Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile
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Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile

  araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari
giovedì 29 luglio 2010
 

Il Circolo Giovanile del CNI




REGOLAMENTO
Approvato a Piacenza dall'Assemblea il 12.XII.1987
ratificato dall'Ufficio di Presidenza del C.N.I. il 2. XII.1988
modifiche approvate dalle Assemblee del 15.XII.1990 e del 12.XII.1999


articolo 1

È costituita in seno alla Associazione «Corpo della Nobiltà Italiana», per perseguirne gli stessi scopi, un'organizzazione giovanile a carattere nazionale denominata «Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile» (C.N.I.-C.G.) con il compito di:
a) promuovere occasioni di incontro e di reciproca conoscenza fra i giovani della Nobiltà italiana e straniera, al fine di approfondire il reciproco vincolo storico e sociale;
b) promuovere fra i giovani in Italia e all'estero attività di studio e di divertimento durante le quali i partecipanti possano più profondamente permearsi dello spirito della loro cultura internazionale, incontrandosi e confrontandosi con i membri delle famiglie che, in ambito locale o nazionale, hanno determinato i fatti della storia europea;
c) promuovere fra i giovani in sede regionale e nazionale tutti quegli intrattenimenti benefici che gli permetteranno di destinare le somme ricavate in favore del Comitato di Assistenza previsto dall'articolo VII dell'Ordinamento del Corpo della Nobiltà Italiana.

Articolo 2

Nell'ambito del Corpo della Nobiltà Italiana, il C.N.I.-C.G. provvede con propria organizzazione al conseguimento delle finalità che persegue; esso è previsto e regolato fra l'altro dall'articolo IX dell'Ordinamento del Corpo della Nobiltà Italiana.

Articolo 3

Fanno parte di diritto del C.N.I.-C.G. tutti gli appartenenti alle Associazioni Regionali che non abbiano superato il 35º anno di età. Vedi articolo 6.

Articolo 4

C.I.L.A.N.E.

In ottemperanza allo spirito informatore della C.I.L.A.N.E. (Commission d'Information et de Liaison des Associations Nobles d'Europe), della quale il C.N.I. e conseguentemente il C.N.I.-C.G. fanno parte, quale associazione nobiliare europea rappresentante per l'Italia, a seguito di domanda nominativa, presentata al Presidente del C.G. ed approvata dall'Ufficio di Presidenza, gli iscritti ai Circoli Giovanili delle varie Associazioni Nobiliari aderenti alla C.I.L.A.N.E. potranno essere accolti nel C.G. in qualità di soci frequentatori, tali soci non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Articolo 5

Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) Assemblea Nazionale
b) Consiglio Direttivo
c) Ufficio di Presidenza

Articolo 6

Assemblea Nazionale

Sono membri dell'Assemblea Nazionale tutti gli iscritti al C.N.I.-C.G. secondo le liste fornite dalle Commissioni Araldico Genealogiche Regionali al Cancelliere e tenute aggiornate.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni tre anni in occasione del rinnovo delle cariche del Direttivo Nazionale. La convocazione avviene a mezzo di lettera ordinaria inviata dal Presidente agli aventi diritto con almeno trenta giorni di anticipo.
Luogo e data della convocazione sono decisi dall'Ufficio di Presidenza. Sono convocabili all'Assemblea gli iscritti che risultino essere tali almeno 60 giorni prima della convocazione.
Il Cancelliere, verificata la validità delle deleghe al voto, può ammetterne fino ad un massimo di dieci per ciascun votante salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) nomina dell' Ufficio di Presidenza;
b) modifiche al presente regolamento;
c) approvazione del bilancio consuntivo triennale.

Articolo 7

Consiglio direttivo

Sono membri del Consiglio Direttivo, oltre i membri dell 'Ufficio di Presidenza, i Delegati regionali ed i Vice Delegati, questi ultimi però non godono del diritto di voto in seno al C.D.
Esso è presieduto dal Presidente e si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed è convocato da quest'ultimo a mezzo di lettera semplice inviata ai suoi componenti con venti giorni di anticipo; è ammesso il voto per delega.

