R.D.7 giugno 1943 n. 651
che approva il nuovo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1943
Capitolo I
NORME GENERALI
§ I.- Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari.
Art. 1.
E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore: a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere; d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.
Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.
Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.
Art. 2.
I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.
Art. 3.
Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.
Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivano da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città.
Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.
§ II – Dei provvedimenti nobiliari
Art. 4.
I provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.
I Provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, registrati alla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica.
I provvedimenti nobiliari conferiscono diritti personali o ereditari.
Art. 5.
Oltre a tutti quegli altri che al Re Imperatore piacesse di disporre sono provvedimenti di grazia: a) la concessione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore dà origine ad un titolo, predicato, qualifica nobiliare o stemma; b) la rinnovazione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore fa rivivere un titolo, predicato o attributo nobiliare già estinto in una famiglia a favore di persona della stessa agnazione maschile o discendenza; c) la convalida, cioè l'atto col quale il Re Imperatore sana qualche lacuna o deficienza o irregolarità formale, nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo o attributo nobiliare; d) l'assenso, cioè l'atto col quale il Re Imperatore presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 41, 45 e 46 del presente Ordinamento; e) l'autorizzazione, cioè l'atto col quale, a norma dell'Art.80 dello Statuto fondamentale del Regno, il Re Imperatore consente che un cittadino italiano accetti ed usi nel Regno un titolo o altro attributo nobiliare concessogli da Capo di Potenza estera; f) l'abilitazione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore abilita all'uso nel Regno di titoli o altro attributo nobiliare, concesso o riconosciuto da Capo di Potenza estera a propri sudditi residenti nel Regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o divenuti in seguito cittadini italiani.
Art. 6.
Sono provvedimenti di giustizia: a) il riconoscimento, cioè l'atto col quale il Duce del Fascismo, Capo del Governo, attesta la legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, ecc.
e la devoluzione del medesimo agli aventi diritto, in base alle norme vigenti; b) l'autorizzazione a uno straniero di usare nel Regno titoli e attributi nobiliari italiani, legittimamente pervenutigli.
§ III - Norme generali per la concessione
il riconoscimento e la perdita delle distinzioni nobiliari.
Art. 7.
Non si riconoscono distinzioni nobiliari, se non si possa giustificare l'originaria concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca o le usa.
Il rescritto o qualsiasi altro atto Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dalle altre formalità necessarie e dal rilascio del diploma nella forma consueta, non è sufficiente per il riconoscimento di quel titolo.
Art. 8.
Il diritto al riconoscimento di distinzioni nobiliari non si estingue per decorso di tempo né si acquista per lungo uso delle distinzioni nobiliari.
Art. 9.
Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà.
Art. 10.
La refuta di un titolo che non sia di Principe o di Duca, mediante rassegna di esso al Re Imperatore da parte dell'intestatario di più titoli, può essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo a favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, a favore di un fratello dell'intestatario da costui designato, purché non sia il titolo di uso della famiglia e risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi.
Se fra questi successibili intermedi vi fossero dei minorenni, la refuta non potrà aver luogo, prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.
Art. 11.
La nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita; la nobiltà per Grazia Sovrana dal giorno della concessione.
Art. 12.
La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.
Art. 13.
Nel caso di parto plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.
Art. 14.
Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata Città è ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle città, nelle quali esisteva una nobiltà civica o decurionale.
Per le città dove esistono Libri d'Oro, o analoghi albi ufficiali aggiornati sino all'epoca in cui cessarono di avere vigore le antiche legislazioni, il titolo è riconosciuto ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti.
Art. 15.
Non è ammesso il riconoscimento di antichi Ceti o Corpi cittadini o regionali insigniti di titoli diversi da quelli del patriziato o della nobiltà civica o decurionale.
Art. 16.
Su domanda degli interessati, mediante decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere consentito ai primogeniti, capi di famiglie, insignite di titoli ex feudali, di appoggiare il loro titolo principale al cognome oltre che al predicato feudale.
Art. 17.
Nella concessione ad ultrogeniti di titolo uguale a quello di cui il primogenito sia già insignito, il titolo di nuova concessione deve sempre essere appoggiato al cognome preceduto dal nome del nuovo investito.
