Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile
BENVENUTI SUL SITO UFFICIALE DEL

Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile

  araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari
martedì 7 settembre 2010
 

Cerimoniale di Corte del Regno d'Italia


INDICE



Introduzione e Ricevimento degli Ambasciatori
Introduzione e Ricevimento degli Ministri di Potenze Estere
Lutti di Corte
Ordine delle Precedenze



CERIMONIALE DELLA CORTE D'ITALIA
PER L'INTRODUZIONE ED IL RICEVIMIENTO DELLE LL. EE. GLI AMBASCIATORI
E PER LA PRESENTAZIONE DELLE LL. EE. LE AMBASCIATRICI
E DEL PERSONALE DELLE AMBASCIATE

I. - Introduzione degli Ambasciatori all'udienza di S.M. il Re.

Allorché un Ambasciatore destinato alla Corte d'Italia giunge alla capitale, dopo di aver notificato a S. E. il Ministro degli affari esteri il suo arrivo, e avergli comunicato la copia delle lettere credenziali, chiede, per mezzo di S. E. il Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie, la prima udienza al Re, per la presentazione delle credenziali stesse.
Il Prefetto di Palazzo, presi gli ordini Sovrani, incarica un Mastro di cerimonie di recarsi, in carrozza di Corte, dall'Ambasciatore a complimentarlo e notificargli il giorno e l'ora da S.M. fissati per l'udienza. Il Mastro di cerimonie informa in pari tempo, l'Ambasciatore che due o tre carrozze di Corte saranno poste a disposizione di lui, per condurlo col seguito al Reale Palazzo.
Tale servizio di carrozza sarà in gala e preceduto da un battistrada.
Nel giorno fissato per l'udienza del Re, ed all'ora indicata, un Mastro di cerimonie si reca a prendere l'Ambasciatore alla sua abitazione.
L'Ambasciatore ed il Mastro di cerimonie prendono posto nella seconda carrozza. L'Ambasciatore occupa egli solo la parte d'onore ed il Mastro di cerimonie gli siede di fronte.
L'Ambasciatore, al suo arrivo al Reale Palazzo, viene ricevuto ai piedi dello scalone dal Primo Mastro di cerimonie, e, in assenza di questi, dal Mastro di cerimonie di servizio.
L'Ambasciatore viene incontrato, all'alto dello scalone, dal Prefetto di Palazzo, e da questo accompagnato col suo seguito alla sala che precede quella d'udienza, nella quale trovansi radunate le Case Civile e Militare di S.M., in grande uniforme.
Dopo che S.M. il Re sarà stato avvertito dell'arrivo dell'Ambasciatore, il Prefetto di Palazzo lo introduce nella sala d'udienza, aprendosi la porta a due battenti. Al secondo inchino dell'Ambasciatore, il Prefetto di Palazzo si ritira e la porta viene chiusa.
L'Ambasciatore, fatto il terzo inchino, e complimentata S. M., presenta le lettere credenziali e si trattiene finché piaccia al Re di congedarlo.
Terminata l'udienza, l'Ambasciatore, desiderando presentare gli Ufficiali della sua Ambasciata, ne chiede l'autorizzazione al Re e, questa accordata, l'Ambasciatore fa entrare le persone del suo seguito rimaste nella camera attigua, per le quali l'usciere di servizio apre un solo battente della porta.
All'uscita dell'Ambasciatore e del seguito, l'usciere aprirà i due battenti della porta. L'Ambasciatore è ricondotto alla propria abitazione collo stesso cerimoniale osservato per l'arrivo al Palazzo Reale.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza, la guardia del Real Palazzo e quella degli appartamenti Reali rendono all'Ambasciatore gli onori stabiliti dai regolamenti militari.
Questo solenne ricevimento viene fatto all'Ambasciatore soltanto nella capitale e per le sole udienze d'arrivo,