Articolo 8

È compito del Consiglio Direttivo armonizzare le decisioni e le iniziative dell'Ufficio di Presidenza con le realtà locali di cui è il naturale portatore, proponendo e concretando le iniziative.
Può essere deputato dal C.D. ad una apposita commissione presieduta da un coordinatore, il compito di definire le modalità logistiche per incontri e manifestazioni; tale coordinatore risponderà al C.D. delle operazioni in tale senso compiute.

Articolo 9

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza si compone di 6 membri effettivi eletti ogni 3 anni dall'Assemblea Nazionale che sono:
a) 1 Presidente
b) 2 Vice Presidenti
c) 1 Cancelliere
d) 1 Tesoriere
e) 1 Responsabile per l'estero delegato presso la C.I.L.A.N.E.
La nomina del Presidente deve essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Araldico Nazionale del C.N.I. entro due mesi dalla ricezione dell'apposita comunicazione. Decorso tale termine e in assenza di comunicazione contraria, la ratifica si dà per concessa.
Gli altri membri entrano in carica subito dopo la ratifica dell'elezione del Presidente.
Su proposta del Presidente l'Ufficio di Presidenza può nominare Membri Onorari del Circolo Giovanile, a prescindere dal requisito dell'età, componenti di Case Reali nonché sei persone che si siano distinte in seno al C.N.I. per la loro attività.
Pur non avendo diritto all'elettorato attivo e passivo, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza si riunisce in via ordinaria due volte l'anno ed è suo compito la direzione e il coordinamento delle attività sociali.

Articolo 10

Presidente

Il Presidente del C.N.I.-C.G. è il rappresentante ufficiale del C.G., egli ha il compito di:
a) rappresentare il Circolo stesso presso il C.N.I.;
b) partecipare alla riunione annuale del Consiglio Araldico Nazionale del C.N.I. (Articolo IV paragrafo 1 dell'Ordinamento);
c) partecipare alla riunione annuale del Comitato di Assistenza del C.N.I. (Articolo VII dell'Ordinamento):
d) proporre i sei membri onorari del C.G. all'Ufficio di Presidenza;
e) presiedere e stilare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.
Egli è responsabile delle pubblicazioni del C.G. sui testi delle quali esercita il controllo.
Egli può, sentito il parere dell 'Ufficio di Presidenza, sollevare dall'incarico affidato chi si renda ingiustificatamente inadempiente, nonché risulti assente ingiustificato per due volte consecutive alle riunioni del C.D., in tale evenienza incomberà al Presidente l'onere di proporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il nominativo di chi egli ritenga possa onorevolmente succedere al socio decaduto nell' incarico resosi vacante.
In tutte le votazioni del C.G., in caso di parità, il voto del Presidente ha la prevalenza (articolo XII paragrafo 1 dell' Ordinamento).
Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Circolo Giovanile assumono al momento della cessazione del mandato la qualifica di Presidente Emerito. Il Presidente Emerito può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza ed all' Assemblea Nazionale. Quest' ultimo non avrà diritto di voto se ha superato il limite di età (35 anni).

Articolo 10 bis

Responsabile per l' estero

Il Responsabile per l' estero delegato presso la C.I.L.A.N.E. svolge secondo le direttive del Presidente le seguenti funzioni:
a) rappresentare il C.G. a tutte le riunioni della C.I.L.A.N.E.;
b) divulgare i programmi delle attività organizzate all 'estero;
c) accreditare presso le Associazioni straniere i membri che vorranno partecipare alle attività internazionali;
d) sovrintendere all' organizzazione dei «Week-end internazionali» in Italia mantenendo i rapporti con le Associazioni straniere.

Articolo 11

Vice Presidenti

I Vice Presidenti esercitano tutte le funzione devolute al Presidente in caso di sua assenza o impedimento (articolo IV dell 'Ordinamento).

Articolo 12

Cancelliere

Il Cancelliere del C.G. esegue le delibere dell 'Ufficio di Presidenza e del Presidente. Suoi compiti sono:
a) mantenere aggiornato l' elenco dei membri del C.G.;
b) redigere il verbale delle varie riunioni che, previa approvazione del Presidente, dovrà essere inviato in copia ai diretti interessati e distribuito alla successiva riunione;
c) conservare gli indirizzi dei rappresentanti esteri delle associazioni riconosciute dalla C.I.L.A.N.E. nonché gli indirizzari, gestiti dai Delegati, degli invitati alle varie manifestazioni.

