RE DI SARDEGNA, ECC.
L'esperienza degli antichi tempi, confermata da quella della moderna età, ha dimostrato in maniera indubitata che le ricompense speciali stabilite per le diverse specie di merito e distribuite con giustizia imparziale contribuiscono potentemente, col mezzo dell'emulazione che eccitano, alla gloria e prosperità degli Stati, indirizzando verso tutto ciò che è utile, bello e grande ogni maniera di virtù e talenti.
Il Re Vittorio Emanuele, predecessore Nostro di gloriosa rimembranza, istituì così nell'anno 1815 l'Ordine militare di Savoia, per segnalare con onorevole guiderdone il merito luminoso acquistato nella carriera delle armi.
Noi abbiamo divisato di compiere e perfezionare l'opera di Lui, privilegiando con contrassegni di onore quelli fra i Nostri amatissimi sudditi i quali, dedicatisi ad altre professioni non meno utili che quella delle armi, sono diventati con profondi e lunghi studi ornamento del Nostro Stato, ovvero hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al servizio Nostro ed al comun bene; fra i quali Ci è caro di pregiare in guisa particolare coloro che hanno conseguito un nome glorioso nella carriera del pubblico insegnamento, tenuto da Noi in tanto maggior conto in quanto che dalla buona educazione della gioventù dipende la felicità delle persone, delle famiglie e dello stato.
Gli Ordini Cavallereschi di già esistenti e quell'altro che Noi abbiamo ora risoluto di fondare Ci daranno in tal maniera il mezzo di palesare la stima di cui Noi siamo penetrati per tutte le classi dei Nostri sudditi e per tutte le utili professioni.
La nostra intenzione si è che le ricompense da Noi stabilite per onorare il merito civile non sieno concedute che dopo una disamina rigorosa delle ragioni degli aspiranti.
A tal uopo Noi abbiamo determinato di commettere questo esame alle persone stesse che trovansi più impegnate a conservare l'istituzione in tutto il suo splendore. Le divise dell'Ordine novello conseguiranno così quella considerazione maggiore che aver deggiono, venendo solamente portate da uomini di merito riconosciuto, irreprensibili nella condotta e nei loro principi, e commendati per devozione alla Nostra persona e per lo zelo che manifestano nella obbedienza delle leggi.
Quindi è che in vigore delle presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, avuto il parere del Nostro Consiglio,
Art. 1
E creato, instituito e fondato da Noi in perpetuo un Ordine civile di Savoia del quale Noi ci dichiariamo Capo e Gran Mastro; e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passi dopo di Noi ai Nostri successori ed eredi della Corona Reale.
Art. 2
Non saravvi in quest'Ordine altra classe che quella dei cavalieri, i quali deggiono essere nazionali. od avere acquistato nei Nostri Stati ragione per esservi inscritti.
Art. 3
Eglino saranno decorati di una croce d'oro piena, smaltata in azzurro, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente scritta: «Al merito civile, 1831».
Art. 4
Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di colore azzurro fra due bande bianche.
Art. 5
1. Ai primari impiegati del Nostro Governo che avranno eseguito qualche atto od opera di qualche alta amministrazione;
2. Agli scienziati, ai letterati ed agli amministratori, i quali avranno composto e pubblicato con la stampa dei nostri Stati, o con nostro beneplacito fuori di essi, qualche opera importante;
3. Agli ingegneri, architetti od artisti che siansi renduti celebri con lavori di distinto merito;
4. Agli autori e pubblicatori di qualche scoperta di gran conto e vantaggio, ed a coloro che avranno dato alle scoperte da altri fatte tale perfezionamento che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione;
5. Ai professori di scienze o lettere ed ai direttori dei Nostri stabilimenti di educazione, che, chiari per dottrina, ed avendo pubblicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o governo della gioventù gloriosa fama.
Art. 6
(Abrogato col R. Decreto N. 1100 del 1 ottobre 1850, che segue)
Art. 7
Il Consiglio prenderà informazione:
1. Sui titoli del chiedente in conformità alle disposizioni dell'art. 5;
2. Sulle qualità sociali e sui principi morali e politici di esso.
Art. 8
Farassi in Consiglio la relazione delle informazioni in tal modo raccolte, e il Consiglio prenderà quindi partito sulla dimanda, ballottandola in modo segreto. L'atto verbale esprimerà quale sia stata la divisione dei voti nel mandarsi la cosa a partito.