II. - Presentazione dell'Ambasciatore a S.M. la Regina

L'Ambasciatore fa domanda al Ministro degli affari esteri per essere presentato a S.M. la Regina.
Il Ministro degli affari esteri trasmette la domanda al Prefetto di Palazzo; questi ne informa il Gentiluomo di Corte di servizio, il quale, presi gli ordini di S.M. la Regina, fa conoscere direttamente all'Ambasciatore il giorno e l'ora fissati pel suo ricevimento e ne dà avviso in pari tempo al Prefetto di Palazzo per l'opportuna comunicazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno dell'udienza l'Ambasciatore si reca al Real Palazzo nella propria carrozza e viene ricevuto ai piedi dello scalone da un Gentiluomo di Corte, e, all'alto, dal Gentiluomo di Corte di servizio, il quale lo accompagna nella sala che precede quella d'udienza.
Il Gentiluomo di Corte di servizio annunzia a S.M. la Regina l'arrivo dell’Ambasciatore, e, presi gli ordini, lo introduce nella sala d'udienza.
Al ricevimento assistono, oltre al Gentiluomo di Corte di servizio, le Dame di servizio presso S.M. la Regina.
Terminata l'udienza, l'Ambasciatore potrà chiedere di presentare alla M. S. il personale dell'Ambasciata che lo accompagna.
Il ricevimento avrà luogo in uniforme.
Tanto all’arrivo, quanto alla partenza, sono resi all'Ambasciatore gli onori militari prescritti dai regolamenti.

III. - Presentazione dell’Ambasciatore alle Loro Altezze Reali i Principi e le Principesse.

L'Ambasciatore, dopo essere stato ricevuto da S.M. il Re, chiede al Ministro degli affari esteri di essere presentato alle LL. AA. RR. i Principi e le Principesse.
Il Ministro degli affari esteri ne informa il Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie, il quale partecipa il desiderio dell’Ambasciatore al Capo della Casa delle Loro Altezze Reali.
La risposta viene comunicata direttamente all’Ambasciatore dal Capo della Casa delle LL. AA. RR. il quale ne informa parimenti il Prefetto di Palazzo per la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed all'ora indicati, l'Ambasciatore si reca al Palazzo nella propria carrozza. AI suo giungere, viene ricevuto ai piedi dello scalone da un Ufficiale della Casa militare del Principe, ovvero da un Gentiluomo di Corte della Principessa; quando il ricevimento si facesse simultaneamente, si troveranno entrambi a riceverlo.
All'alto dello scalone, l'Ambasciatore viene incontrato dal Capo della Casa delle LL. AA. RR. e dal medesimo accompagnato nella sala che precede quella d'udienza, dove sono riunite le Case delle LL. AA.
Il Capo della Casa di S. A. R. il Principe o di S. A. R. la Principessa, annunzia l'arrivo dell’Ambasciatore ed in seguito lo introduce nella sala d'udienza, aprendosi la porta a due battenti.
Al ricevimento delle Principesse sono presenti la Dama ed il Gentiluomo di Corte di servizio.
Il ricevimento avrà luogo in uniforme.
Tanto all'arrivo, quanto alla partenza, vengono agli Ambasciatori resi gli onori militari dalle sentinelle della porta del Palazzo.

IV. - Presentazione delle Ambasciatrici a S.M. la Regina.

La domanda di presentazione dell’Ambasciatrice a S.M. la Regina viene fatta dall'Ambasciatore al Ministro degli affari esteri, il quale la trasmette al Prefetto di Palazzo e da questi ne viene informato il Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. per gli ordini relativi.
L'Ambasciatrice fa la prima visita alla Dama di Corte di servizio di S.M.
Il Gentiluomo di Corte di servizio informa direttamente l'Ambasciatore del giorno e ora fissati pel ricevimento dell'Ambasciatrice e ne dà avviso al Prefetto di Palazzo, per le opportune comunicazioni al Ministero degli affari esteri.
Al giorno stabilito, l'Ambasciatrice si reca al Real Palazzo colla propria carrozza; sarà ad attenderla ai piedi dello scalone un Gentiluomo di Corte e, in alto, il Gentiluomo di Corte di servizio, il quale l'accompagnerà negli appartamenti Reali, dove sarà ricevuta dalla Dama di Corte di servizio e dalle altre Dame di S.M. la Regina.
Il Gentiluomo di Corte di servizio annunzia a S.M. l'arrivo dell’Ambasciatrice, e quindi si ritira.
La presentazione dell’Ambasciatrice viene fatta dalla Dama di Corte di servizio, la quale assiste all'udienza. In questa circostanza le Dame vestiranno l’abito di visita, ed i Gentiluomini l’uniforme.

