![]() |
BENVENUTI SUL SITO UFFICIALE DEL
Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile |
| araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari | martedì 7 settembre 2010 |
Cerimoniale di Corte del Regno d'Italia
INDICE
CERIMONIALE DELLA CORTE D'ITALIA
PER L'INTRODUZIONE ED IL RICEVIMIENTO DELLE LL. EE. GLI AMBASCIATORI
E PER LA PRESENTAZIONE DELLE LL. EE. LE AMBASCIATRICI
E DEL PERSONALE DELLE AMBASCIATE
I. - Introduzione degli Ambasciatori all'udienza di S.M. il
Re.
Allorché un Ambasciatore destinato alla Corte d'Italia
giunge alla capitale, dopo di aver notificato a S. E. il Ministro degli affari
esteri il suo arrivo, e avergli comunicato la copia delle lettere credenziali,
chiede, per mezzo di S. E. il Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie,
la prima udienza al Re, per la presentazione delle credenziali stesse.
Il Prefetto di Palazzo, presi gli ordini Sovrani, incarica
un Mastro di cerimonie di recarsi, in carrozza di Corte, dall'Ambasciatore a
complimentarlo e notificargli il giorno e l'ora da S.M. fissati per l'udienza.
Il Mastro di cerimonie informa in pari tempo, l'Ambasciatore che due o tre
carrozze di Corte saranno poste a disposizione di lui, per condurlo col seguito
al Reale Palazzo.
Tale servizio di carrozza sarà in gala e preceduto da un
battistrada.
Nel giorno fissato per l'udienza del Re, ed all'ora
indicata, un Mastro di cerimonie si reca a prendere l'Ambasciatore alla sua
abitazione.
L'Ambasciatore ed il Mastro di cerimonie prendono posto nella
seconda carrozza. L'Ambasciatore occupa egli solo la parte d'onore ed il Mastro
di cerimonie gli siede di fronte.
L'Ambasciatore, al suo arrivo al Reale Palazzo, viene
ricevuto ai piedi dello scalone dal Primo Mastro di cerimonie, e, in assenza di
questi, dal Mastro di cerimonie di servizio.
L'Ambasciatore viene incontrato, all'alto dello scalone, dal
Prefetto di Palazzo, e da questo accompagnato col suo seguito alla sala che
precede quella d'udienza, nella quale trovansi radunate le Case Civile e Militare
di S.M., in grande uniforme.
Dopo che S.M. il Re sarà stato avvertito dell'arrivo dell'Ambasciatore,
il Prefetto di Palazzo lo introduce nella sala d'udienza, aprendosi la porta a
due battenti. Al secondo inchino dell'Ambasciatore, il Prefetto di Palazzo si
ritira e la porta viene chiusa.
L'Ambasciatore, fatto il terzo inchino, e complimentata S.
M., presenta le lettere credenziali e si trattiene finché piaccia al Re di
congedarlo.
Terminata l'udienza, l'Ambasciatore, desiderando presentare
gli Ufficiali della sua Ambasciata, ne chiede l'autorizzazione al Re e, questa
accordata, l'Ambasciatore fa entrare le persone del suo seguito rimaste nella
camera attigua, per le quali l'usciere di servizio apre un solo battente della
porta.
All'uscita dell'Ambasciatore e del seguito, l'usciere aprirà
i due battenti della porta. L'Ambasciatore è ricondotto alla propria abitazione
collo stesso cerimoniale osservato per l'arrivo al Palazzo Reale.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza, la guardia del Real
Palazzo e quella degli appartamenti Reali rendono all'Ambasciatore gli onori
stabiliti dai regolamenti militari.
Questo solenne ricevimento viene fatto all'Ambasciatore
soltanto nella capitale e per le sole udienze d'arrivo,
II. - Presentazione dell'Ambasciatore a S.M. la Regina
L'Ambasciatore fa domanda al Ministro degli affari esteri
per essere presentato a S.M. la Regina.
Il Ministro degli affari esteri trasmette la domanda al
Prefetto di Palazzo; questi ne informa il Gentiluomo di Corte di servizio, il
quale, presi gli ordini di S.M. la Regina, fa conoscere direttamente
all'Ambasciatore il giorno e l'ora fissati pel suo ricevimento e ne dà avviso
in pari tempo al Prefetto di Palazzo per l'opportuna comunicazione al Ministro
degli affari esteri.
Nel giorno dell'udienza l'Ambasciatore si reca al Real
Palazzo nella propria carrozza e viene ricevuto ai piedi dello scalone da un
Gentiluomo di Corte, e, all'alto, dal Gentiluomo di Corte di servizio, il quale
lo accompagna nella sala che precede quella d'udienza.
Il Gentiluomo di Corte di servizio annunzia a S.M. la
Regina l'arrivo dell’Ambasciatore, e, presi gli ordini, lo introduce nella sala
d'udienza.
Al ricevimento assistono, oltre al Gentiluomo di Corte di
servizio, le Dame di servizio presso S.M. la Regina.