Art. 18.
il possesso di un territorio ex feudale, o di altro territorio, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al presente possessore il diritto di assumere quel titolo, nè il relativo predicato, nè la facoltà di chiederne la rinnovazione.
Art. 19.
Il titolo di Barone su predicato feudale dell'antico Regno delle Due Sicilie può con Regio decreto di convalida essere riconosciuto a colui che, ove la feudalità avesse continuato a sussistere, sarebbe stato, al 7 settembre 1926-IV, l'intestatario del feudo e ai suoi discendenti a norma del presente Ordinamento, sempre che il possessore del feudo all'abolizione della feudalità avesse posseduto feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione e dell'investitura Sovrana.
Art. 20.
I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti con provvedimenti di giustizia.
Essi non sono rinnovabili né passano da una in altra famiglia.
Il titolo di Conte Palatino non è trasmissibile né rinnovabile, senza speciale disposizione del diploma di concessione, salvo i riconoscimenti legittimamente già avvenuti.
Il titolo di Conte Palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile, quando sia stato concesso ai componenti di un determinato Collegio o agli investiti pro tempore di un ufficio, o sia stato concesso da delegati del Papa o dell'Imperatore, salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.
Art. 21.
I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia sia come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti dai Sovrani da lui creati in Italia, a cittadini italiani non sono trasmissibili né rinnovabili, se alla data della concessione, non fu costituito il prescritto maggiorasco, salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.
Art. 22.
Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi ai propri sudditi italiani da Sovrani stranieri, che regnarono in Italia prima della unificazione nazionale.
Se tali titoli furono concessi a stranieri, i cui discendenti abbiano acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione, i detti titoli sono parimenti considerati titoli italiani.
Art. 23.
I titoli stranieri posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già autorizzati o abilitati dalle competenti autorità degli antichi Stati italiani prima della unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.
In qualunque altro caso gli interessati, per ottenere il riconoscimento di questi titoli dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale proviene il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante, o che certifichi dell'autenticità del documento di originaria concessione.
Ugualmente i titoli conferiti dalla Repubblica di San Marino prima del 1860 sono autorizzati con provvedimento di giustizia.
Art. 24.
Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titolo concesso da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto ad personam del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.
E' in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e da quest'articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simile attestato, ma risulti che l'istante cittadino italiano o straniero residente nel Regno si trovi nel legittimo possesso del titolo.
Tale autorizzazione e estesa agli stranieri insigniti di titoli nobiliari pontifici.
In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per titoli italiani.
Art. 25.
Non è più ammesso l'uso dei titoli di Grande di Spagna e di Magnate di Ungheria.
Tuttavia, sempre che tali titoli siano stati concessi da sovrani che effettivamente regnarono in Italia e siano stati resi esecutori nel Regno, sono, su richiesta degli interessati, annotati come qualifiche storiche nel Libro d'oro della nobiltà italiana.
Art. 26.
I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.
L'autorizzazione può essere data se i titoli sono appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano o ad altri, purché puramente onorifici.
L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.
Art. 27.
E' ammessa anche l'autorizzazione all'uso - fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi - degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone indicate all’Art.5 del R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, agli ecclesiastici, agli ordini religiosi, e agli enti ecclesiastici in genere.
Art. 28.
In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del Motu proprio, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comuni e quelli di antichi feudi.
Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per rimunerare coloro che, con servizi eminenti, si siano resi benemeriti della Patria.
Art. 29.
Le famiglie o gli individui che posseggono uno stemma gentilizio o ne ottengono la concessione o il riconoscimento debbono farne uso con le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualità o dignità conformemente al Regolamento per la Consulta araldica del Regno.
L'Emblema araldico della Basilica è riconosciuto ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione.
L'uso del cimiero in forma di corno dogale spetta ai Patrizi Veneti discendenti per linea retta maschile dai Dogi di Venezia.
Se la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso del corno dogale può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatizia più vicina.
Il Capo del Littorio viene innalzato dalle Provincie, dai Comuni, dagli Enti e dai privati negli stemmi di spettanza con le modalità disposte dal R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n 1440.
[Il capo del Littorio è stato soppresso dal D. Luogot.26 ottobre 1944 n° 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 84 del 21 novembre 1944.]
