecc.ma Consulta l'accoglimento di questo principio, sul quale s'impernia il progetto, dal pieno consenso espresso in proposito dall'illustre Commissario del Re e dalle Commissioni napoletana, romana, sarda e veneta; pur avendo il Commissario del Re e le due Commissioni sarda e veneta manifestato il proprio dissenso su alcuni punti del progetto, di secondaria importanza.
I rilievi del Regio Commissario e delle due Commissioni regionali sono stati tenuti presenti nella nuova formulazione del progetto che la vostra Commissione si onora di sottoporre al giudizio illuminato dell’Ecc.ma Consulta.
Non si è mancato di prendere nella dovuta considerazione anche il voto categoricamente contrario dato dalla Commissione sicula in data del 10 novembre 1924. Ma le ragioni esposte nella relazione del commissario nobile Genuardi, accolte da quella Commissione, non hanno potuto scuotere la nostra profonda convinzione sulla bontà del nuovo statuto proposto per la successione nobiliare.
Nella relazione Genuardi, pur ammettendosi che « più del 50 per cento dell'attuale nobiltà siciliana porta i titoli provenienti sino dall'abolizione della feudalità, ossia sin dai 1812, da casati differenti di allora, perché passati per linea femminile», e che «i titoli che portavano gran lustro ai loro antenati si trovano in nuovi casati meno nobili» e che vi sono, sebbene pochissimi, «discendenti di antichi concessionari, privi di qualsiasi titolo» , si afferma che, tutto considerato, 1’avvenuta trasmigrazione del titolo in nuovi casati non porti alla necessità di escludere le donne dalla successione.
E’ evidente che qui si è in presenza piuttosto che di un’argomentazione di un giudizio soggettivo d'impressione, che, se va rispettato per l'autorità della persona da cui promana, non offre però materia di discussione.
Si soggiunge: che la Sicilia ha posseduto nei secoli un ordine proprio successorio e lo ha sempre difeso; che non è il caso di parlare di anacronismo a proposito della continuata coesistenza di antiche e difformi leggi e consuetudini nobiliari dopo raggiunta l'unita della Patria, mentre nessun inconveniente si sarebbe lamentato dal 1860 in poi seguendo il sistema della conservazione degli statuti successori regionali; che l'attuale limitazione dei gradi della successibilità collaterale non porta inconvenienti perché in parte era uguale alla successione dei beni in diritto civile; e che la maggiore limitazione dipende da un’interpretazione molto restrittiva delle antiche costituzioni, per cui si vogliono escludere dalla successione dei titoli i collaterali in sesto grado in linea retrograda, anche se discendenti dal concessionario; contro la quale interpretazione era stato dalla Commissione sicula proposta una norma certa e sicura in un progetto di Massimario, la cui approvazione dispenserebbe la nobiltà siciliana dal bisogno di una legge del tutto nuova.
A queste considerazioni è stato risposto, ci sembra efficacemente, dalla Commissione napoletana in recente seduta (7 febbraio u.s.), del cui pensiero si rese anche questa volta autorevole interprete il commissario conte Filangeri. Si è anzitutto osservato che non solo la Sicilia, ma tutte le altre regioni d'Italia ch'ebbero vita politica propria, hanno avuto legislazioni diverse, ed è questo appunto uno dei motivi che ne consigliano l'unificazione, e dovrebbe valere anche per la Sicilia, postochè la titolatura nobiliare trovasi uniforme nel concetto di pura e semplice commemorazione di un lustro passato. Che la limitazione della successione collaterale non porti inconvenienti è un asserzione smentita dai fatti, perché nel Napoletano bastano due generazioni e in Sicilia ne occorrono tre a porre tra le due linee di collaterali un ostacolo insormontabile per la successione.