V. - Presentazione dell'Ambasciatrice alle Loro Altezze Reali e le Principesse.

Per la presentazione dell’Ambasciatrice ad una Principessa della Famiglia Reale, l'Ambasciatore si rivolge al Capo della Casa di S. A. R. la Principessa, il quale, dopo aver preso gli ordini, lo informa del giorno e dell'ora in cui verrà ricevuta l'Ambasciatrice.
Un Gentiluomo di Corte della Principessa riceve l'Ambasciatrice ai piedi della scala del Palazzo, il Capo della Casa della Principessa l'attende all'alto, la Dama d'onore, o la Dama di corte di servizio, e le Dame di Palazzo la ricevono nella sala attigua a quella d'udienza.
Quando il Capo della Casa ha annunziato alla Principessa l'arrivo dell’Ambasciatrice, la Dama d'onore, o la Dama di Corte di servizio la presenta a S. A. R.
All'udienza dell’Ambasciatrice assisterà soltanto la dama che l'avrà presentata.
Le Dame vestiranno in questa circostanza l'abito di visita, ed i Gentiluomini l'uniforme.

VI. - Precedenza degli Ambasciatori.

Nelle riunioni di Corte, gli Ambasciatori prendono posto dopo i Principi della Famiglia Reale e quegli altri Principi stranieri, ai quali, in occasione della loro presenza a Corte, piacesse a S.M. di accordare le prerogative di Principi della Famiglia.
Dopo l'udienza Reale, il Prefetto di Palazzo, annunzia, nel giornale ufficiale del Regno, che l'Ambasciatore ha presentato le lettere credenziali a S.M. e questa pubblicazione serve di avviso ai Grandi Ufficiali dello Stato ed alle persone appartenenti alle diverse Corti, per le visite d'uso.
Se l'Ambasciatore fisserà il giorno e l'ora per queste visite ne darà avviso per lettera ai Grandi Ufficiali dello Stato ed alle persone addette alle diverse .Corti.
In questo caso, il ricevimento avrà luogo in uniforme e l'Ambasciatore sarà assistito da un Mastro di cerimonie di S.M.
Gli Eccellentissimi Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata, recandosi a far visita agli Ambasciatori, avranno nella casa di questi ultimi, il passo e la mano, come era stabilito negli antichi cerimoniali di Corte.
Alle funzioni di Corte, l'Ambasciatore si colloca alla testa del Corpo Diplomatico.
Se diversi sono gli Ambasciatori accreditati presso S.M., la data della notificazione ufficiale del loro arrivo deciderà della precedenza fra di loro.
Il più anziano degli Ambasciatori è il decano del Corpo Diplomatico.

VII. - Precedenza delle Ambasciatrici.

Le Ambasciatrici, nelle funzioni di Corte, prendono posto, come gli Ambasciatori, alla testa del Corpo Diplomatico.
Quando l'Ambasciatrice è stata presentata, è in diritto di aspettare che tutte le signore che intervengono a Corte le vengano a fare la prima visita.
La consorte del più anziano fra gli Ambasciatori ammogliati è la decana del Corpo Diplomatico.

VIII. - Presentazione del Personale delle Ambasciate a S.M. la Regina.

Le domande di presentazione dei signori del Corpo diplomatico (non Capi Missione) e delle loro Consorti, saranno fatte da S. E. l'Ambasciatore direttamente al Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la Regina, se trattasi di Signori, e alla Dama di Corte di servizio della Maestà Sua, se trattasi di Signore.
Presi gli ordini di S.M., il Gentiluomo di Corte o la Dama di Corte di servizio, a seconda del caso, faranno conoscere direttamente all’Ambasciatore estero il giorno e l'ora del ricevimento.
Le norme stabilite in questo cerimoniale sono applicabili alle Ambasciate ordinarie o straordinarie, salvo che per queste ultime, a titolo di reciprocità, piaccia a Sua Maestà di ordinare che siano prese altre disposizioni.

IX. - Presentazione del Personale delle Ambasciate a S.M. la Regina Madre.

Le stesse norme stabilite per la presentazione a S.M. la Regina, di cui ai Capi II, IV e VIII del Regolamento in vigore, si osserveranno per la presentazione a S. M la Regina Madre.

