Ordine Cavalleresco al Merito della Repubblica Italiana
L. 3 marzo 1951, n. 178 (1). Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e
disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze(2).
1. È istituito l'Ordine «Al
merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare
attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la
Nazione.
2. Capo dell'Ordine è il
Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un
cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il cancelliere e i membri
del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di
quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.
3. L'Ordine è composto di
cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori,
ufficiali e cavalieri. Per altissime benemerenze può essere
eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran
cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle
cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei
Ministri e il Consiglio dell'ordine (3).
4. Le onorificenze sono
conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta
dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello
statuto previsto dall'art. 6 (4). Le onorificenze non possono essere
conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato
parlamentare.
5. Salve le disposizioni
della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se
ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dell'Ordine.
6. Lo statuto dell'Ordine è
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine
(4).
7. I cittadini italiani non
possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni
cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se
non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con
la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (5). L'uso delle
onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle
disposizioni vigenti (6). Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per
l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del
Sovrano Militare Ordine di Malta.
8. Salvo quanto è disposto
dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e
distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di
enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000
(7). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze,
decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite
prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (8). La condanna per i reati
previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi
dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del
secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle
onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
9. L'Ordine della SS.
Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona
d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro (9). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze
già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche
cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno
1946, si provvederà con separata legge.
10. Il Governo è
autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge
(10).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.
(2) Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.
(3) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
(4) Tale statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.
(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(6) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede.
(7) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(8) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.
(9) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.
(10) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458 (1). Pubblicato nella Gazz.
Uff. 17 maggio 1952, n. 115
Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze.
1. Le onorificenze
dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» possono essere conferite a
cittadini italiani e a stranieri.
2. Le onorificenze da
conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4
della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il
ventesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
3. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art.
3 della legge, determina per ciascuno, con proprio decreto, il numero
massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere
conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel
campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.
4. Entro il mese di
febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze,
corredate dagli atti istruttori giustificativi. Le segnalazioni per
onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono
essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero
degli affari esteri.
5. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui
intende dar corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi
dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa
espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da
sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.
6. I decreti di concessione
delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo
dell'Ordine. Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei
diplomi agli interessati.
7. Gli insigniti possono
far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione
del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine. La disposizione del
comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle
forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della
legge.
8. Qualora dopo la
controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino
gravi circostanze che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il
cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio,
sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di
concessione o disporre perché esso abbia ulteriore corso.
9. Nel caso di rinuncia
all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del
decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei
Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio
promuove la revoca del decreto di concessione.
10. Fuori dei casi previsti
dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per
indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca
e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non
inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da
sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è
fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale
residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data
partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato
per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al
Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della
legge.
11. Nei casi previsti dagli
artt. 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone la
annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della
sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.
12. Del decreto del
Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale.
13. Il cancelliere del
giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per
delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla
segreteria dell'Ordine copia della sentenza.
14. Le caratteristiche
delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 3, primo e secondo
comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al
presente decreto sotto le lettere A, B, C, D, E.
15. Per l'anno in corso, le
segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun
Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno
1952.
16. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegato
A)
La decorazione di 1ª classe
(cavaliere di gran croce) è costituita da: 1) una croce di smalto bianco a
quattro braccia uguali (croce greca), bordata e pallinata in oro, della
misura di mm. 65, con al centro una stella in rilievo a cinque punte in oro
e fra le braccia quattro aquile romane ad ali spiegate pure in oro. La
croce è sormontata da una corona portante tre torri in oro aventi ciascuna tre
merli. Essa va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco
sinistro. La fascia di mm. 101 di altezza è verde bandiera con una banda
rossa per lato di mm. 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori
dell'ordine; 2) una placca del diametro di mm. 85 a forma di raggiera
convessa costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di
diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta,
ma della misura di mm. 50. La placca si porta sul petto a sinistra. La
decorazione di gran cordone consiste, oltre che nella placca indicata al n. 2),
nella stessa croce già descritta, ma della misura di mm. 50, da portarsi al
collo, appesa ad un collare in oro formato da un rosone centrale con le
cifre intrecciate R. I. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1ª
classe per le donne, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm. di
altezza.
B)
La decorazione di 2ª classe
(grande ufficiale) è costituita da: 1) una croce il cui braccio misura 50 mm.
e che per il resto ha le stesse caratteristiche della decorazione di 1ª
classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro con i colori dell'ordine di
mm. 50 di altezza e bande laterali di 4 mm. l'una; 2) una placca del
diametro di mm. 75 con le stesse caratteristiche descritte sub A; essa va
portata sul petto a sinistra. La decorazione di 2ª classe per le donne è
identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata
sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori
dell'ordine.
C)
La decorazione di 3ª classe
(commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori
dell'ordine da portarsi al collo, del tutto uguale a quella di 2ª
classe. Per le donne, la decorazione di 3ª classe è identica a quella
descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa
ad un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.
D)
La decorazione di 4ª classe
(cavaliere ufficiale) consiste nella croce, uguale a quella di 3ª classe, ma
della misura di mm. 38, appesa ad un nastro con i colori dell'ordine di mm.
