Ordine al Merito di San Lodovico
Noi Carlo III di Borbone, Infante di Spagna
e per la grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza e Stati Annessi ecc. ecc.
Volendo Noi stabilire e riordinare le costituzioni ed i
regolamenti che furono, ed esser debbono la base fondamentale dell’Ordine del
Merito sotto il titolo di San Lodovico, Nostro speciale Protettore, Ordine
istituito dal Nostro Augusto Genitore, e destinato nelle sue diverse classi a
distinguere con decorazione esteriore le qualità pregevoli, e le virtuose
azioni di chiunque abbia acquistato titolo alla Nostra Sovrana Benevolenza, o
per i suoi meriti personali, o per utili servigi resi allo Stato,
Ordiniamo, comandiamo e dichiariamo:
I.
L’Ordine del Merito eretto sotto il titolo di San Lodovico
ha il carattere di Ordine sì civile che militare, e gl’insigniti del medesimo
si denominano Cavalieri dell’Ordine di San Lodovico, eccettuati però gl’individui
fregiati della Croce di V classe, i quali si denominano Decorati della Croce di
San Lodovico di V classe.
II.
Capo e prima Dignità di quest’Ordine è il Gran Maestro,
grado di cui Noi Ci siamo rivestiti, e che apparterrà poi ai Nostri Successori
nel Trono.
III.
Cinque sono, dopo il Gran Maestro, i gradi riconosciuti, e
nei quali l’Ordine si distingue: Gran Croci, Commendatori, Cavalieri di prima
classe, Cavalieri di seconda classe, Decorati della Croce di quinta classe.
IV.
Il numero dei Gran Croci è fissato a venti; quello de’
Commendatori a trenta; quello dei Cavalieri di I classe a sessanta; quello dei
Cavalieri di II classe ad ottanta; quello dei Decorati della Croce di V classe
a cento, non compresi in tal numero i Sovrani, i Principi Regnanti ed altri
Esteri, ai quali da Noi venisse conferita la Decorazione dell’Ordine.
V.
La Decorazione potrà essere concessa non solo ai sudditi
parmigiani, ma anche agli esteri, siano laici, od ecclesiastici.
VI.
L’Ordine è specialmente riservato agl’individui che
professano la religione cattolica romana, ma non è vietato di conferirlo anche
agli eterodossi, sempre che concorrino in essi dei giusti titoli per ottenerlo.
VII.
La collazione dell’Ordine dipenderà intieramente dalla
Nostra Volontà, e dalle Nostre Sovrane Determinazioni con le regole qui
appresso.
VIII.
La Gran Croce non sarà conferita se non che a quei soggetti
i quali alla cospicua posizione sociale riuniscono i meriti personali, o il
titolo di utili servigi resi allo Stato.
IX.
Il grado di Commendatore pure non verrà accordato se non a
individui di alta posizione sociale e distinti per meriti personali, o servigi
resi allo Stato.
X.
La Croce di Cavaliere di 1° classe sarà conferita solo a
soggetti di rilevante merito, e che siansi distinti o negli impieghi civili e
militari, o nell’esercizio di qualche professione liberale, o con altre utili
virtuose azioni.
XI.
La Croce di Cavaliere di 2° classe non sarà conferita che ad
individui, i quali dotati di vero merito personale siansi inoltre resi degni di
speciale considerazione per fedeltà ed attaccamento al Sovrano, per servigi
resi allo Stato, o per altre qualunque belle azioni.
XII.
La Croce di V classe è destinata anch’essa a remunerare
chiunque per integrità de’ costumi, per servigi resi allo Stato, per azioni di
rilevante merito, per brillanti successi ottenuti in una qualunque scienza od
arte liberale, abbia acquistata quella buona riputazione che è fondata sulle
doti pregevoli del cuore e dello spirito.
XIII.
La Gran Croce, nel caso che sia conferita a persona non
nobile, gli darà il diritto d’essere ascritto, senza alcuna spesa, alla Nobiltà
dello Stato, e questa Nobiltà sarà per conseguenza ereditaria.
Il grado di Commendatore procurerà gli stessi vantaggi alla
persona non nobile cui venisse attribuito.
XIV.
Il Grado di Cavaliere sì di 1° che di 2° classe apporterà la
Nobiltà personale all’insignito, non trasmissibile ai discendenti.
La croce di V classe non dà né il titolo di Cavaliere, né il
vantaggio della Nobiltà personale.
XV.