Roma, 26 febbraio 1901.

Il Prefetto di Palazzo
Gran Mastro delle Cerimonie
C. GIANOTTI.




CERIMONIALE DELLA CORTE D'ITALIA
PER L'INTRODUZIONE ED IL RICEVIMENTO DEI MINISTRI DI POTENZE ESTERE
E PER LA PRESENTAZIONE DELLE LORO CONSORTI E DEL PERSONALE DELLE LEGAZIONI

I. - Ricevimento solenne dei signori Inviati straordinari Ministri Plenipotenziari e dei Signori Ministri residenti esteri per la presentazione delle lettere credenziali a  S.M. il Re.

Allorché un Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario od un Ministro residente, giunge alla Capitale, dopo aver fatto visita e comunicato a S. E. il Ministro degli affari esteri la copia delle lettere credenziali, gli domanderà di ottenere udienza da S.M. il Re per la presentazione delle credenziali stesse.
Il Ministro degli affari esteri informerà di questa domanda S. E. il Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle Cerimonie, il quale, presi gli ordini di S.M., avviserà per lettera il Ministro estero del giorno e dell'ora fissati da S.M. per l'udienza, informandolo che si metterà a sua disposizione una carrozza di gala e che un Mastro delle Cerimonie si recherà presso di lui per accompagnarlo all'udienza Reale.
Avviso del giorno ed ora del ricevimento sarà dato altresì per iscritto dal Prefetto di Palazzo al Ministro degli affari esteri.
Il giorno del ricevimento, nel recarsi al Real Palazzo, il Mastro delle Cerimonie prenderà posto nella carrozza di gala, a sinistra del Ministro.
Al suo arrivo al Real Palazzo, il Ministro sarà accompagnato dal Mastro delle Cerimonie negli appartamenti di gala, ove troverà riunite le Case militare e civile del Re e verrà ricevuto dal Prefetto di Palazzo, il quale lo presenterà a S.M., ritirandosi dopo fatto dal Ministro il secondo inchino.
Il Ministro, fatto il terzo inchino e complimentata S.M., Le presenterà le sue credenziali e si tratterrà finchè piaccia al Re di congedarlo.
Se il Ministro avrà fatto intervenire al Real Palazzo qualcuno dei componenti la.sua Legazione non ancora ricevuti da S.M. e coll'intenzione di poterli presentare in tale circostanza, ne farà domanda al Re; tale facoltà venendogli accordata, farà egli stesso la presentazione.
Terminata l'udienza, il Ministro verrà accompagnato alla sua abitazione collo stesso cerimoniale osservato per la sua venuta al Real Palazzo.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza, verranno resi al Ministro gli onori militari prescritti dai regolamenti.
Il Prefetto del Palazzo avrà cura che della presentazione del Ministro estero a S.M. il Re sia inserito apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

II. - Presentazione degli Inviati straordinari Ministri plenipotenziari e dei Ministri residenti esteri a S.M. la Regina

Dopo di essere stato ricevuto da S.M. il Re, l'Inviato straordinario Ministro plenipotenziario o Ministro residente chiederà al Ministro degli affari esteri di essere presentato a S.M. la Regina.
Il Ministro degli affari esteri ne darà avviso al Prefetto di Palazzo, il quale ne informerà il Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la Regina; questi, dopo aver preso gli opportuni ordini di S.M., li comunicherà direttamente al Ministro estero, informandone in pari tempo il Prefetto di Palazzo per la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed ora fissati, il Ministro si recherà in uniforme, e nella propria carrozza, al Real Palazzo; sarà ricevuto nei Reali Appartamenti dal Gentiluomo di Corte di servizio e da lui presentato a S.M. la Regina.
Al ricevimento saranno presenti la Dama di Corte ed il Gentiluomo di Corte di servizio.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza saranno resi al Ministro gli onori militari prescritti dai regolamenti.