37 di altezza con bande laterali di mm. 3, con sovrapposta una coccarda di
mm. 24 di diametro; essa va portata appuntata al lato sinistro del
petto. Per le donne, la decorazione di 4ª classe è in tutto identica a quella
descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.
E)
La decorazione di 5ª classe
(cavaliere) consiste nella croce, uguale a quella di 4ª classe, senza
coccarda sul nastro; essa va portata appesa sul lato sinistro del
petto. Per le donne, la decorazione di 5ª classe è identica a quella
descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.
D.P.R. 31 ottobre
1952 Approvazione dello statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica
italiana».
È approvato lo statuto
dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», composto di numero ventidue
articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine «Al
merito della Repubblica italiana»
1. L'Ordine «Al merito
della Repubblica italiana», secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951,
n. 178 (3), che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze
acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle
arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività
svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e militari.
2. Per benemerenze di
segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e
per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può
conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal
primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il decreto di
concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.
3. Le onorificenze
corrispondenti alle classi dell'«Ordine al merito della Repubblica italiana»
sono stabilite nei seguenti gradi: cavaliere, ufficiale, commendatore,
grande ufficiale, cavaliere di gran croce. La distinzione di Gran Cordone
dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare
altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.
4. Fatta eccezione dei casi
previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta
conferita onorificenza di grado superiore a quello di cavaliere. Per le
promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado
inferiore. Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito
nel primo comma del presente articolo
5. Per benemerenze
particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di
promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi
due comma dell'articolo precedente.
6. I nominativi degli
insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è
composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente le
benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza. Agli insigniti
viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione
del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine. Dopo tale formalità
gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado
ricevuto.
7. Le concessioni delle
onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della
Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della
Costituzione della Repubblica italiana. Soltanto le concessioni previste
dall'art. 2 delle norme di attuazione, quelle concesse in occasione della
cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a
stranieri, possono avvenire in qualunque data.
8. Il Consiglio dell'Ordine
elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello statuto, sul
numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite,
sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima
proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.
9. Il Consiglio è convocato
dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello
stabilito per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno
della seduta. Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero
di consiglieri non inferiore a cinque.
10. Le adunanze del
Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della
metà dei consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto
il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione,
che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero
degli intervenuti.
11. La Giunta esprime il
parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e
trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al
Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di
massima.
12. Per l'elezione della
Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
13. I membri della Giunta
restano in carica un anno e possono essere riconfermati.
14. Le deliberazioni della
Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il
Cancelliere.
15. Il Cancelliere nomina
un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a
pronunziarsi. Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per
iscritto.
16. Le proposte, sulle
quali sia stato espresso Earere contrario dalla Giunta, non possono essere
riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della
prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per
l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.
17. La Giunta verifica se
le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti,
esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle
questioni di massima. Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
nuovi elementi di giudizio.
18. Il Cancelliere
dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti «Al merito della Repubblica
italiana», suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione,
provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli
interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché
alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale. Nell'albo sono
indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa
l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato
al decorato.
19. Il Cancelliere
dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze
irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare
osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i
provvedimenti di rettifica. In tal caso sospende la registrazione sull'albo
ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione
all'interessato.
20. Il Cancelliere non può
rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo
attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.
21. Sulle proposte di
revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al
Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte
di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
22. Il decreto di revoca,
controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a
mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della
distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso
di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali. La
notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà
anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare
notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n.173
Regolamento
recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per
le classi di onorificenze. (GU n. 113 del 17-5-2001)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine "Al merito della
Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo
14 in base al quale le caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze
sono specificate in distinti allegati;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere e aggiornare tali caratteristiche, consentendo
peraltro l'uso delle attuali insegne fino al loro esaurimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458
1.
L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente: "Art. 14. - Le caratteristiche
delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo
comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente
decreto".
2.L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente:
Allegato (previsto dall'articolo 14)
A
La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da:
1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura
di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello
stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare
d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana
d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole
romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia
turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie
maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella
inferiore civium libertati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla
destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera
con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano
i colori dell'Ordine;
2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento,
costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante,
con sovrapposta al centro la croce uguale a quella gia' descritta. La placca
si porta sul petto a sinistra.
Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera
A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare
d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.
Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe per le Signore,
con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.
B
La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) è costituita da:
1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1a classe; essa
va portata al collo appesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza;
con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);
2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita
da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata
al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.
La decorazione di 2a classe per le Signore è identica a quella descritta per
gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa
ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
C
La decorazione
di 3a classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i
colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2a classe.
Per le Signore, la decorazione di 3a classe è identica a quella descritta per
gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di
nastro dei colori dell'Ordine.
D
La decorazione
di 4a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3a classe,
ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori
dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3
ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del
petto.
La decorazione di 4a classe per le Signore è identica a quella descritta per
gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa
ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
E La decorazione di 5a classe
(Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracci
argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro
del petto.
La decorazione di 5a classe per le Signore è identica a quella descritta
per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa
ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. L'uso delle insegne
dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", conformi al modello di cui
all'allegato sostituito dal presente decreto, è consentito senza limitazione
alcuna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001 - CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
4, foglio n. 348
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