E’ superfluo rilevare come sia grave errore richiamarsi alle regole del diritto successorio del Codice civile per dare ragione della successione nei titoli di nobiltà, rispetto ai quali la distinzione del sesso fu sempre un elemento fondamentale. Quanto all'inconveniente delle limitazioni imposte alla successione retrograda sicula, che la relazione Genuardi vorrebbe eliminare mediante l'applicazione del Massimario predisposto da quella Commissione, gioverà accentuare come le lamentate limitazioni, dovute non già, come ora si pretende, ad una interpretazione troppo restrittiva, bensì alla chiara volontà degli antichi legislatori siciliani, Federico II di Svevia e Giacomo II d'Aragona, espressa nelle rispettive Costituzioni, riconosciuta da due conformi deliberazioni dell'Ecc.ma Consulta sopra relazione del compianto senatore Pagano Guarnaschelli precedute da non meno conformi pareri della Regia Commissione sicula, in armonia con la costante giurisprudenza della cessata Corte di Cassazione di Palermo e delle Corti d'Appello di Sicilia, non consente altro rimedio all'infuori di un nuovo statuto successorio, il quale tolga ogni limite al diritto degli agnati maschi discendenti dal concessionario, non ostante qualunque distanza di grado dall'ultimo investito.
Altre Censure della relazione Genuardi si appuntano sulle singole disposizioni del primo testo del progetto. Le modificazioni portato al progetto originario nello schema che la vostra Commissione ha fatto proprio, corrispondono sostanzialmente ai voti formulati dalla Commissione sicula per il caso che l'Ecc.ma Consulta non sia per seguirla nella opposizione più radicale. In merito alla quale opposizione di massima la vostra Commissione deve pur segnalare come il dissenso abbia perduto, almeno in parte, della sua importanza, dopo che autorevoli componenti la Commissione sicula hanno resa nota la propria adesione al principio fondamentale del progetto, comunicando alcune proposte di parziali modificazioni, della più importante delle quali si è preso lo spunto per una nuova norma equitativa di carattere transitorio, inclusa nello schema sottoposto al vostro esame.
Procedendo brevemente all'esame delle singole disposizioni del progetto, la vostra Commissione, in ordine all'articolo I, è dello stesso avviso della Commissione sarda, che cioè il secondo comma, in quanto contiene la norma generale sulla trasmissione dei titoli nell'agnazione maschile per linea primogeniale abbia a prendere il posto del primo comma sanzionante la regola della esclusione delle femmine.
Nella norma generale, che la Commissione ha modificato solo per la forma, sono espressi in termini sul cui significato giuridico non dovrebbe cader dubbio, tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il nuovo ordine di successione nobiliare.
Accanto al principio della primogenitura vi si afferma il privilegio della linea sul grado, determinandosi così la graduatoria di tutti gli agnati successibili discendenti dal capostipite, primo intestatario. Con ciò rimane risoluta la questione tanto agitata, se nella successione collaterale sia da preferirsi la linea o il grado; rimane pure esclusa la trasmissione del titolo ai collaterali nonché agli ascendenti del primo investito, che cozza con la genesi storica del feudo e col testo dei titoli concessi con la formula tibi et successoribus tuis ex corpore legitime descendentibus od altra equivalente. Parlandosi di agnazione maschile dell’ultimo investito e di discendenti per maschi dallo stipite comune, primo investito, appare evidente che deve trattarsi di maschi nati da legittime nozze od almeno legittimati per susseguente matrimonio; con esclusione dei figli naturali legittimati per decreto reale, o soltanto riconosciuti, od adottivi.
Analogamente l'Ecc.ma Consulta ebbe testé ad affermare la massima che la formula di molte concessioni, disponente la successione del titolo a favore dei discendenti maschi, «legittimi e naturali», dal concessionario significhi esclusione dei nati fuori di matrimonio, non legittimati «per subsequens», perché non legittimi, degli adottivi perché non naturali, essendo ivi adoperata la particella «e» in senso congiuntivo, per esprimere che il successibile deve essere ad un tempo legittimo e naturale.
La disposizione abolitiva della trasmissione dei titoli alle donne e per linea femminile non ha bisogno di ulteriore commento dopo ch'è stato posto in evidenza come la sua attuazione costituisca l'obbiettivo principale della progettata riforma.
Il terzo comma che stabilisce il ritorno del titolo per effetto dell'estinzione dell’agnazione maschile, pare alla vostra Commissione, come è parso alla Commissione sarda, superfluo. Il ritorno del titolo alla Corona aveva un significato allorquando, trattandosi di feudo, estinta l'agnazione o verificatasi una causa di decadenza, il feudo rimaneva aperto e il relativo beneficio con le annesse giurisdizioni veniva avocato dalla Camera. Oggidì la mancanza di aventi diritto ad un titolo lascia dietro di sè il nulla. La rinnovazione a favore di un agnato collaterale del primo investito è dal regolamento araldico 5 luglio 1896 definita come l'atto sovrano che fa «rivivere» il titolo già spettante ad una famiglia. Ciò vuoi dire che prima della rinascita esso, appunto perché estinto, più non esiste.