III. - Presentazione dei Ministri alle LL. AA. RR. i Principi e le Principesse.

La domanda di presentazione alle LL. AA. RR. i Principi e le Principesse che si trovano alla Capitale sarà fatta per mezzo del Ministro degli affari esteri al Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle Cerimonie, il quale la parteciperà al Capo della Casa delle LL. AA. RR.
La risposta sarà comunicata al Ministro estero dal Capo della Casa delle LL. AA. RR. il quale ne informerà il Prefetto di Palazzo, per la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed ora indicati, il Ministro si recherà in uniforme, colla propria carrozza, al Palazzo dei Reali Principi e verrà ricevuto negli appartamenti dal Capo della Casa di S. A. R. il Principe o la Principessa e da lui presentato alle LL. AA. RR.
Al ricevimento delle Principesse saranno presenti le Dame di servizio ed il Cavaliere d'onore od il Gentiluomo di Corte di servizio.
Tanto all'arrivo che alla partenza, le sentinelle alla porta renderanno gli onori prescritti dai regolamenti militari.
Le norme stabilite in questo Cerimoniale saranno applicate alle Missioni ordinarie e straordinarie non aventi qualità d'Ambasciata, salvo che, in casi eccezionali, ed a titolo di reciprocità, piaccia a S.M. il Re di ordinare che siano prese altre disposizioni.

IV. - Presentazione a S.M. la Regina delle Signore Consorti dei Ministri esteri.

La domanda di presentazione delle Signore Consorti dei Ministri esteri a S.M. la Regina dovrà farsi dai Ministri stessi al Ministro degli affari esteri; il Prefetto di Palazzo, avutane comunicazione dal Ministro degli affari esteri, ne informerà il Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la Regina.
Presi gli ordini di S.M., il Gentiluomo di Corte di servizio farà conoscere direttamte al Ministro estero il giorno e l'ora del ricevimento e ne darà avviso al Prefetto di Palazzo per l'opportuna comunicazione al Ministro degli affari esteri.
Il giorno fissato pel ricevimento la Consorte del Ministro si recherà colla propria carrozza al Real Palazzo e sarà ricevuta e presentata a S.M. la Regina dalla Dama di Corte di servizio, la quale assisterà all'udienza.

V. - Presentazione delle Signore Consorti dei Ministri alle LL. AA. RR. le Principesse.

La domanda di presentazione della Consorte di un Ministro alle LL. AA. RR. le Principesse sarà fatta dal Ministro estero al Gran Mastro od al Capo della Casa della Principessa, il quale, presi gli ordini di S. A. R., lo informerà del giorno e dell'ora fissati per il ricevimento.
La Consorte del Ministro sì recherà al Palazzo colla propria carrozza e sarà ricevuta e presentata a S. A. R. dalla Dama di servizio, la quale assisterà all'udienza.

VI. - Presentazione del Personale delle Legazioni a S.M. la Regina.

Le domande di presentazione dei Signori del Corpo diplomatico (non capi missione) e delle loro Consorti saranno fatte dal Ministro plenipotenziario direttamente al Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la Regina, se trattasi di Signori, ed alla Dama di Corte di servizio della Maestà Sua, se trattasi di Signore.
Presi gli ordini di Sua Maestà, il Gentiluomo di Corte o la Dama di Corte (di servizio), a seconda del caso, faranno conoscere direttamente al Ministro estero il giorno e l'ora del ricevimento.

VII. - Presentazione del Personale delle Legazioni a S.M. la Regina Madre.

Le stesse norme stabilite per la presentazione a S.M. la Regina, di cui ai Capi II, IV e VI del Regolamento in vigore si osserveranno per la presentazione a S.M. la Regina Madre.

Roma, 26 febbraio 1901.

Il Prefetto di Palazzo
Gran Mastro delle Cerimonie
C. GIANOTTI.



REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO 15 GIUGNO 1881



SUA MAESTÁ IL RE, avendo determinato d'introdurre alcune variazioni nel Regolamento dei lutti, stabilito il 7 marzo 1832, ha ordinato che d'ora innanzi dalla Real Corte e dalle persone che intervengono a Corte, si osservi quanto segue:


Art. 1
Il lutto delle vedove per i loro mariti e dei vedovi per le loro mogli sarà di un anno. Gli altri lutti si computeranno a giorni.

Art. 2
Per madre, padre, patrigno, matrigna, suocero e suocera, di giorni cento ottanta. Di egual durata sarà quello per gli istitutori di eredi universali.

Art. 3
Per avolo ed avola, di giorni centoventi.

Art. 4
Per bisavo, bisava, fratello, sorella, cognato e cognata, di giorni novanta.

