Ordine Militare d'Italia
L. 9 gennaio 1956, n. 25.
Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.
1. L'ordine militare d'Italia
ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni
distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di
terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano
dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche
per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano
strettamente connesse alle finalitàper le quali le Forze militari dello
Stato sono costituite.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche
alla memoria.
2. L'Ordine Militare d'Italia
raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine
militare di Savoia.
I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare
d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni,
assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.
3. Capo dell'Ordine Militare
d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della
difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente
e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'ordine, con
una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.
4. L'Ordine Militare d'Italia
comprende cinque classi:
Cavalieri di Gran Croce;
Grandi ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.
Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per
il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello
delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
5. Le decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo
quanto stabilito dal successivo art. 6.
6. Le decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per la difesa; a militari stranieri benemeriti
dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'art.
8.
7. Nel caso di azioni di
guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze
armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita "alla
Bandiera" la croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni
di classi superiori.
8. Alle decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita
dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli
assegni annessi alle medaglie al valor militare.
Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione
dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione
relativa a quest'ultima.
Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti
pensioni.
9. Le pensioni ai decorati
dell'Ordine Militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i
seguenti limiti:
per la classe di cavaliere di gran croce . . . . . . . . 12
per la classe di grande ufficiale. . . . . . . . . . . . . . 25
per la classe di commendatore. . . . . . . . . . . . . . 56
per la classe di ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
per la classe di cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono
escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi,
corpi e reparti militari.
Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere
concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle
vacanze stesse.
10. Alle pensioni annesse
alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia si applicano le disposizioni
dell'art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.
11. Il militare appartenente
all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia
privato del suo grado militare.
Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra
al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese,
in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito
il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.
12. Lo statuto dell'Ordine
è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la difesa.
D.P.R. 12 febbraio
1960.
Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.
Articolo unico. È
approvato lo statuto dell'Ordine Militare d'Italia, composto di quindici articoli,
che visto e firmato dal Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine Militare
d'Italia
1. Gli scopi e gli organi
dell'Ordine Militare d'Italia sono quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956,
n. 25.
2. Il presidente e gli
altri componenti del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.
3. Il presidente e gli
altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.La
sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in
volta, un terzo del loro numero.
4. Il Consiglio dell'Ordine
esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli
dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica,
Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la
difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.
5. Il Consiglio delibera
a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla
concessione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.
In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più
elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.
6. La gran croce è
esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo
comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito
e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica che in guerra
o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando
ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite
all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire
nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire
l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di
un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare
importanza e di notevole utilità.
Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale
il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito
o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia,
senso di responsabilià e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione
bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare
di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo in comando
superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare
valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante
azione bellica alla presenza del nemico.
La croce di cavaliere "alla bandiera" è conferita nei casi
indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
7. L'ufficiale di qualunque
grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può
ottenere il conferimento di quella classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze
contemplate dal presente statuto.
8. L'anzianità di
appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine Militare d'Italia è determinata
dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione
di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.
9. I decorati delle varie
classi dell'Ordine Militare d'Italia, con la grande uniforme, portano: e cavalieri
o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto
a sinistra; se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;
se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella d'argento sul
petto a sinistra;
se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo
dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.
Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga insignito di altre
di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi ad esse.
Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse concesse.
10. Le croci dell'Ordine
Militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in
seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro
superiore piùelevato.
La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla
cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine
dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per
la gran croce che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o
ad operazione di carattere militare ultimata.
11. Indipendentemente dal
grado militare di cui è rivestito il decorato dell'Ordine Militare d'Italia
che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari
previsti per:
gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
12. La consegna dell'insegna
dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da
parte della più alta Autorità militare competente per territorio.
13. Le concessioni di decorazioni
dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata
alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.
14. Per il conferimento
delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti
dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni
di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
15. Le caratteristiche
delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 4, primo comma, della
legge 9 gennaio 1956, n. 25, sono specificate nell'allegato al presente decreto
sotto le lettere A, B, C, D, E.
Allegato
A) 1a classe - gran croce, consta di:
a) una placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi
di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine,
in oro, di mm. 50;
b) una croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro,
smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia ed a sinistra
di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso. Nel centro,
in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la data
di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso
cerchiato d'oro; sul rovescio in oro "R.I" (Repubblica Italiana) in
campo bianco, contornato dalla leggenda "Al Merito
Militare" su fascia rossa. La croce è sormontata da una corona,
metàdi quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata
in verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo
a tre bande uguali di mm. 101;
c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette
d'oro.
B) 2a classe - grande ufficiale,
consta di:
a) una placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta
croce di mm. 40;
b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa ad
un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;
c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro.
C) 3a classe - commendatore,
consta di:
a) croce uguale a quella di grande ufficiale;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro.
D) 4a classe - cavaliere
ufficiale, consta di:
a) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla
corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei
colori dell'Ordine di mm. 37;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento.
E) 5a classe - cavaliere,
consta di:
a) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;
b) nastrino uguale a quello di gran croce.
Concessioni dell'Ordine Militare d'Italia
|
DECORAZIONE
aggiornato: 10/03/99
|
CONCESSIONI |
DECORATI
VIVENTI |
|
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
Totali |
| Cav. di Gran Croce |
83 |
|
|
|
|
| Grand'ufficiale |
110 |
|
|
|
|
| Commendatore |
261 |
|
|
|
|
| Ufficiale |
665 |
|
|
|
|
| Cavaliere |
2503 |
5 |
3 |
6 |
14 |
| Militi O.M.S. |
26 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| TOTALI |
3648 |
5 |
3 |
6 |
14 |
Albo dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia viventi
ESERCITO ITALIANO
|