Opportunamente il progetto ha introdotto nell'articolo II una disposizione proibitiva per eliminare le incertezze alle quali aveva dato luogo qualche decisione giudiziaria favorevole alla successione dei figli naturali riconosciuti o legittimati per decreto reale, in difetto di una norma generale e in presenza di norme speciali di qualche regione, parificanti i legittimati per decreto del principe ai legittimati «per subsequens».
La maggioranza della Commissione ha deciso di raccomandare all'Ecc.ma Consulta l'approvazione integrale del nuovo testo dell'articolo II, che esclude dalla successione nei titoli di nobiltà i legittimati per decreto reale, i naturali ancorché riconosciuti e gli adottivi, limitando per questi ultimi la esclusione ai titoli spettanti all'agnazione dell'adottante, non anche a quelli dell'agnazione propria dello stesso adottato.
Sebbene non manchino nella storia esempi anche illustri di dispense «quoad honores» concesse da Imperatori e da altri Sovrani per il difetto di legittimità dei natali, e sebbene, come si è accennato, le leggi e le consuetudini tuttora vigenti in qualche regione, al pari di alcune legislazioni straniere, ammettano alla successione nei titoli i legittimati per decreto del Principe, si è dell'avviso che conferisca maggiormente al prestigio dell'aristocrazia il requisito della perfetta originaria integrità dello stato civile e familiare in chi è chiamato ad assumerne la dignità.
Qualche dubbio era sorto riguardo alla esclusione degli adottivi, essendosi a favore della loro ammissione richiamato il precedente del decreto 1 marzo 1808 di Napoleone I e quello recente del § 19 della Novella 12 ottobre 1914 al Codice civile austriaco, che ammettono sotto certe condizioni la successione dei figli adottivi nei titoli nobiliari dell'adottante. Si è però finito per convenire con l'avviso contrario espresso nelle relazioni Flangeri e Genuardi, in cui si segnala il pericolo che la possibilità della successione si faccia servire per attuare un commercio simulato di titoli.
Che il pericolo non sia del tutto chimerico ci ammaestra l'abuso che dell'istituto dell'adozione si è fatto in altri Stati dalle coppie coniugali anche italiane, alla ricerca di una legislazione estera, che rendesse possibile, merce l'acquisto della cittadinanza, attraverso l'adozione, lo scioglimento del matrimonio. Né va passato sotto silenzio la tendenza, che potrebbe trionfare nella riforma del Codice civile ora allo studio, di togliere il divieto all'adottabilità dei figli naturali dell'adottante.
L'articolo III garantisce il rispetto dei diritti quesiti in base a concessioni o a statuti civici o patriziali in favore di tutti gli agnati di certe famiglie. Rimangono compresi in questa norma anche quei titoli di origine feudale nei quali il feudo, secondo i principi del diritto longobardo, alla morte dell'investito, si trasmetteva «pro indiviso» a tutti i discendenti maschi. Per ovvie ragioni di equità si è considerato, in conformità ad una recente deliberazione presa dalla Ecc.ma Consulta dietro iniziativa della Commissione veneta, che del diritto di succedere nel titolo fino dal giorno della nascita, riconosciuto per i titoli d'origine meramente onorifica, dovessero profittare fino dalla nascita anche i discendenti degli investiti di titoli di origine feudale, di molto maggior lustro per il ricordo storico delle prerogative giurisdizionali inerenti al feudo.
Nel capoverso si considera il caso di successioni nelle quali le femmine sono espressamente vocate a succedere nel titolo al pari dei maschi in concorso o in difetto di questi di pari grado.
Si dispone, con riguardo al principio generale stabilito nell’articolo I, che in questa ipotesi la donna perda il titolo per effetto del matrimonio che la fa uscire dalla famiglia paterna, dalla quale ripeteva il diritto a succedere.