Art. 5
Per zio e zia, di giorni quaranta.

Art. 6
Per prozio, prozia e cugini germani, ossia in primo grado, di giorni trenta.

Art. 7.
Per zio e zia a modo di Bretagna, di giorni venti.

Art. 8
Per cugini in secondo grado, di giorni quattordici.

Art. 9
Per cugini in terzo e quarto grado, di giorni sette.

Art. 10
Per altri parenti o per lutti di convenienza, di giorni cinque.

Art. 11
I genitori, gli avi e gli zii non vestiranno a bruno pei loro figliuoli e per i nipoti rispettivi, né tampoco si assumeranno le divise di lutto per i bambini morti prima dell'età di anni sette.

Art. 12
I secolari vestiranno a lutto pei loro parenti ecclesiastici, sempreché questi non fossero insigniti della dignità vescovile, né ascritti ad ordini regolari. Gli ecclesiastici non insigniti della dignità vescovile né ascritti ad ordini regolari assumeranno le divise di lutto pei loro parenti secolari.

Art. 13
Il principio del lutto dovrà calcolarsi dal giorno della morte, se la persona per la quale si fa il lutto morì nella città in cui si abita, e le divise di lutto si vestiranno solo il giorno dopo la sepoltura. Qualora la morte sia avvenuta in altro luogo, il lutto decorrerà dal giorno dell'arrivo della notizia.

Riparto dei Lutti

Art. 14.
Il lutto della vedova pel marito e del vedovo per la moglie sarà diviso in tre periodi: il primo di giorni cento ottanta, il secondo ed il terzo di giorni novanta ciascuno.

Art. 15
Il lutto per padre, madre, patrigno, matrigna, suocero, suocera, nonché per l'istitutore di eredi universali, sarà diviso in tre periodi, il primo dei quali di giorni novanta, il secondo ed il terzo di giorni quarantacinque ciascuno.

Art. 16
Il lutto per avolo ed avola sarà diviso in tre periodi: il primo di giorni sessanta, il secondo ed il terzo di giorni trenta ciascuno.

Art. 17
Il lutto per bisavo, bisava, fratello, sorella, cognato e cognata sarà diviso in tre periodi: il primo di giorni quarantacinque, il secondo di giorni venticinque ed il terzo di giorni venti.

Art. 18
Il lutto per zio e zia sarà diviso in due periodi di giorni venti ciascuno.

Art. 19
Il lutto per prozio, prozia e cugini di primo grado sarà diviso in due periodi di giorni quindici ciascuno.

Art. 20
Il lutto per zio e zia a modo di Bretagna sarà diviso in due periodi di giorni dieci ciascuno.

Art. 21
Il lutto per cugino e cugina in secondo grado sarà diviso in due periodi di giorni sette ciascuno.

Art. 22
Tutti gli altri lutti di una durata minore di giorni quattordici consteranno di un solo periodo


Modo di vestire a bruno del Re, dei Principi e dei Signori che intervengono a Corte.


Art. 23
Pei lutti divisi in tre periodi, e dei quali è parola agli Articoli 14, 15, 16 e 17, si seguiranno le norme seguenti:

Vestendo in borghese:
Durante il primo periodo si vestirà interamente di nero, si porterà il cappello col bruno, cravatta di lana nera e guanti neri, e nere pure saranno tutte le guarnizioni.
Durante il secondo periodo si sostituirà alla cravatta di lana quella di seta purché non lucida, si conserveranno i guanti neri e si potranno portare guarnizioni non nere.
Durante il terzo periodo, conservando il bruno al capello, si potranno portare abiti e guanti grigi.
Coll’abito di società si porterà sempre la cravatta bianca e i guanti secondo le indicazioni degli alinea precedenti.

Vestendo l'uniforme civile:
Durante il primo periodo si copriranno di velo nero le guarnizioni del cappello e l'elsa della spada, si porterà il crespo al braccio ed i guanti neri.
Pel secondo periodo si scopriranno le guarnizioni del cappello e l'elsa della spada, conservando il solo crespo al braccio ed i guanti neri.
Per il terzo periodo si manterrà il crespo al braccio e si porteranno i guanti bianchi.

Vestendo l’uniforme militare:
Si seguiranno le norme prescritte dai regolamenti militari in vigore.