Art. 30.
E' ammesso il riconoscimento di stemmi di cittadinanza a famiglie non nobili, ma di distinta civiltà, che possano provare con documenti autentici o riproduzioni di monumenti di goderne da un secolo il legittimo possesso.
Art. 31.
Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.
Il Commissario del Re Imperatore determina la forma di quelli di nuova concessione.
Art. 32.
Il titolo di Città può essere concesso a Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza.
Art. 33.
Con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione, per infedeltà verso il Re Imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all'onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnità, anche se tali fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o da leggi speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari.
Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l'abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di leggi o di decreti Reali.
Art. 34.
Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente, i titoli nobiliari saranno riconosciuti all'immediato legittimo successore.
Se la privazione delle distinzioni nobiliari sia stata disposta per i casi previsti dal secondo comma e i figli e gli altri discendenti, immediati successibili di coloro che sono stati colpiti da quei provvedimenti, siano divenuti anche essi stranieri e non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la devoluzione di quelle distinzioni avverrà a favore del primogenito e della sua discendenza dopo che egli abbia recuperato la cittadinanza italiana.
Art. 35.
La riabilitazione di coloro che per condanne penali siano soggetti all'interdizione dai pubblici uffici non produce alcun effetto sulla decadenza dalle distinzioni nobiliari a norma dell'Art.33.
Art. 36.
Spetta alle Commissioni araldiche regionali di trasmettere al Commissario del Re Imperatore segnalazione documentata sull'uso illegittimo di titoli e di distinzioni nobiliari.
Art. 37.
Il Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte di appello trasmetterà alla Cancelleria della Consulta araldica copia della sentenza che importi condanna di persona iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana a pene e per reati che possano avere effetto sullo stato nobiliare, anche ai sensi del presente Ordinamento.
La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
§ IV - Del trattamento e delle qualifiche nobiliari.
Art. 38.
Ai titoli nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti, senza speciale concessione del Re Imperatore.
In Italia il Gran Maestro del S.M.O. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima.
Art. 39.
Spetta la qualifica di « Donna » alle consorti dei personaggi indicati nelle categorie 1a e 2a dell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche secondo le disposizioni dei Regi decreti che regolano tale materia.
La suddetta qualifica si conserva per tutto lo stato vedovile.
Sono mantenute le qualifiche di «Don» e « Donna»: a) ai componenti delle famiglie che abbiano ottenuta speciale concessione; b) ai componenti delle famiglie insignite dei titoli di Principe e di Duca, e a quelli delle due famiglie marchionali romane così dette di Baldacchino; c) ai componenti delle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della Nobiltà; d) ai componenti delle famiglie dell'attuale Lombardia in grado di provare: 1) che la loro nobiltà fu riconosciuta prima del 1796 in base alle disposizioni emanate dall'Imperatrice Maria Teresa per la revisione nobiliare nelle terre della Lombardia austriaca o confermata dopo il 1814 con Sovrana Risoluzione quale era stata goduta prima del 1796; 2) che si trovano nelle stesse condizioni nobiliari di cui al comma 1, pur non avendo avuto riconoscimento o conferma sotto il dominio austriaco; e) ai componenti delle famiglie dei territori dell'antico Ducato di Milano al tempo del dominio spagnolo ceduti ai Re Sabaudi dal 1714 al 1748, quando nel Ducato subentrò il dominio austriaco, che siano in grado di provare il possesso della nobiltà già al tempo del dominio spagnolo accompagnato dall'uso del Don nei propri ascendenti diretti in linea mascolina prima del distacco dei territori predetti dal Ducato.
Tale uso deve essere attestato da atti ufficiali di Governo o del Senato di Milano, ed eventualmente da opere anteriori al 1714.
Sono mantenute ai Patrizi veneti le qualifiche di « Nobil Homo» (N. H.) e di «Nobil Donna» (N. D.).
§ V - Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari.
Art. 40.
Le successioni dei titoli, predicati e attributi nobiliari hanno luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.
I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.
I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono per linea femminile salvo quanto dispone il primo capoverso dell'Art.45.
Art. 41.
I figli naturali, ancorché riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.
I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi.
Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.
I figli legittimati per decreto Reale possono succedere nei titoli e predicati del padre con autorizzazione Sovrana data con Lettere Patenti di Regio Assenso, purché questi non abbia già figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio od altri successori che abbiano diritto al titolo.
Se la legittimazione interviene dopo la morte del padre, gli effetti della stessa rispetto alla successione nei titoli risalgono alla data di quella morte, purché entro un anno dalla medesima la domanda di legittimazione sia stata proposta.
Pei legittimati ai sensi dell'Art.124 del R. decreto 30 marzo 1942, n. 318, contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile, gli effetti della legittimazione rispetto alla successione nei titoli risalgono alla morte del padre, se questa è avvenuta nel biennio anteriore all'entrata in vigore del Libro I del Codice civile (10 luglio 1939); in caso diverso, gli effetti risalgono al 1° luglio 1937.
Gli interessati, nel caso previsto dal precedente capoverso, devono, entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, proporre la relativa domanda.
Sono salvi i diritti dei terzi già riconosciuti con formale provvedimento.
Art. 42.
I figli adottivi non succedono nei diritti nobiliari dell'adottante.
Art. 43.
Ferma stante la disposizione dell’Art.40 i titoli, i predicati, le qualifiche o gli stemmi nobiliari concessi oltre che ai maschi anche alle femmine, spettano durante lo stato nubile alle medesime, qualunque sia la loro posizione in linea e non danno luogo a successione.
Nello stato matrimoniale esse non possono farne uso, se non applicando il titolo nobiliare al cognome di nascita preceduto dal qualificativo « nata ».
Agli ultrogeniti di famiglie insignite di titoli primogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito preceduto dal segnacaso « dei ».
Quando i titoli e predicati primogeniali siano parecchi, i discendenti aggiungono dopo il segnacaso « dei» l'appellativo di quel titolo e predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione storica famigliare da riconoscersi di volta in volta dalla Consulta araldica.
Art. 44.
Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati in altra famiglia, il diritto al predicato, preceduto dal segnacaso « dei », spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.
Art. 45.
I titoli e predicati, provenienti da donne, che prima del 7 settembre 1926 sono legalmente passati alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi dopo gli avvenuti riconoscimenti alla stessa discendenza, secondo le norme stabilite dall'ari.
40.
Tali titoli per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. decreto del 5 luglio 1896, n. 314, s'intendono legalmente pervenuti alle discendenze maschili delle suindicate donne, allorché le Lettere Patenti di Regio Assenso, prescritte nell'Art.31 del citato regolamento siano state emesse prima del 7 settembre 1926.
Se prima di tale data, le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.
Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe
Lettere Patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite dall'Art.40.
Art. 46.
I titoli e i predicati che fuori del caso previsto dal secondo comma dell’Art.43, al 7 settembre 1926 erano già pervenuti in femmine ancora nubili, passano dal giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell’Art.40.
Se i titoli e i predicati sono pervenuti a donne già maritate al 7 settembre 1926, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono, avviene nel giorno della loro morte restando senza effetto le Lettere Patenti di Regio Assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.
Il figlio primogenito tuttavia o in mancanza di questo la figlia primogenita della donna i cui titoli sono passati all'agnazione maschile delle famiglie donde essi provengono, con atto Sovrano di concessione possono ottenere sul cognome un titolo di pari dignità di quello o di uno di quelli già di spettanza delle donne da cui discendono, restando riservato l'uso dei predicati esclusivamente alle agnazioni maschili delle famiglie di origine delle donne stesse.
La trasmissione del detto titolo ha luogo alle norme dell’Art.40.
Art. 47.
Non è consentito al marito di donna titolata usare maritali nomine titoli della moglie vivente o defunta.
E' tuttavia conservato tale diritto a coloro che, alla data del 7 settembre 1926, portavano legalmente titoli nobiliari della moglie stessa.
Essi dopo la morte della moglie possono usare il titolo principale di lei, senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.
Art. 48.
Sulla domanda dell'intestatario di uno o più titoli può essere consentito, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita dell'intestatario medesimo uno dei titoli che non sia quello di uso della famiglia.
Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita.
Art. 49.