Essendosi da alcune Commissioni manifestata la preoccupazione intorno alla condizione fatta dal progetto agli agnati maschi e femmine dei chiamati alla successione nel titolo, con essi discendenti dal capostipite primo intestatario, si è ritenuto opportuno, per eliminare l'equivoco al quale aveva potuto dar luogo il silenzio del progetto, di aggiungere a questo articolo III un secondo capoverso, nel quale si dichiara quello ch'era già nella mente dell'illustre autore del progetto, che cioè nulla è innovato a quanto il regolamento araldico del 1896 dispone per entrambi i sessi circa l'attribuzione della semplice qualifica di nobile e dell'aggiunta del titolo al cognome preceduto dal segnacaso «dei» per gli ultrogeniti dei titolati.
La prima parte dell'articolo IV risponde al principio che informa il progetto, del rispetto dei diritti acquisiti dalle agnazioni maschili nelle quali il titolo, all'entrata in vigore del nuovo ordinamento nobiliare, sia già pervenuto per linea femminile in base alle antiche leggi, consuetudini o concessioni, senza riguardo alla circostanza che il passaggio del titolo abbia o non formato oggetto di domanda di riconoscimento.
Nella seconda parte si prevede il caso della estinzione delle linee maschili di un’agnazione avente per stipite comune una donna titolata: e si stabilisce che il titolo ritorni all'agnazione maschile della famiglia dalla quale era uscito per mezzo appunto di donna. Questo ritorno del titolo è un omaggio al principio che si vuole rimettere in onore, che cioè la successione nobiliare ha un significato solo in quanto costituisce il ricordo dell'avita nobiltà del casato, al quale ha dato e dovrebbe continuare a dare lustro.
La Commissione ha accolta la proposta che in questo caso il ritorno del titolo avvenga di pieno diritto secondo le regole ordinarie. Esclusa la necessità di una formale rinnovazione con atto sovrano, si è però ritenuto conveniente che il passaggio dei titolo dalla nuova all'antica famiglia sia soggetto a riconoscimento per atto ministeriale, sopra parere della Consulta, previa dimostrazione dell’attacco genealogico da una all'altra famiglia e del rapporto di parentela di chi accampa il diritto a succedere con l'ultimo investito nella propria agnazione.
Ottimo avvedimento ci è pure sembrata la proposta del progetto, di porre, come limite «a quo» nella rivendicazione dei titoli perduti dalle antiche agnazioni a causa del loro passaggio per femmine in altre famiglie, la data delle leggi abolitive della feudalità; sia perché il risalire all'epoca, talora assai più remota, dell'originaria concessione avrebbe incoraggiato pretese folli e assurde a base di falsi o di imbrogli, del genere di quelli che l'Ecc.ma Consulta ha avuto purtroppo occasione di constatare, sia perché il ritorno del titolo alla famiglia del primo concessionario darebbe alla legge una retroattività senza esempio, tale da alterare l'ordine successorio verificatosi sotto l'impero delle antiche leggi e consuetudini feudali coli grave offesa dei diritti acquisiti dagli ultimi intestatari del feudo.
L'articolo V del progetto è stato dalla Commissione frazionato in quattro articoli con riguardo alle diverse disposizioni in esso contenute, tutte di carattere transitorio.
Nel nuovo articolo V viene considerato lo state di fatto e di diritto al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, nella ipotesi che del titolo si trovi legalmente investita una donna; e si distingue il caso che la donna sia nubile, ovvero maritata.
Nel primo caso la donna, se passa dipoi a matrimonio, decade dal titolo, perché per effetto della nuova legge, non potendo né i suoi figli né il marito acquistare alcun diritto sul titolo, viene meno la ragione per la quale essa era stata chiamata ad assumerlo, di poterlo cioè trasmettere dopo la sua morte ai discendenti maschi e di farlo intanto godere dal marito.
Nel secondo caso a stretto rigore si dovrebbe distinguere se la donna maritata aveva già prole maschile o ne era priva all'entrata in vigore della legge. Se aveva prole maschile non si può a questa disconoscere, se non un diritto acquisito, almeno una legittima aspettativa di succedere nel titolo alla morte della madre; aspettativa meritevole di considerazione. Diversa certamente la condiziono della prole che fosse per sopravvenire dipoi, la quale non potrebbe vantare neppure la legittima aspettativa. Tuttavia la Commissione fu concorde nell'accogliere la proposta del progetto, per cui, temperando il rigore dei principi, si ammette che la donna maritata, abbia o non abbia prole maschile, conservi il titolo sino alla morte, e che il titolo si devolva alla discendenza maschile del matrimonio esistente all'entrata in vigore della legge; siano a tale data i discendenti maschi già in vita o nascano dipoi, esclusa però dalla successione la discendenza di un successivo matrimonio.