Art. 24
Per i lutti divisi in due periodi, e dei quali è parola negli articoli 18, 19, 20, 21, si seguiranno le norme seguenti:

Vestendo in borghese:
Durante il primo periodo si vestirà tutto di nero, si porterà il cappello col bruno, cravatta nera di seta non lucida ed i guanti neri.
Nel secondo periodo si conserverà il bruno al cappello e si potranno portare abiti e guanti grigi.
Coll’abito di società si porterà la cravatta bianca e i guanti neri durante il primo periodo, e grigi durante il secondo.

Vestendo l’uniforme civile:
Durante il primo periodo si porteranno guanti neri od il cresco al braccio sinistro.
Nel secondo periodo si conserverà il cresco al braccio e si porteranno i guanti bianchi.

Vestendo l’uniforme militare:
Si seguiranno le norme prescritte dai regolamenti in vigore.

Art. 25
Per il lutti che constano di un solo periodo, dei quali è parola agli articoli 9 e 10, si seguiranno le norme stabilite pel terzo periodo de’ lutti, come all’art. 23.

Modo di vestire a bruno della Regina, delle Principesse e delle Dame che intervengono a Corte

Art. 26
Le vedove nel primo periodo porteranno vesti nere di lana con guarnizioni di cresco nero, velo nero, guanti neri di lana o di pelle scamosciata, ventaglio, calze e scarpe nere; non porteranno collane, braccialetti od altri simili ornamenti se non neri.
Nel secondo periodo si vestirà di seta nera e si potranno portare guarnizioni e perle bianche d ornamenti d’oro.
Nel terzo periodo si potrà far uso, oltre alla stoffa nera di seta, anche della bianca, bigia o color viola con guarnizioni degli stessi colori ed ornamenti di ogni sorta.
Le vedove durante l’anno vedovile uscriranno in carrozza coperta di drappo nero, coll’avvertenza di farvi apporre il doppio stemma, quello del marito a destra.
I loro familiari di livrea vestiranno a bruno.

Art. 27
Nei lutti di padre, madre, patrigno, matrigna, suocero, suocera od istitutore di eredi universali, non che per quelli di avolo, bisavo, bisava, fratello, sorella, cognato e cognata:
a)      pel primo periodo si vestiranno stoffe nere di lana, con guarnizioni in cresco nero, si porterà il ventaglio, gli orecchini, le perle, i guanti, le calze e le scarpe nere;
b)      per secondo periodo si vestirà di seta nera e si potranno portare guarnizioni, perle bianche od ornamenti d’oro;
c)      per il terzo periodo si potrà vestire, oltre alla seta nera, anche la bianca, bigia o color viola, con guarnizioni di ogni specie, purché siano dei colori sovrindicati.

Art. 28
Nei lutti per zio, zia, prozio, prozia, come quelli di zia e zio a modo di Bretagna, e finalmente di cugino e cugina di secondo grado:
pel primo si vestirà come alla lettera b) dell’articolo precedente;
pel secondo periodo si vestirà come alla lettera c) dell’articolo stesso.

Art. 29
Per tutti gli altri lutti, di cui all’art. 22, si potrà vestire come alla lettera c) dell’articolo sopracitato.

Ritiro

Art. 30
Le vedove non compariranno a Corte per quaranta giorni da quello della morte dei loro mariti.

Art. 31
Per la morte di moglie, padre, madre, patrigno, matrigna, suocero, suocera, od istitutore di eredi universali, si starà nove giorni senza comparire a Corte.

Art. 32
Per la morte di avolo, avola, fratello, sorella, cognato e cognata, si starà cinque giorni senza comparire a Corte.

Art. 33
Per la morte di zio, zia, prozio, prozia e cugini in primo grado, sino a che sia sepolta la spoglia.
Lo stesso converrà che si osservi dai zii e prozii, tuttochè non tenuti a lutto, in occasione di morte di qualche loro nipote o pronipote.

Art. 34
I funzionari di Corte che dovranno vestire a bruno per la morte dei parenti designati agli Articoli 1, 2, 3, 4 quando desiderino di osservare un più lungo ritiro, dovranno ottenerne il permesso.

Art. 35
Allorchè le Loro Maestà, i Principi e le Principesse vestiranno a bruno, le persone addette alle loro Corti rispettive dovranno assumere le stesse divise per la intera durata del lutto.