La forma della Croce, ed il modo con cui questa Decorazione
deve essere portata dagl’insigniti secondo il rispettivo grado, verranno
indicati nei regolamenti contemporaneamente da Noi approvati come costituzioni
fondamentali dell’Ordine, egualmente che saranno in detti regolamenti
prescritte le formalità da adempiersi per riceverne l’insegna.
XVI.
L’amministrazione degli affari relativi all’Ordine,
dipenderà dal Gran Cancelliere dell’Ordine stesso, il quale avrà il grado di
Gran Croce e Ci renderà conto degli affari predetti nelle Conferenze Nostre
ordinarie coi Presidenti dei diversi Dipartimenti dell’Amministrazione dello
Stato; quindi esso Gran Cancelliere interverrà alle suindicate conferenze tutte
le volte che gli affari dell’Ordine lo richiederanno.
Dato a Vienna li 11 del mese di Agosto dell’anno mille
ottocento quarantanove.
CARLO
Ward
Regolamento
ossiano
Costituzioni dell’Ordine del Merito
sotto il titolo di San Lodovico
CAPITOLO I
1. Il titolo principale per cui
taluno, sì laico che ecclesiastico, può farsi degno della Decorazione
dell’Ordine di San Lodovico è il merito personale, e siccome chiunque sia
favorito di vero merito non ama farne pompa, e diviene sempre più pregevole per
modesto contegno, così la Decorazione non si domanda, ma è conferita
liberamente e spontaneamente dal Sovrano Gran Maestro.
2. L’oggetto dell’Ordine si è
quello di rimunerare e distinguere chiunque per integrità dei costumi, per
attaccamento dal Sovrano, per commendevoli e virtuose azioni, per importanti
servigi civili o militari resi allo Stato, per dottrina ed abilità valenti, abbia
acquistato la pubblica estimazione e la Reale Nostra Benevolenza.
CAPITOLO II
1. La Decorazione dell’Ordine di
San Lodovico consiste in una Croce di forma greca, composta di quattro gigli
che, mediante le loro foglie, si legano fra un braccio e l’altro della stessa
Croce, e colla loro parte inferiore si uniscono ad uno scudo che sta nel
centro, avente da un lato tre gigli d’oro in campo azzurro, e dall’altro
l’effigie di San Lodovico, intorno al quale leggesi l’epigrafe Deus et Dies.
La detta Croce pei Gran Croci,
pei Commendatori e pei Cavalieri di 1° classe è d’oro smaltato ed è appesa ad
una corona d’oro non smaltato; per i Cavalieri di 2° classe la Croce è di
argento smaltato ed è appesa ad una corona pure d’argento.
Per i Decorati di 5° classe, essa
è bensì d’argento smaltato come quella dei Cavalieri di 2° classe, ma è senza
corona.
I Gran Croci ricevono unitamente
alle Croci una Stella o Placca d’oro smaltato di cui il modello è unito al
presente Regolamento.
I Commendatori ricevono anch’essi
una Stella il di cui modello trovasi pure unito a questo Regolamento.
2. Il nastro cui si terrà appesa
la Croce è giallo e bleu, conforme nella larghezza, e nella distribuzione dei
colori ai modelli che vedonsi nella tabella unita al presente Regolamento
insieme ai modelli delle Croci e Stelle adottate per i diversi gradi
dell’Ordine.
3. I Gran Croci secolari
porteranno la Croce con una tracolla del suindicato nastro, secondo il modello
n° 1, pendente dalla spalla destra alla sinistra con la Stella o Placca di oro
smaltato nella parte sinistra del petto.
4. I Gran Croci, se
ecclesiastici, porteranno la Croce appesa al collo ad un nastro uguale a quello
dei Gran Croci secolari pendente nel petto e la Stella o Placca come sopra,
nella parte sinistra del petto; qual Placca inoltre sarà posta nel loro
ferrajolo.
5. I Commendatori porteranno la
Croce di forma più piccola appesa al collo ed un nastro più stretto, conforme
al modello n° 2, con la Stella o Placca, conforme anch’essa al modello n° 2,
nella parte sinistra del petto.
6. I Cavalieri di 1° classe
avranno la Croce di forma più piccola che quella dei Commendatori appesa con un
nastro, conforme al modello n° 3, dalla parte sinistra del petto, e senza
Stella.
7. I Cavalieri di 2° classe
porteranno la loro Croce d’argento nello stesso modo, e collo stesso nastro che
i Cavalieri di 1° classe.
