Ordine Militare di Savoia
R.D. 20 APRILE 1850
per l'autorizzazione ai militare di fregiarsi della decorazione della Legion d'Onore e di quelle della Corona di Ferro e dell'Ordine Militare di Savoia.
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.
Visto il Nostro decreto del 14 agosto 1815, col quale abbiamo approvato gli Statuti dell’Ordine militare di Savoia;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e di Marina;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Art. 1
Tutti i militari nativi dei Regii Stati, che già al servizio dei cessati Impero
francese e Regno d'Italia prima dei trattati del 1814 e 1815, vennero insigniti della
decorazione della Legion d'Onore, o di quella della Corona di Ferro, sono autorizzati a
fregiarsene, e così a far uso dei distintivi della classe di quello di essi ordini di cui
furono rivestiti a condizione che si uniformino al disposto dall'art. 3 del presente decreto.
Art. 2
Quelli fra i suddetti militari ai quali, in cambio di esse decorazioni, venne
concessa quella dell'Ordine Militare di Savoia, secondo il disposto del par. 13 degli Statuti di quest'ordine del 14 agosto 1815, potranno fregiarsi della decorazione di cui erano insigniti, continuando a far uso della decorazione Militare di Savoia.
Art. 3
Prima però di fregiarsi delle decorazioni menzionate nei due articoli precedenti,
dovranno presentare al Ministero della Guerra e Marina, per mezzo del comandante
militare della divisione in cui sono domiciliati, li titoli di concessione di esse
decorazioni, accompagnandoli di una nota indicante il nome, prenome, qualità e luogo
di residenza del ricorrente onde ottenere la permissione per mezzo dello stesso Dicastero
di Guerra e di Marina.
A vece dei suddetti titoli, i militari che già ebbero il cambio colla decorazione di Savoia, ed ora sono in servizio oppure in ritiro, od altrimenti provveduti, presenteranno solamente, anche per mezzo del comando militare della divisione in cui
sono di residenza, il diploma ottenuto dal Gran Maestro di esso Ordine di Savoia, accompagnato ugualmente da una nota indicante il grado di cui sono rivestiti e l'attuale loro posizione.
Non sono compresi in queste disposizioni coloro che in seguito al decreto 8 aprile 1818 relativo ai compromessi politici, avessero già prima d'ora ottenuta per mezzo del Dicastero per gli Affari Esteri la permissione di fregiarsi delle decorazioni
di cui si tratta.
Art. 4
Li fregiati delle anzidette decorazioni non avranno alcun titolo alle pensioni od
agli assegnamenti che sotto il cessato Impero francese, o sotto l'ex Regno d'Italia erano
annessi a tali decorazioni.
Li militari che però si trovano attualmente a servizio, ovvero sono giubilati, od altrimenti provveduti, e che nella circostanza del cambio colla decorazione militare di Savoia avessero ottenuta, in ragione della loro posizione, l'alta paga fissata dal par. 11 degli Statuti dell'Ordine, continueranno a goderne nel modo stabilito dagli stessi statuti.
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e di Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale.
Dato a Torino, addì 20 aprile 1850.
VITTORIO EMANUELE
Alfonso Lamarmora
R.D. 28 SETTEMBRE 1855
per la riforma dell'Ordine Militare di Savoia
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.
- Visto il Nostro decreto del 14 agosto 1815, col quale abbiamo approvato gli Statuti dell’Ordine militare di Savoia;
- Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, cancelliere dell'Ordine prementovato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Art. 1
L'Ordine militare di Savoia, fondato dagli statuti del 14 agosto 1815, è ricostituito nel modo seguente:
Art. 2
L'Ordine militare di Savoia è particolarmente destinato a ricompensare i servigi distinti resi in guerra dalle Nostre truppe di terra e di mare, ne potrà venir conferito in tempo di pace, se non che nei casi speciali indicati agli articoli 19 e 20 del presente decreto.
Art. 3
Noi Ci dichiariamo Capo e Gran Mastro dell'Ordine militare di Savoia, e dopo Noi lo saranno i Nostri successori al trono.
Art. 4
L'Ordine anzidetto consta di quattro classi:
- La prima è dei gran croce.
- La seconda è dei commendatori, suddivisi in commendatori di prima e commendatori di seconda classe.
- La terza è degli uffiziali.
- La quarta dei cavalieri.
Art. 5
La forma e le dimensioni delle croci, delle stelle e del nastro saranno determinate nel disegno annesso al presente decreto, d'ordine Nostro sottoscritto dal ministro della guerra.
Art. 6
I cavalieri portano la croce dell'Ordine sul petto a sinistra, pendente da un nastro azzurro tramezzato da una lista rossa in palo.
