a) Assemblea Nazionale
b) Consiglio Direttivo
c) Ufficio di Presidenza
Articolo 6
Assemblea Nazionale
Sono membri dell'Assemblea Nazionale tutti gli iscritti al C.N.I.-C.G.
secondo le liste fornite dalle Commissioni Araldico Genealogiche Regionali al
Cancelliere e tenute aggiornate.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni tre anni in
occasione del rinnovo delle cariche del Direttivo Nazionale. La convocazione
avviene a mezzo di lettera ordinaria inviata dal Presidente agli aventi diritto
con almeno trenta giorni di anticipo.
Luogo e data della convocazione sono decisi dall'Ufficio di Presidenza. Sono
convocabili all'Assemblea gli iscritti che risultino essere tali almeno 60
giorni prima della convocazione.
Il Cancelliere, verificata la validità delle deleghe al voto,
può ammetterne fino ad un massimo di dieci per ciascun votante salvo diversa
disposizione dell'Ufficio di Presidenza.
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) nomina dell'
Ufficio di Presidenza;
b) modifiche al presente
regolamento;
c) approvazione del bilancio
consuntivo triennale.
Articolo 7
Consiglio direttivo
Sono membri del Consiglio Direttivo, oltre i membri dell
'Ufficio di Presidenza, i Delegati regionali ed i Vice Delegati, questi ultimi però non godono del diritto di voto in seno al C.D.
Esso è presieduto dal Presidente e si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed è convocato da quest'ultimo a mezzo di lettera semplice inviata ai suoi componenti con venti giorni di anticipo; è ammesso il voto per delega.
Articolo 8
È compito del Consiglio Direttivo armonizzare le decisioni e le
iniziative dell'Ufficio di Presidenza con le realtà locali di cui è il naturale portatore, proponendo e concretando le iniziative.
Può essere deputato dal C.D. ad una apposita commissione presieduta da un coordinatore, il compito di definire le modalità logistiche per incontri e manifestazioni; tale coordinatore risponderà al C.D. delle operazioni in tale senso compiute.
Articolo 9
Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza si compone di 6 membri effettivi eletti ogni 3 anni dall'Assemblea Nazionale che sono:
a) 1 Presidente
b) 2 Vice Presidenti
c) 1 Cancelliere
d) 1 Tesoriere
e) 1 Responsabile per l'estero delegato presso la C.I.L.A.N.E.
La nomina del Presidente deve essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Araldico Nazionale del C.N.I. entro due mesi dalla ricezione dell'apposita comunicazione. Decorso tale termine e in assenza di comunicazione contraria, la ratifica si dà per
concessa.
Gli altri membri entrano in carica subito dopo la ratifica
dell'elezione del Presidente.
Su proposta del Presidente l'Ufficio di Presidenza può nominare Membri Onorari del Circolo
Giovanile, a prescindere dal requisito dell'età, componenti di Case Reali nonché sei persone che si siano distinte in seno al C.N.I. per la loro attività.
Pur non avendo diritto all'elettorato attivo e passivo, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e possono essere invitati a partecipare alle
riunioni dell'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza si riunisce in via ordinaria due volte l'anno ed è suo compito la direzione e il coordinamento delle attività sociali.
Articolo 10
Presidente
Il Presidente del C.N.I.-C.G. è il rappresentante
ufficiale del C.G., egli ha il compito di:
a) rappresentare il Circolo stesso
presso il C.N.I.;
b) partecipare alla riunione annuale del Consiglio Araldico Nazionale del C.N.I. (Articolo IV paragrafo 1 dell'Ordinamento);
c) partecipare alla riunione annuale del Comitato di Assistenza del C.N.I. (Articolo VII dell'Ordinamento):
d) proporre i sei membri onorari del C.G. all'Ufficio di
Presidenza;
e) presiedere e stilare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.
Egli è responsabile delle pubblicazioni del C.G. sui testi delle quali esercita il controllo.
Egli può, sentito il parere dell
'Ufficio di Presidenza, sollevare
dall'incarico affidato chi
si renda ingiustificatamente inadempiente, nonché risulti assente ingiustificato
per due volte consecutive alle riunioni del C.D., in tale evenienza incomberà al
Presidente l'onere di
proporre all'approvazione
dell'Ufficio di Presidenza
il nominativo di chi egli ritenga possa onorevolmente succedere al socio
decaduto nell'
incarico resosi vacante.
In tutte le votazioni del C.G., in caso di parità, il voto del
Presidente ha la prevalenza (articolo XII paragrafo 1 dell'
Ordinamento).
Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Circolo
Giovanile assumono al momento della cessazione del mandato la qualifica di
Presidente Emerito. Il Presidente Emerito può essere invitato a partecipare alle
riunioni dell'Ufficio di
Presidenza ed all'
Assemblea Nazionale. Quest'
ultimo non avrà diritto di voto se ha superato il limite di età
(35 anni).
Articolo 10
bis
Responsabile per l'
estero
Il Responsabile per l'
estero delegato presso la C.I.L.A.N.E. svolge secondo le
direttive del Presidente le seguenti funzioni:
a) rappresentare il C.G. a tutte le
riunioni della C.I.L.A.N.E.;
b) divulgare i programmi delle attività organizzate all
'estero;
c) accreditare presso le Associazioni
straniere i membri che vorranno partecipare alle attività
internazionali;
d) sovrintendere all'
organizzazione dei «Week-end internazionali» in Italia
mantenendo i rapporti con le Associazioni
straniere.