8. I Decorati della 5° classe
porteranno essi pure la loro Croce d’argento senza la corona appesa con nastro,
conforme al modello n° 3, dalla parte sinistra del petto.
9. Non è permesso ad alcuno,
fuori che al Gran Maestro, di ornare la Decorazione dell’Ordine con pietre
preziose, se pure alcuno insignito non ne ottenga dallo stesso Gran Maestro
speciale concessione.
10. La Decorazione deve essere
portata abitualmente almeno in uniforme o in abito vestito di sera; il non
farne uso coll’abito antidetto porta alla conseguenza di essere escluso
dall’Ordine.
11. Ogni qual volta segue la
morte di un insignito di qualunque classe, gli eredi del medesimo dovranno
rimettere alla Cancelleria dell’Ordine la Decorazione che il defunto ricevè dal
Gran Maestro.
12. Gran Croci precedono in rango
i Commendatori, i Commendatori i Cavalieri di 1° classe, questi i Cavalieri di
2° clase, questi ultimi i Decorati della Croce di 5° classe.
Fra gl’insigniti della medesima
classe la precedenza è fissata dall’anzianità di nomina.
CAPITOLO III Amministrazione degli affari
dell’Ordine
1. Per amministrare e dirigere gli
affari dell’Ordine vi sarà un Gran Cancelliere, un Segretario ed un Archivista.
2. Il Gran Cancelliere verrà
prescelto tra i Gran Croci, il Segretario dovrà essere investito della qualità
di Commendatore, o Cavaliere, le funzioni di Archivista potranno essere
affidate a persona non insignita.
3. Dovrà tenersi un registro esatto
di tutti gli insigniti per ordine di nomina, e si terrà parimenti riscontro dei
diplomi a ciascuno spediti, come pure della morte che seguisse di alcuno di
essi e delle Decorazioni dai loro eredi rimesse alla Cancelleria dell’Ordine.
4. Il Gran Cancelliere avrà
l’incarico di far presenti a SAR il Gran Maestro tutti gli affari riguardanti
l’Ordine, come pure di proporre quelle disposizioni, o provvedimenti che
possono influire al decoro ed al bene dell’Ordine.
5. Egli è autorizzato di far
conoscere a SAR il Gran Maestro quei soggetti che si sono meritata speciale
considerazione per essere onorati della Decorazione.
6. Il Segretario avrà l’incarico
di minutame rappresentanze, motuproprj, regolamenti e simili disposizioni, come
pure di estendere relazione degli affari di cui il Gran Cancelliere dovrà
rendere conto nelle Conferenze di Stato, e di partecipare le Sovrane
Risoluzioni.
7. Egli avrà inoltre cura del
buon sistema dell’Archivio e dei rispettivi registri e protocolli.
8. L’Archivista sarà incaricato
della redazione di detti registri e protocolli, della conservazione dei
documenti e del ricevimento e custodia di essi, non meno che delle croci, che
verranno di tempo in tempo restituite dagli eredi dei defunti Cavalieri.
CAPITOLO IV. Formalità da osservarsi per dare e
ricevere la Decorazione e funzioni proprie dell’Ordine.
1. La Decorazione dell’Ordine di
San Lodovico sarà consegnata dallo stesso Gran Maestro con le seguenti
formalità.
2. Ottenuto che abbia qualcuno
con Reale motu-proprio dal Sovrano Gran Maestro l’ammissione all’Ordine
coll’uno o l’altro dei cinque gradi, sarà avvisato per mezzo del Segretario del
giorno in cui dovrà eseguirsi la cerimonia.
3. A questa cerimonia, che avrà
luogo in un appartamento da destinarsi ogni volta, saranno invitati, per cura
del Segretario, tutti gli altri membri dell’Ordine presenti nella città ove la
cerimonia stessa verrà eseguita, ed in mancanza di essi, altre distinte
persone.
4. Il Candidato o Candidati si
presenteranno nell’istesso appartamento ove, in luogo distinto, si collocherà
SAR il Gran Maestro.
Prenderanno poi posto, in piedi
ed in abito di gala, alla destra di Esso il Gran Cancelliere, il Segretario, e
gli altri Cavalieri intervenienti alla funzione; alla sinistra, ad una
conveniente distanza, il Candidato o Candidati.