Qualora a seguito di dichiarazione legale di assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, può ottenere di essere autorizzato ad assumere e trasmettere, con decreto Reale di convalida, i titoli suddetti.
Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto se l'assente ritorna o ne viene comunque provata la sua esistenza.
Art. 50.
L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi.
Quando si chieda il cambiamento o l'aggiunta di cognome che interessi lo stato nobiliare deve essere sentito il parere del Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.
Non si concedono il cambiamento o le aggiunte dì cognomi d'importanza storica nobiliare.
Capitolo II
§ I - Ordinamento della Consulta.
Art. 51.
La Consulta ara]dica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è chiamata a dare pareri che sono ad essa richiesti per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.
Art. 52.
La Consulta araldica del Regno è presieduta dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed è composta di 18 consultori ed assistita dal Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico.
I consultori sono nominati con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
Il Cancelliere della Consulta è nominato con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, udito il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta Araldica.
In caso di assenza o di impedimento del Duce del Fascismo, Capo del Governo, la Consulta araldica è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal consultore più anziano di età, e, se di pari anzianità di età, dal consultore più anziano di nomina.
Art. 53.
Fanno parte di diritto della Consulta araldica: il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione; il Presidente del Consiglio di Stato; il Presidente della Corte dei Conti; l'Avvocato generale dello Stato.
Gli altri quattordici consultori sono scelti come segue: a) due Membri del Gran Consiglio del Fascismo, in rappresentanza di detto Consesso; b) due Senatori, in rappresentanza del Senato del Regno; c) due Consiglieri nazionali in rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; d) quattro membri in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana; e) quattro membri in rappresentanza dei Regi istituti storici italiani, delle Regie deputazioni e delle Regie società di storia patria.
Eccettuati i membri di diritto, tutti gli altri consultori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Art. 54.
La Giunta permanente araldica, scelta in seno alla Consulta, è composta di otto commissari designati dalla Consulta stessa e nominati con decreto del Capo del Governo.
Fra essi, su proposta del Capo del Governo, con decreto Reale, è nominato il presidente.
Art. 55.
La Giunta permanente araldica è chiamata a dare i suoi pareri per tutti i provvedimenti di giustizia.
Il Commissario del Re Imperatore, in base a tali pareri, quando sono conformi ai suoi opinamenti, può senz'altro proporre i provvedimenti all'approvazione del Capo del Governo.
Quando invece il voto della Giunta sia difforme da quello del Commissario del Re Imperatore, sulla questione è richiesto il parere della Consulta.
Art. 56.
Oltre il caso indicato all'articolo precedente e i casi previsti da altre disposizioni di questo Ordinamento, il voto della Consulta è necessario quando si tratti di una determinazione di massima e può sempre essere richiesto su ogni altra questione dal Commissario del Re Imperatore o disposto direttamente dal Capo del Governo.
§ II - Del Commissario del Re Imperatore.
Art. 57.
Il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica vigila per la regolare osservanza delle norme e dei provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.
Egli a tal fine stabilisce le direttive allo svolgimento delle istruttorie e alla formazione delle pratiche affidate all'Ufficio araldico per la preparazione dei provvedimenti.
ed al funzionamento delle Commissioni araldiche regionali.
Interviene alle adunanze della Consulta e della Giunta permanente araldica.
Sottopone al Sovrano, udito il Capo del Governo, tutte le proposte per i provvedimenti di grazia e promuove l'attuazione di tutti i provvedimenti sia di grazia che di giustizia.
Promuove i provvedimenti per concessione o riconoscimento di stemmi o per il riconoscimento di titoli nobiliari per legittima successione paterna e fraterna.
Sorveglia la esatta tenuta del Libro d'oro e degli altri libri e registri nobiliari.
Denuncia all'autorità giudiziaria e alla competente autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni di legge l'uso illegittimo di titoli e di altre attribuzioni nobiliari.
Promuove i provvedimenti Sovrani per la privazione di tali distinzioni o per la perdita di essi nei casi previsti dalle disposizioni di questo Ordinamento.
§ III - Del cancelliere e dell'ufficio araldico.
Art. 58.