Nell'articolo VI si provvede per il marito della donna titolata, concedendo ch'egli continui l'uso del titolo senza predicato durante il matrimonio e il successivo stato vedovile, e disponendo che cessi la tale uso nel caso di passaggio ad altre nozze.
E sembrato superfluo di dichiarare che il passaggio del titolo all'agnazione maschile della donna titolata, stabilito per il caso della morte di lei in stato nubile, o, se maritata, senza prole maschile superstite del matrimonio esistente all'entrata in vigore della legge, ha luogo di pieno diritto senza bisogno di formale riconoscimento.
Il nuovo articolo VII che fa salvi in via transitoria i diritti acquisiti dagli investiti di titoli per anticipata successione è disposizione meramente dichiarativa che non ha bisogno di essere illustrata.
L'articolo VIII riflette la ipotesi che con la donna titolata si estingua la sua famiglia paterna, e sia già estinta, o sia per estinguersi, prima della morte di lei, anche l'agnazione maschile a cui il titolo apparteneva alla data delle leggi abolitive della feudalità; nella quale a sensi della seconda parte dell'articolo IV il titolo, previo atto di riconoscimento, avrebbe fatto ritorno. Considerando che, in questo caso, con la morte della intestataria il titolo andrebbe perduto, si è creduto conveniente di offrire alla discendenza maschile di lei, che non abbia i requisiti voluti dall'articolo IV per succedere nel titolo, la possibilità di succedervi mercé atto sovrano di rinnovazione.
Affinché della origine storica del titolo abbia a rimanere traccia permanente, non ostante il passaggio da uno ad altro casato, il progetto propone che sia posto per condizione, per l'acquisto del titolo, che il nuovo investito sia legalmente autorizzato ad assumere il cognome materno.
Com'è stato accennato, la Commissione ha presa in considerazione una nuova proposta pervenutale da alcuni componenti la Commissione sicula, favorevole in massima al progetto, ispirata dal lodevole intento di dare qualche soddisfazione ai desideri degli illustri oppositori, preoccupati delle conseguenze che dall'approvazione del progetto saranno per derivare ai discendenti per linea femminile. La proposta. che, nei termini nei quali era stata formulata, avrebbe recato troppo grave pregiudizio alle finalità della riforma, viene dalla Commissione attenuata nella sua effettiva portata. Si concede in via di eccezione, che è quanto dire per una sola volta, che l'intestatario di più titoli provochi atto Sovrano di assenso a che in uno dei titoli e annessi predicati succedano, in difetto di discendenza maschile, la figlia primogenita e, in mancanza. la sorella prossimiore e dopo di esse le rispettive discendenze maschili. Si vuole però che il titolo e predicato sottratto all'agnazione maschile dell'intestatario non siano quelli di origine feudale che fanno parte dei nome d'uso della famiglia, che deve essere riservato all'agnazione.
Una nuova disposizione sopra proposta dell'autore del progetto è stata accolta dalla Commissione. Essa tende a legalizzare e insieme meglio regolare un'antica consuetudine vigente presso alcune famiglie della più alta nobiltà romana e meridionale costantemente riconosciuta dall'Ecc.ma Consulta della quale consuetudine è menzione nel rescritto 24 settembre 1827 del Sovrano borbonico che, vietando l’arbitraria distrazione dei titoli fra i vari membri di una famiglia, escludeva dal divieto i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo. Il nuovo articolo X riproduce questa norma, subordinandone l’attuazione ad una licenza da parte del Governo in forma di decreto ministeriale, previo parere della Ecc.ma Consulta
L'articolo XI contiene la formula di abrogazione delle leggi e consuetudini anteriori regolanti la materia della successione nobiliare, che siano incompatibili con le disposizioni del nuovo ordinamento.
Con queste osservazioni la Commissione si ripromette di avere dato sufficiente ragione della conclusione ch’essa formula nel senso: che voglia l'Ecc.ma Consulta, approvando i concetti informatori della proposta riforma del diritto successorio nei titoli di nobiltà, accettare come base di discussione articolata lo schema del progetto ch'essa ha eleborato.
Roma, 14 marzo 1925.
La Commisione:
RAFFAELE PERLA - GEROLAMO MARCELLO - GEROLAMO BISCARO.
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