Il Segretario indi leggerà ad
alta voce il motuproprio o motuproprj della collazione dell’Ordine, e quando
distintamente nominerà i Candidati, essi si porteranno dirimpetto a SAR il Gran
Maestro ed il primo dei medesimi, secondo l’ordine di nomina, proferirà le
seguenti parole: «Essendosi degnata Vostra Altezza Reale Gran Maestro di
accordare a noi la grazia di essere ricevuti nell’Ordine del Merito sotto il
titolo di San Lodovico, noi preghiamo Vostra Altezza Reale di ammetterci nel
numero dei membri di detto Ordine, e di accordarcene la Decorazione;
promettiamo nel tempo istesso di concurci sempre coi principii di moralità e di
onore, e di spiegare tutte le nostre forze per seguire e promuovere azioni
virtuose, e contribuire al decoro ed alla gloria dell’Ordine di cui osserveremo
sempre le Costituzioni».
5. Dopo di che alzatosi in piedi,
il Gran Maestro si esprimerà come segue, consegnando nelle mani di ciascuno la
rispettiva Devorazione: «Ricevete la Decorazione di cui siete stati onorati, e
riflettete che questa vi rammente l’esatto adempimento dei vostri doveri, e vi impone
l’obbligo di farvi distinguere colle virtà morali, e col più utile impegno dei
vostri talenti, onde accrescere il lustro dei Cavalieri di cui andate a far
parte».
Se fosse un solo, il Candidato si
esprimerà come sopra in termini singolari.
6. Ciò eseguito, il Gran Maestro
consegnerà a ciascuno un esemplare delle costituzioni dell’Ordine, e ordinerà
al Segretario di distenderne l’atto della seguita cerimonia, il quale dovrà
essere conservato nell’Archivio dell’Ordine.
7. Successivamente il Segretario
avrà cura di spedire a ciascuno insignito il diploma rispetivo il quale sarà
firmato da SAR il Gran Maestro, dal Gran Cancelliere e dallo stesso Segretario.
8. Quantunque le formalità come
sopra prescritte nel presente Capitolo debbano osservarsi di regola, con tutto
ciò potranno essere ommesse, sempre che piaccia a SAR il Gran Maestro, di
dispensarne taluno nell’atto di accordargli la Decorazione; nel qual caso il
Segretario porrà in essere nell’Archivio un documento analogo a quello indicato
nel precedente paragrafo 6, ove fatta menzione della dispensa concessa dalla
formalià, si dichiarerà essere stata consegnata o trasmessa la Decorazione al
Candidato.
9. Ogni anno, nel giorno di San
Lodovico, verrà celebrata nella chiesa dedicata allo stesso San Lodovico in
Parma, una festa solenne, e nel giorno dopo si farà, nell’istessa chiesa, un
uffizio per l’anima dei defunti Cavalieri, alle quali funzioni dovranno
intervenire in luogo distinto tutti i Cavalieri, non impediti legittimamente,
che si troveranno nella Capitale.
CAPITOLO V.
1. Gli insigniti potranno essere
privati della Decorazione, sempre che se ne rendessero indegni con un contegno
imporprio del loro grado e contrario ai loro doveri.
Le determinazioni in tal
proposito appartengono esclusivamente al Sovrano Gran Maestro, previe le
particolarizzate informazioni del Gran Cancelliere dell’Ordine.
2. Tutti quelli individui che
furono già insigniti della Decorazione di San Lodovico dal Nostro Augusto
Genitore, potranno continuare a fregiarsi de’ distintivi che hanno dallo stesso
Nostro amatissimo Genitore ricevuti, ma non potranno in niun modo chiedere né i
nuovi gradi da Noi stabiliti, né i nuovi distintivi adottati per le diverse
classi dell’Ordine.
3. Il Gran Cancelliere
dell’Ordine tosto che sarà stato da Noi nominato riceverà in consegna i
registri o protocolli ed i documenti tutti riguardanti la fondazione e la
successiva Amministrazione di questo Nostro Ordine dal barone Ward, Nostro
Ministro residente presso l’I.R. Corte di Vienna, al quale essi oggetti tutti
sono affidati dacché l’Augusto Nostro Genitore ha cessato di regnare a Lucca.
4. E’ dichiarato che la
determinazione del numero dei Gran Croci, Commendatori, Cavalieri di prima e di
seconda classe, e dei Decorati della Croce di quinta classe col Sovrano Decreto
del dì undici di Agosto dell’anno corrente, contempla soltanto i sudditi dei
Nostri Stati, non compresi in detto numero gli esteri già decorati, e quelli
parimente esteri cui piacesse al Sovrano Gran Maestro di accordare la
Decorazione.
Dato a Vienna lì 11 del mese di Agosto
dell’anno mille ottocento quarantanove.
CARLO
Ward
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