Articolo
11
Vice Presidenti
I Vice Presidenti esercitano tutte le funzione devolute al
Presidente in caso di sua assenza o impedimento (articolo IV dell
'Ordinamento).
Articolo
12
Cancelliere
Il Cancelliere del C.G. esegue le delibere dell
'Ufficio di Presidenza e del
Presidente. Suoi compiti sono:
a) mantenere aggiornato l'
elenco dei membri del C.G.;
b) redigere il verbale delle varie
riunioni che, previa approvazione del Presidente, dovrà essere inviato in
copia ai diretti interessati e distribuito alla successiva
riunione;
c) conservare gli indirizzi dei
rappresentanti esteri delle associazioni riconosciute dalla C.I.L.A.N.E.
nonché gli indirizzari, gestiti dai Delegati, degli invitati alle varie
manifestazioni.
Articolo 13
Vice Segretario
Carica eliminata dalle nuove norme,
vedi articoli 9, 10 bis e 23.
Articolo 14
Tesoriere
Il Tesoriere è il custode responsabile
dei fondi associativi dei quali, ogni anno, stende un bilancio
consuntivo.
Egli decide, di comune accordo con l
'Ufficio di Presidenza o, in via
straordinaria, con il Presidente, per la copertura economica di qualsiasi
iniziativa; sovvenziona le attività approvate dal C.D. ed anticipa le spese di
segreteria.
Chiunque riceva somme dal Tesoriere a
qualsiasi titolo, è tenuto a produrre al medesimo un rendiconto che dovrà essere
inserito, a cura del Tesoriere, nel bilancio annuale.
Il bilancio annuale deve essere approvato dal C.D. nel corso
dell'ultima riunione di fine
anno. Allo scadere del suo mandato il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo
di tre anni all'
Assemblea.
Articolo
15
Delegati regionali
Ripetendo la struttura del C.N.I., il
C.G. si articola in 14 Delegati, uno per ciascuna regione araldica, e più Vice
Delegati.
I Delegati ed i Vice Delegati vengono eletti dalla Assemblea
degli iscritti alla Commissione Araldico Genealogica Regionale di appartenenza
(facenti parte del C.G.); i Vice Delegati possono essere uno per ogni regione
geografica compresa nel territorio della C.A.G.; Delegati e Vice Delegati durano
in carica tre anni e scadono allo scadere delle altre cariche; essi sono
rieleggibili fino al raggiungimento del limite di età. La loro elezione deve
essere comunicata alla Commissione di appartenenza e all
'Ufficio di Presidenza del C.G.; le
loro cariche sono cumulabili con quelle dell
'Ufficio di
Presidenza.
È istituito un Consiglio di Delegazione presieduto dal Delegato
e composto dai Vice Delegati e da Consiglieri nominati dall
'Ufficio di Presidenza in numero
proporzionale alla estensione territoriale dell
'Associazione Nobiliare di
appartenenza.
Articolo
16
Il compito dei Delegati e Vice Delegati è quello di coordinare
le iniziative di cui all'articolo
1 in sede locale e provvedere all'
esecuzione delle delibere del C.D. nelle rispettive
circoscrizioni, entro le quali hanno la rappresentanza dell
'
Associazione.
Essi hanno anche il compito di diffondere presso i membri della
Delegazione i programmi internazionali ricevuti dal Presidente; devono inoltre
compilare ed inviare al Cancelliere l'
elenco degli invitati alle varie manifestazioni e tenerlo
aggiornato.
Articolo
17
Tutti gli incarichi hanno durata
triennale e possono essere rinnovati come disciplinato negli articoli che
precedono.
Nel caso venga a mancare il componente di taluno degli organi
associativi, questi potrà essere sostituito con un membro aggiunto dai
componenti dell'organo stesso, i
sostituti rimarranno in carica sino al rinnovo dell
'organo
nominante.
È ammessa la cumulabilità degli
incarichi fino ad un massimo di due senza che ciò dia luogo ad un doppio diritto
di voto.
Articolo 18
Le dimissioni di un membro del C.D. devono essere presentate
all'organo di appartenenza e,
qualora vengano accettate, si provvederà ai sensi dell
'articolo 17 del presente
regolamento.
Articolo
19
Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti disciplinari saranno di
competenza della «Corte di onore» del C.N.I.
Articolo 21
Il presente regolamento approvato dall
'Assemblea Nazionale del 12.XII.1987 e
ratificato dall'Ufficio di
Presidenza del C.N.I. in data 2.XII.1988 potrà essere abrogato o emendato
solamente dall'Assemblea
Nazionale con successiva ratifica del C.N.I..
Articolo
22
Rapporti con la stampa e pubblicazioni
del Circolo Giovanile
Il Presidente è il capo dell'
Ufficio Stampa Nazionale e può delegare queste sue funzioni
in toto o in parte ad altri soci del C.N.I..
Ogni Delegazione ha un suo Ufficio
Stampa Regionale. Il Delegato è il Capo Ufficio Stampa della
Delegazione.
Possono collaborare tutti i soci del
C.N.I. su proposta del Delegato approvata dal Presidente Nazionale.
Il Presidente, sentito il Consiglio
Direttivo, promuove pubblicazioni inerenti il Circolo Giovanile e sovrintende a
tutte le conseguenti attività assumendosene la
responsabilità.
Articolo 23
Norma transitoria
All'entrata in
vigore del presente regolamento il Vice Segretario in carica assumerà di fatto
le funzioni di Responsabile per l'estero ex Articolo 10 bis.