Articolo 13

Vice Segretario

Carica eliminata dalle nuove norme, vedi articoli 9, 10 bis e 23.

Articolo 14


Tesoriere

Il Tesoriere è il custode responsabile dei fondi associativi dei quali, ogni anno, stende un bilancio consuntivo.
Egli decide, di comune accordo con l 'Ufficio di Presidenza o, in via straordinaria, con il Presidente, per la copertura economica di qualsiasi iniziativa; sovvenziona le attività approvate dal C.D. ed anticipa le spese di segreteria.
Chiunque riceva somme dal Tesoriere a qualsiasi titolo, è tenuto a produrre al medesimo un rendiconto che dovrà essere inserito, a cura del Tesoriere, nel bilancio annuale.
Il bilancio annuale deve essere approvato dal C.D. nel corso dell'ultima riunione di fine anno. Allo scadere del suo mandato il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo di tre anni all' Assemblea.

Articolo 15

Delegati regionali

Ripetendo la struttura del C.N.I., il C.G. si articola in 14 Delegati, uno per ciascuna regione araldica, e più Vice Delegati.
I Delegati ed i Vice Delegati vengono eletti dalla Assemblea degli iscritti alla Commissione Araldico Genealogica Regionale di appartenenza (facenti parte del C.G.); i Vice Delegati possono essere uno per ogni regione geografica compresa nel territorio della C.A.G.; Delegati e Vice Delegati durano in carica tre anni e scadono allo scadere delle altre cariche; essi sono rieleggibili fino al raggiungimento del limite di età. La loro elezione deve essere comunicata alla Commissione di appartenenza e all 'Ufficio di Presidenza del C.G.; le loro cariche sono cumulabili con quelle dell 'Ufficio di Presidenza.
È istituito un Consiglio di Delegazione presieduto dal Delegato e composto dai Vice Delegati e da Consiglieri nominati dall 'Ufficio di Presidenza in numero proporzionale alla estensione territoriale dell 'Associazione Nobiliare di appartenenza.

Articolo 16

Il compito dei Delegati e Vice Delegati è quello di coordinare le iniziative di cui all'articolo 1 in sede locale e provvedere all' esecuzione delle delibere del C.D. nelle rispettive circoscrizioni, entro le quali hanno la rappresentanza dell ' Associazione.
Essi hanno anche il compito di diffondere presso i membri della Delegazione i programmi internazionali ricevuti dal Presidente; devono inoltre compilare ed inviare al Cancelliere l' elenco degli invitati alle varie manifestazioni e tenerlo aggiornato.

Articolo 17

Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere rinnovati come disciplinato negli articoli che precedono.
Nel caso venga a mancare il componente di taluno degli organi associativi, questi potrà essere sostituito con un membro aggiunto dai componenti dell'organo stesso, i sostituti rimarranno in carica sino al rinnovo dell 'organo nominante.
È ammessa la cumulabilità degli incarichi fino ad un massimo di due senza che ciò dia luogo ad un doppio diritto di voto.

Articolo 18

Le dimissioni di un membro del C.D. devono essere presentate all'organo di appartenenza e, qualora vengano accettate, si provvederà ai sensi dell 'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari saranno di competenza della «Corte di onore» del C.N.I.

Articolo 21

Il presente regolamento approvato dall 'Assemblea Nazionale del 12.XII.1987 e ratificato dall'Ufficio di Presidenza del C.N.I. in data 2.XII.1988 potrà essere abrogato o emendato solamente dall'Assemblea Nazionale con successiva ratifica del C.N.I..

Articolo 22

Rapporti con la stampa e pubblicazioni del Circolo Giovanile

Il Presidente è il capo dell' Ufficio Stampa Nazionale e può delegare queste sue funzioni in toto o in parte ad altri soci del C.N.I..
Ogni Delegazione ha un suo Ufficio Stampa Regionale. Il Delegato è il Capo Ufficio Stampa della Delegazione.
Possono collaborare tutti i soci del C.N.I. su proposta del Delegato approvata dal Presidente Nazionale.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, promuove pubblicazioni inerenti il Circolo Giovanile e sovrintende a tutte le conseguenti attività assumendosene la responsabilità.

Articolo 23

Norma transitoria

All'entrata in vigore del presente regolamento il Vice Segretario in carica assumerà di fatto le funzioni di Responsabile per l'estero ex Articolo 10 bis.





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