Per gli ufficiali la croce è pendente sul petto a sinistra, distinta da quella di cavaliere, in conformità del disegno citato all’art. 5.
La croce dei commendatori di seconda classe è sormontata da una corona in oro, ed è portata pendente dal collo sul petto. sostenuta da un largo nastro del colore dianzi stabilito.
I commendatori di prima classe portano la croce stessa che quelli di seconda classe, e nel medesimo modo appesa, e si fregiano inoltre il petto a sinistra di una stella in argento colla croce nel mezzo.
I cavalieri di gran croce portano ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro una gran fascia dello stesso colore turchino tramezzato in rosso, dalla quale penderà la croce sormontata dalla corona, ed inoltre si fregieranno il petto a sinistra di una grande stella di argento, dentro la quale brillerà la croce dell'Ordine.
I commendatori ed i cavalieri di gran croce portano in piccola divisa, semplicemente appesa all'occhiello dell'abito a sinistra, la croce distintiva della classe loro. ridotta bensì alla stessa dimensione di quella dei cavalieri.
Art. 7
Il soprassoldo che venisse annesso alla concessione della decorazione di tal una classe dell'Ordine militare di Savoia può cumularsi col soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, instituita col regio brevetto del 26 di marzo 1833.
Il militare che, dopo conseguita una croce dell'Ordine, ne ottenesse un'altra di classe superiore, porterà solamente quest'ultima. Similmente riterrà soltanto il soprassoldo annesso ad essa.
Art. 8
Cancelliere e tesoriere dell'Ordine è sempre lo stesso ministro della guerra.
E segretario un militare in attività od in ritiro, il quale appartenga ad una delle classi suddette. Ad esso sarà assegnata per tale ufficio l'annua provvigione di lire mille sui fondi dell’Ordine.
Il segretario è nominato da Noi.
Art. 9
L'Ordine ha un Consiglio composto di sette membri da Noi nominati fra militari in servizio attivo od in ritiro, che appartengano a taluna delle quattro classi del medesimo, e preferibilmente alle due prime.
I membri così nominati per la prima volta saranno rinnovati per estrazione, cioè: due dopo il primo anno, due dopo il secondo anno, tre dopo il terzo.
I membri che entreranno nel Consiglio dopo la prima volta sederanno nel medesimo per un triennio.
Noi Ci riserviamo la facoltà di riconfermarli dopo il primo triennio.
Art. 10
Il Consiglio è presieduto da quello dei suoi membri che appartenga alla classe più elevata all'Ordine, ed a parità di classe da chi sia più anziano.
Il Consiglio è convocato dal ministro della guerra per l'esame delle proposte e dei richiami relativi all'Ordine.
Il parere del Consiglio Ci è sempre rassegnato dal ministro stesso.
Art. 11
Il Consiglio delibera a modo di giurato ed a maggioranza di voti.
Ogni membro ha un sol voto.
Per la validità della deliberazione è necessario il numero di cinque membri presenti.
Ed ove per guerra, od altro straordinario motivo questo numero non si potesse riunire, Ci riserviamo di provvedere al caso, mediante la nomina di alcuni supplenti, scelti bensì però sempre fra i membri dell'Ordine.
Art. 12
La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servigi eminenti resi in guerra.
Può aspirare alla medesima quel generale d'armata o luogotenente generale, ammiraglio o vice ammiraglio che, esercitando un comando del suo grado, abbia colle forze a lui obbedienti compiuto un'impresa segnalata e molto utile allo Stato, la quale dimostri straordinario coraggio e singolar perizia.
E similmente può aspirare alla gran croce, nel medesimo caso e colle stesse condizioni, quel maggior generale o contrammiraglio che eserciti un comando superiore al suo grado.
Art. 13
Può aspirare:
1) - Alla croce di commendatore di prima classe;
a) L'uffiziale generale che, esercitando un comando del suo grado o superiore, abbia, colle forze a lui obbedienti, compiuta una fazione distinta per coraggio e perizia;
b) E colla stessa ora detta condizione, il colonnello che eserciti un comando superiore al suo grado;
2) - Alla croce di commendatore di seconda classe:
a) Il colonnello o tenente colonnello che, esercitando un comando del suo grado, abbia soddisfatto alle condizioni pur ora mentovate;
b) E così pure un maggiore che eserciti un comando superiore al suo grado;
3) - Alla croce di ufficiale:
a) Il maggiore che, esercitando un comando del suo grado abbia soddisfatto alle condizioni poc'anzi accennate;
b) E cosi anche il capitano che soddisfaccia alle medesime, esercitando un comando superiore al suo grado.
Art. 14
Può aspirare alla croce di cavaliere quell'uffiziale che, esercitando un comando del suo grado, avrà in guerra colle forze a lui obbedienti ottenuto un risultato per valore ed utilità, oppure si sia distinto con un'azione personale di valore.