Il Cancelliere della Consulta è il Capo dell'ufficio della Consulta araldica; è alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:
a) assiste, come segretario, alle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica, richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;
b) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro esecuzione, previa comunicazione al Commissario del Re Imperatore per le determinazioni di competenza;
c) cura la riscossione dei diritti di Cancelleria e amministra i fondi assegnati alla Consulta; d) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Capo del Governo e ne attesta la trascrizione eseguita nei libri araldici, a norma dell'Art.31 del Regolamento per la Consulta araldica;
e) rilascia, previa istanza degli interessati, col visto del Commissario del Re Imperatore, certificati sulle iscrizioni di titoli, predicati nobiliari e stemmi esistenti nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, e parimenti col visto del Commissario del Re Imperatore, rilascia copia dei decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti e dei decreti del Capo del Governo e autentica le copie dei documenti originali richiesti in restituzione dagli interessati;
f) provvede alla iscrizione nei Libri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, su domanda degli interessati debitamente documentata, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazioni dei nomi dei defunti;
g) cura la compilazione, sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore del Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, dell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana e dei supplementi.
Art. 59.
Il personale di concetto e di ordine dell'Ufficio della Consulta araldica è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'ufficio.
§ IV - Delle RR. Commissioni araldiche.
Art. 60.
Le Regie Commissione araldiche, istituite per dare pareri e notizie sulla materia nobiliare riguardante la storia e la legislazione locale, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Commissario del Re Imperatore nonché per le segnalazioni di cui all'Art.36 sono le seguenti:
Commissione araldica Piemontese, con sede in Torino;
Commissione araldica Ligure, con sede in Genova;
Commissione araldica Lombarda, con sede in Milano;
Commissione araldica Veneta, con sede in Venezia;
Commissione araldica Trentina, con sede in Trento;
Commissione araldica per l'Istria, con sede in Trieste;
Commissione araldica Parmense, con sede in Parma;
Commissione araldica Modenese, con sede in Modena;
Commissione araldica Romagnola, con sede, in Bologna;
Commissione araldica Toscana, con sede in Firenze;
Commissione araldica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, con sede in Roma;
Commissione araldica Napolitana, con sede in Napoli;
Commissione araldica Siciliana,con sede in Palermo;
Commissione araldica Sarda, con sede in Cagliari.
Esse hanno sede negli Archivi di Stato e corrispondono soltanto con il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica del Regno.
Art. 61.
Le Regie Commissioni araldiche sono presiedute dal Primo Presidente della Corte di Appello o dal Presidente del Tribunale, secondo che nelle rispettive sedi esista una Corte di appello o un Tribunale.
Esse sono composte di sette membri, oltre il presidente.
Ad essi possono aggiungersi altri membri, non oltre il numero di due, per le due rappresentanze sotto elencate, a richiesta del Commissario del Re Imperatore.
Fa parte di diritto il Soprintendente o Direttore dell'archivio di Stato, in qualità di vice-presidente.
Gli altri membri sono scelti: a) due, in rappresentanza degli Istituti ed Archivi storici locali; b) quattro, in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana, per il patriziato locale.
I membri delle dette Regie Commissioni araldiche sono nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Commissario del Re Imperatore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
§ V - Registri e libri nobiliari.
Art. 62.
I Libri araldici, conservati dalla Cancelleria della Consulta e redatti sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore sono i seguenti:
1) Libro d'oro della nobiltà italiana;
2) Libro araldico dei titolati stranieri;
3) Libro araldico degli stemmi di Cittadinanza;
4) Libro araldico degli Enti morali;
5) Elenco ufficiale della nobiltà italiana.
Art. 63.
Nel Libro d'oro si iscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari.
Dalla iscrizione deve risultare: il paese di Origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari e qualifiche storiche con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.
Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia, già iscritta nel Libro d'oro o nell'Elenco ufficiale, è sufficiente la produzione di copia integrale dei relativi atti di stato civile per i titoli primogeniali.
Per i titoli non primogeniali si provvede con decreto del Capo del Governo.
I collaterali degli iscritti, già debitamente riconosciuti nei titoli di spettanza, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella pagina della genealogia nel
Libro d'oro della propria famiglia debbono produrre, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui che procurò per primo la regolare ricognizione e iscrizione della famiglia; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizione in altra pagina del Libro d'oro.