Art. 9
Il Nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'Interno Ci rassegnerà le informazioni suddette, il parere del Consiglio e il risultamento dei voti, e riceverà la Nostra determinazione, che egli comunicherà al Consiglio ed all'aspirante.
Art. 10
Dovrà egli fare stendere il diploma di nomina e presentarlo alla Nostra firma; e poscia ricevere il giuramento da prestarsi dal novello cavaliere di essere fedele a Noi ed obbediente alle Nostre leggi di rispettare la decenza e i buoni costumi nelle sue opere, e di non professare alcuna massima contraria alla fede cattolica romana ed ai principi della Nostra Monarchia.
Art. 11
I cavalieri dell'Ordine civile di Savoia saranno ammessi alla Nostra Corte, e godranno dell'onore del saluto militare sì e come i cavalieri di S. Maurizio e dell'Ordine militare di Savoia.
Art. 12
Noi attribuiamo all'Ordine di Savoia le pensioni seguenti, cioè:
10 di L. 1000 - Totale L. 10.000
10 di L. 800 - Totale L. 8.000
20 di L. 600 - Totale L. 12.000
Totale 40 pensioni - Totale L. 30.000
Art. 13
Queste pensioni saranno concedute da Noi, ed i brevetti di esse saranno spediti nella Nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno. I fondi per le pensioni saranno versati nella tesoreria dell'azienda economica dell'Interno e portati nel suo bilancio.
Art. 14
I diplomi ed i brevetti delle pensioni non saranno assoggettati al pagamento di diritto o di spesa di sorta veruna.
Art. 15
Noi ci riserviamo di nominare i dodici primi cavalieri, fra i quali Noi sceglieremo coloro che formeranno il Consiglio. In questo numero non sono compresi quelli fra i Nostri sudditi domiciliati all'estero, ai quali stimeremo di accordare direttamente quella decorazione.
Art. 16
I registri dell'Ordine, le dimande per le ammissioni, i documenti all'appoggio, se ve n'ha, le informazioni, i pareri del Consiglio e le Nostre determinazioni si riporranno nella Nostra segreteria di Stato predetta, e saranno dappoi trasmessi ai Nostri archivi di Corte.
Art. 17
Tutto ciò che appartiene all'Ordine civile di Savoia è compreso nelle attribuzioni della Nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno.
Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti. ed ai Senati Nostri ed alla Camera dei conti d'iterinarle, e che alle copie impresse nella stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo la Nostra mente.
Date in Torino, il ventinove del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento trent'uno, e del Nostro il primo.
CARLO ALBERTO
v. Barbaroux, guardasigilli,
v. G.M. Caccia
Pensa - De L'Escarene
R. DECRETO 1° OTTOBRE 1850 N. 1100
relativo al conferimento delle decorazioni nell'Ordine Civile di Savoia
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.
CAPO E GRAN MASTRO DELL'ORDINE CIVILE DI SAVOIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dell'Ordine civile di Savoia;
Visto il voto unanime del Consiglio dell'Ordine suddetto;
Viste le Regie Patenti del 29 ottobre 1831;
Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:
Art. 1
È derogato al disposto dell'art. 6 delle Regie patenti 29 ottobre 1831, nella parte cioè che impone l'obbligo agli aspiranti alla decorazione dell'Ordine civile di Savoia di rassegnare a Noi la loro domanda ad i titoli sui quali appoggiano la medesima.
Art. 2
Il Consiglio di detto Ordine, continuando, a mente dell'art. 7 delle summentovate Regie patenti, a prendere le necessarie informazioni per statuire sul merito delle persone che possono aspirare alla decorazione suddetta in senso dell'art. 5 delle medesime, Ci rassegnerà nel modo stabilito dal successivo art. 9 il risultamento di tali informazioni per le ulteriori Nostre provvidenze al riguardo.
Il predetto ministro dell'interno, presidente del Consiglio dell'Ordine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.
Torino, 1 ottobre 1850
VITTORIO EMANUELE
Galvagno