Lutti di Corte

Art. 36
Oltre ai lutti di famiglia sopra descritti, S. M. suole ordinare lutti di Corte per la morte di Sovrani o Principi non congiunti in parentela colla Famiglia Reale.
Tali lutti hanno una durata di giorni 15, 10, 7 e 5, a seconda del caso, e sono divisi in due periodi, e cioè:

Pei lutti di giorni 15, il primo periodo è di giorni 8 ed il secondo di 7.
Pei lutti di giorni 10, il primo periodo è di giorni 6 ed il secondo di 4.
Pei lutti di giorni 7, il primo periodo è di giorni 4 ed il secondo di 3.
Pei lutti di giorni 5, il primo periodo è di giorni 3 ed il secondo di 2.
I distintivi di lutto nei suddetti casi saranno quelli accennati agli Articoli 24 e 28, tanto pel primo che pel secondo periodo.

Art. 37
Nei casi eccezionali in cui piacesse a S. M. di sospendere il lutto in corso, questo verrà ripreso tostochè sia cessata la causa per la quale venne sospeso.

D'ordine di Sua Maestà:
Il Prefetto di Palazzo
Gran Mastro delle Cerimonie
C. GIANOTTI.




ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE
E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
(RR.DD 16 Dicembre 1927, n. 2210; 22 Dicembre 1930, n. 1757)


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà tra le varie cariche
e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

CATEGORIA I.
la - Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
2a - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata

CATEGORIA II.
1a - Presidente del Senato del Regno
2a - Presidente della Camera dei deputati.
3a - Ministri Segretari di Stato.
4a - Sottosegretari di Stato.
5a - Maresciali d'Italia - Grande Ammiraglio
6a - Presidente della Reale Accademia d'Italia
7a - Ministri di Stato - Ministro della Casa del Re - Prefetto di Palazzo - Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.
8a - Capo di Stato Maggiore generale.
9a - Segretario del Partito Nazionale Fascista.

CATEGORIA III.
1a - Primo Presidente della Corte di Cassazione - Presidente del Consiglio di Stato - Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente della Corte dei conti - Presidente del tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 - Avvocato Generale dello Stato.
2a - Ambasciatori di Sua Maestà il Re - Governatori delle Colonie.
3a - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Capo di Stato Maggiore della Marina - Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica - Comandante Generale della M.V.S.N.
4a - Generali di armata - Ammiragli di armata - Generali comandanti designati di armata - Ammiragli designati di armata - Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
5a -Governatore di Roma.

CATEGORIA IV.
la - Vice Presidenti del Senato del Regno - Vice Presidenti della Camera dei Deputati
2a - Vice Presidenti della Real Accademia d'Italia.
3a - Presidente del Consiglio superiore della marina
4a - Capo della Polizia
5a - Generali di Corpo d'Armata - Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti della Regia Marina - Generali di squadra aerea - Comandanti di zona aerea territoriale - Prefetti in sede - Primi presidenti di Corte d'appello - Procuratori generali di Corte d'appello - Presidenti del Tribunale supremo militare - Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare - Procuratore generale presso il Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008

23° -Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.
24° -Corte di Appello.
25° -Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista.
26° -Ufficio dell'avvocatura distrettuale erariale.
27° -Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.
28° -Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.
29° -Deputazione dell' Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.
30° -Podestà delle città capoluoghi di Provincia..
31° -Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati nell'art. 1.
32° -Corpo universitario.
33° -Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.
34° -Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.
35° -Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali interprovinciali e provinciali.
36° -Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.
37° -Tribunale civile e penale.
38° -Consigli degli Ordini professionali.
39° -Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.
40° -Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.
41° -Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M. V. S. N.

Art. 4.
Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.
I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.
Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5.
Alle deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6.
Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7
Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8.
L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.
Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9.
Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.
In qualunque assemblea, chi preside ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.


Art. 10.
I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11.
Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.
Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12.
Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo ad personam.

Art. 13.
Sono abrogati il Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16. dicembre 1927 -Anno VI.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 17 dicembre 1927 -Anno VI.
Atti del Governo, registro 267, foglio 141. -SIROVICH.




Links: 



(C) 2002-2010 CNI Circolo Giovanile - Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione anche parziale senza preventiva autorizzazione scritta della Redazione