Le tabelle per la iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana saranno compilate dall'Ufficio araldico e firmate dal Commissario del Re Imperatore.
Art. 64.
Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel Libro dei titolati stranieri.
In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri debitamente riconosciuti o autorizzati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto o autorizzato possesso di titoli italiani o stranieri.
Art. 65.
Nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza si provvede alla iscrizione delle famiglie dei cittadini che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi di cui all'Art.30.
Il detto libro contiene la descrizione dello stemma e degli ornamenti, le indicazioni della concessione o del riconoscimento e dei relativi decreti.
Art. 66.
Nel libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfaloni, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti provincie, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti.
Art. 67.
Nell'Elenco ufficiale della nobiltà Italiana, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sono annotati i cognomi e i nomi, per ordine alfabetico, di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari.
CAPITOLO III
§ I - Delle domande.
Art. 68.
Se le domande di provvedimenti involgono manifestamente interessi di terzi l'Ufficio araldico, in seguito a richiesta del Commissario del Re Imperatore, invita coloro che le hanno presentate a notificarle, entro il termine di sessanta giorni, agli interessati, e costoro, entro il termine anche di sessanta giorni dalla notificazione, possono presentare all'Ufficio stesso le loro osservazioni, le loro istanze e le loro opposizioni.
Indipendentemente da ogni atto di notificazione per l’eventuale intervento di terzi nell'esame delle domande, ogni persona legittimamente interessata che abbia notizia di istanze presentate all'Ufficio araldico può produrre le sue osservazioni, le sue richieste e le sue opposizioni.
Art. 69.
Se i provvedimenti promossi dalle istanze o dalle deduzioni degli altri interessati dipendono da una questione che riguardi lo stato di determinate persone o diano luogo ad incidenti di falso in rapporto a determinati documenti, il Commissario del Re Imperatore pel tramite dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a promuovere, entro un termine non minore di sessanta giorni, la decisione della questione in via giudiziaria.
Nel caso in cui il giudizio non sia promosso nel termine prefisso, l'Ufficio procede senz'altro all'esame delle istanze e delle opposizioni, per le determinazioni occorrenti.
L'esame della validità dei documenti non sarà rinviato all'autorità giudiziaria, quando si tratti di accertare semplicemente se i documenti stessi debbano essere ritenuti apocrifi per prova di esclusivo carattere diplomatico e storico.
Art. 70.
Indipendentemente dalle azioni giudiziarie competenti agli interessati per eventuali rivendicazioni di titoli o di altri attributi nobiliari o per ogni dichiarazione di diritti che si ritengono lesi da provvedimenti in materia nobiliare, tali provvedimenti possono essere impugnati anche per motivi di merito, con ricorsi al Re Imperatore, nel termine di novanta giorni della comunicazione dei provvedimenti stessi.
Sui detti ricorsi si provvede, previo parere della Consulta, con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo.
Agli interessati compete altresì la facoltà di ricorrere per revocazione contro i provvedimenti nobiliari quando essi risultino fondati su documenti falsi o quando siano recuperati documenti decisivi, che provino di essere i provvedimenti Stessi viziati da errori di fatto.
Art. 71.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, gli ulteriori reclami da parte di coloro in confronto dei quali furono emanati i provvedimenti sono considerati come semplice denuncia, ed in seguito ad essa o anche di propria iniziativa, è riservata al Commissario del Re Imperatore, udita la Consulta araldica e sentito il Capo del Governo, la facoltà di annullare i provvedimenti Stessi quando ne riconosca la illegittimità.
Art. 72.
Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l'interessato non dà la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo e secondo grado o il ricorso in Cassazione all'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura dello Stato.
Art. 73.
Quando le sentenze dell'autorità giudiziaria siano passate in cosa giudicata, anche in confronto con l'Ufficio araldico, sarà, secondo i casi, o provveduto alla annotazione dei diritti da esse riconosciuti nei libri e nei registri nobiliari ed agli atti consequenziali, o promosso il riesame dei provvedimenti già dati, perchè ove occorra, ne siano revocate o modificate le disposizioni.
Art. 74.
Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolavano l'ordine delle successioni riguardo ai titoli e attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni del presente Ordinamento.