Può aspirare pure alla croce di cavaliere quel militare di qualsiasi grado il quale trovandosi già decorato di due medaglie al Valor militare, si fosse distinto in guerra per una splendida azione personale.
L'uffiziale di qualsiasi grado, già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine, può aspirare a quella della classe superiore nel caso di nuove azioni segnalate.
Art. 15
Come per meritare le ricompense accennate nei due precedenti articoli non è necessario rimaner ferito, così una ed anche più ferite riportate in un fatto d'arme non danno di per sé diritto a tali ricompense se il militare non ha altro titolo alle medesime.
Art. 16
In guerra la croce di cavaliere può venir conferita, prese prima sommarie informazioni, dal generale in capo ed anche dal comandante di una piazza investita dal nemico, oppure dal comandante di una divisione che operi isolatamente, sempre quando questi e quegli siano per tal fine particolarmente autorizzati per Reale decreto.
In tal caso la croce deve essere conferita subito dopo il fatto, od almeno nei tre giorni successivi al medesimo.
Scorsi i tre giorni dopo il fatto, cessa ai comandanti ora detti la facoltà di cui si tratta.
Chiunque nondimeno creda aver diritto alla decorazione può reclamare in via gerarchica presso il ministro della guerra, ilquale ne farà esaminare il richiamo dal Consiglio dell'Ordine.
Non saranno però ammessi quei reclami i quali non siano confermati dai superiori ed appoggiati dal generale in capo, e siano posteriori di tre mesi al fatto.
Art. 17
Le decorazioni concedute nel caso divisato nel paragrafo 41 sono poi da Noi confermate. (Così modificato dal R. D. del 20 ottobre 1894, n.462)
Sia i reclami individuali sia le proposte del ministro della guerra per croci e soprassoldi, andranno corredati di una relazione esatta del fatto compilata dal comandante del distaccamento o corpo, e confermata dal comandante della brigata o divisione, il quale dovrà assumere in proposito precise informazioni.
Il generale in capo vi unirà il proprio avviso.
Trattandosi di decorare lo stesso generale in capo, la proposta è fatta dal ministro della guerra.
Art. 18
L'anzianità in ciascuna classe dell'Ordine è determinata dal giorno nel quale avvenne il fatto che meritò la decorazione: e, trattandosi di decorazioni concedute giusta il tenore dei paragrafi 52, 53 e 64, dalla data del decreto di concessione.
Nel caso di una fazione veramente distinta e gloriosa di guerra. operata da un nerbo di truppe non minore di un reggimento, Noi Ci riserbiamo di concedere la croce di cavaliere alle bandiere, giusta il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine.
Art. 19
In tempo di pace, sulla proposta del ministro della guerra e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine, possono conferirsi le insegne dell'Ordine:
a)a quei militari che facciano qualche egregia azione di valore, e si trovino nelle condizioni divisate negli articoli 13 e 14;
b)ai militari benemeriti per invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità, non che per servizi importanti nell'alta amministrazione militare.
Qualora per effetto di pace prolungata venisse il numero dei membri ridotto a meno di venticinque, dietro il parere del Consiglio dell'Ordine, potranno essere nominati altri venticinque militari. scelti fra i più benemeriti per distinti servizi, e degni di speciale ricompensa, preferibilmente fra coloro che presero parte alle campagne di guerra.
Art. 20
Ci riserbiamo la facoltà di conferire di proprio moto le insegne dell'Ordine:
a) sul campo di battaglia, quando Ci piacesse in tempo di guerra di comandare in persona l'esercito;
b) ai Principi del sangue che abbiano preso parte ad una o più campagne, o contino dieci anni di servizio nell'esercito;
c) ai Sovrani e Principi stranieri;
d) ai militari stranieri benemeriti dello Stato per servizi resi in guerra.
Art. 21
I funzionari dei diversi servizi amministrativi e sanitari di terra e di mare, i quali secondo la loro istituzione si trovino ragguagliati ad un grado militare, sono ammessi al conseguimento della decorazione dell'Ordine nei casi e modi dianzi divisati, ciascuno secondo il grado a cui sia assimilato.
Art. 22
Salvo il caso di dimissione volontaria accettata dal Re, l'uffiziale decorato di una croce dell'Ordine militare di Savoia perderà il diritto di fregiarsene ed il soprassoldo annessovi, ove venga privato del suo grado militare per le cause specificate all'art. 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.
Saranno pure privati della croce e del soprassoldo i militari contro i quali venisse da un tribunale pronunciata pena infamante. o che siano comunque diventati indegni di appartenere al-l'esercito, giusta la legge sul reclutamento.
Rimarrà sospeso il diritto di usare le insegne dell'Ordine e di goderne il soprassoldo a qualunque militare durante il tempo che si troverà sottoposto a processo criminale innanzi ad un tribunale militare o civile, o starà scontando la pena del carcere, oppure si troverà per punizione nei cacciatori franchi; né in simili casi potrà il militare essere ristabilito in tale diritto se non in seguito a Nostra Regia approvazione.
Art. 23
Sia coi fondi dei quali potremo disporre, sia con quelli che fossero per formarsi di poi per mezzo di legati, donazioni ed altri assegnamenti, saranno stabiliti soprassoldi annui ai membri delle quattro classi dell'Ordine, in quelle proporzioni e sotto quelle norme e condizioni che saranno posteriormente da Noi determinate.
Art. 24
Morendo un membro qualunque di quest'Ordine, il soprassoldo, di cui per avventura si trovasse il medesimo provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, e, in mancanza di questa, ai figli minori d'anni 15 cumulativamente, e finche il più giovane di essi giunga all'età di anni 15 compiuti.
Art. 25
Indipendentemente dal grado militare di cui fossero rivestiti i membri dell'Ordine militare di Savoia, sono dovuti loro gli onori militari, secondo la rispettiva loro classe, cioè:
di uffiziale, ai cavalieri ed uffiziali;
di uffiziale superiore, ai commendatori di seconda classe;
di uffiziale generale, ai commendatori di prima classe ed ai gran croce.
Il saluto militare però non è dovuto se non a chi porti, oltre il nastro, anche la croce.
Art. 26
Le concessioni di croce, coi rispettivi motivi, saranno poste all'ordine del giorno dell'esercito e pubblicate nel Giornale Ufficiale./DIV>
Art. 27
Gli attuali membri dell'Ordine militare di Savoia continueranno ciascuno nel rispettivo grado e soprassoldo. Ma muteranno la croce onde sono fregiati nelle nuove insegne col presente decreto stabilite, facendo uso i commendatori di quelle assegnate ai commendatori di prima classe, i cavalieri e militi di quelle assegnate alla quarta classe.
Art. 28
Per la prima istituzione dell'Ordine ed insediamento del suo Consiglio, Ci riserbiamo di conferire un certo numero di croci di ciascuna delle quattro classi dell'Ordine.
Art. 29
Son abrogate le disposizioni contenute negli statuti dell'Ordine militare di Savoia 14 agosto 1815.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo a farlo osservare.
Dato a Torino, addì 28 settembre 1855.
Per sua Maestà il Re:
EUGENIO DI SAVOIA
Giacomo Durando
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. PRINCIPE
DI PIEMONTE, ECC.
-Visto il Nostro decreto del 28 settembre 1855, col quale abbiamo ricostituito l’Ordine militare di Savoia;
-Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, cancelliere dell'Ordine prementovato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Art. 1
L'Ordine militare di Savoia si comporrà d'ora in poi di cinque classi:
La prima continuerà ad essere quella dei gran croci;
La seconda sarà dei grandi ufficiali;
La terza quella dei commendatori, i quali cessano di essere suddivisi in commendatori di prima ed in commendatori di seconda classe;
La quarta sarà quella degli ufficiali;
La quinta quella dei cavalieri.
Art. 2
Gli attuali commendatori di prima classe prenderanno il titolo di grandi ufficiali dell'Ordine, ed apparterranno così alla seconda della summentovate classi.
Art. 3
Le insegne di grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia saranno quelle stesse che sono stabilite pei commendatori di prima classe del summentovato Nostro decreto del 28 settembre 1855.
Le insegne di commendatore saranno quelle in ora stabilite pei commendatori di seconda classe.
Gli uffiziali ed i cavalieri continueranno a fregiarsi delle insegne attualmente stabilite dai paragrafi 10 e 11 del poc'anzi mentovato Nostro decreto.
Il Predetto Nostro ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che, munito del sigillo dello Stato, sarà registrato sul controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.
Dato a Torino, addì 28 marzo 1875.
VITTORIO EMANUELE
A. La Marmora
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
CAPO E GRAN MINISTRO DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA
- Visto il R. decreto 28 settembre 1855 relativo alla ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia;
-Sulla proposta del Ministro della guerra, cancelliere dell'Ordine medesimo:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
All'art. 17 del suddetto R. decreto è sostituito il seguente:
«Riservati i casi indicati agli articoli 16, 20, 28, ed i casi urgenti che saranno a Noi direttamente segnalati, la decorazione di cavaliere e di uffiziale, e sempre poi quella di gran croce e di commendatore, sono conferite da Noi sulla proposta del Ministro della guerra, sentito il parere del Consiglio dell'ordine».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia. mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 20 ottobre 1894.
UMBERTO
S. Mocenni |