Terminata l'udienza, l'Ambasciatore potrà chiedere di
presentare alla M. S. il personale dell'Ambasciata che lo accompagna.
Il ricevimento avrà luogo in uniforme.
Tanto all’arrivo, quanto alla partenza, sono resi all'Ambasciatore
gli onori militari prescritti dai regolamenti.
III. - Presentazione dell’Ambasciatore alle Loro Altezze Reali
i Principi e le Principesse.
L'Ambasciatore, dopo essere stato ricevuto da S.M. il Re,
chiede al Ministro degli affari esteri di essere presentato alle LL. AA. RR. i
Principi e le Principesse.
Il Ministro degli affari esteri ne informa il Prefetto di
Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie, il quale partecipa il desiderio dell’Ambasciatore
al Capo della Casa delle Loro Altezze Reali.
La risposta viene comunicata direttamente all’Ambasciatore
dal Capo della Casa delle LL. AA. RR. il quale ne informa parimenti il Prefetto
di Palazzo per la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed all'ora indicati, l'Ambasciatore si reca al
Palazzo nella propria carrozza. AI suo giungere, viene ricevuto ai piedi dello
scalone da un Ufficiale della Casa militare del Principe, ovvero da un
Gentiluomo di Corte della Principessa; quando il ricevimento si facesse
simultaneamente, si troveranno entrambi a riceverlo.
All'alto dello scalone, l'Ambasciatore viene incontrato dal
Capo della Casa delle LL. AA. RR. e dal medesimo accompagnato nella sala che
precede quella d'udienza, dove sono riunite le Case delle LL. AA.
Il Capo della Casa di S. A. R. il Principe o di S. A. R. la
Principessa, annunzia l'arrivo dell’Ambasciatore ed in seguito lo introduce
nella sala d'udienza, aprendosi la porta a due battenti.
Al ricevimento delle Principesse sono presenti la Dama ed il
Gentiluomo di Corte di servizio.
Il ricevimento avrà luogo in uniforme.
Tanto all'arrivo, quanto alla partenza, vengono agli
Ambasciatori resi gli onori militari dalle sentinelle della porta del Palazzo.
IV. - Presentazione delle Ambasciatrici a S.M. la Regina.
La domanda di presentazione dell’Ambasciatrice a S.M. la
Regina viene fatta dall'Ambasciatore al Ministro degli affari esteri, il quale
la trasmette al Prefetto di Palazzo e da questi ne viene informato il
Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. per gli ordini relativi.
L'Ambasciatrice fa la prima visita alla Dama di Corte di
servizio di S.M.
Il Gentiluomo di Corte di servizio informa direttamente
l'Ambasciatore del giorno e ora fissati pel ricevimento dell'Ambasciatrice e ne
dà avviso al Prefetto di Palazzo, per le opportune comunicazioni al Ministero
degli affari esteri.
Al giorno stabilito, l'Ambasciatrice si reca al Real Palazzo
colla propria carrozza; sarà ad attenderla ai piedi dello scalone un Gentiluomo
di Corte e, in alto, il Gentiluomo di Corte di servizio, il quale l'accompagnerà
negli appartamenti Reali, dove sarà ricevuta dalla Dama di Corte di servizio e
dalle altre Dame di S.M. la Regina.
Il Gentiluomo di Corte di servizio annunzia a S.M. l'arrivo
dell’Ambasciatrice, e quindi si ritira.
La presentazione dell’Ambasciatrice viene fatta dalla Dama
di Corte di servizio, la quale assiste all'udienza. In questa circostanza le
Dame vestiranno l’abito di visita, ed i Gentiluomini l’uniforme.
V. - Presentazione dell'Ambasciatrice alle Loro Altezze Reali
e le Principesse.
Per la presentazione dell’Ambasciatrice ad una Principessa
della Famiglia Reale, l'Ambasciatore si rivolge al Capo della Casa di S. A. R.
la Principessa, il quale, dopo aver preso gli ordini, lo informa del giorno e
dell'ora in cui verrà ricevuta l'Ambasciatrice.
Un Gentiluomo di Corte della Principessa riceve
l'Ambasciatrice ai piedi della scala del Palazzo, il Capo della Casa della
Principessa l'attende all'alto, la Dama d'onore, o la Dama di corte di
servizio, e le Dame di Palazzo la ricevono nella sala attigua a quella d'udienza.
Quando il Capo della Casa ha annunziato alla Principessa
l'arrivo dell’Ambasciatrice, la Dama d'onore, o la Dama di Corte di servizio la
presenta a S. A. R.
All'udienza dell’Ambasciatrice assisterà soltanto la dama
che l'avrà presentata.
Le Dame vestiranno in questa circostanza l'abito di visita,
ed i Gentiluomini l'uniforme.
VI. - Precedenza degli Ambasciatori.
Nelle riunioni di Corte, gli Ambasciatori prendono posto
dopo i Principi della Famiglia Reale e quegli altri Principi stranieri, ai
quali, in occasione della loro presenza a Corte, piacesse a S.M. di accordare
le prerogative di Principi della Famiglia.
Dopo l'udienza Reale, il Prefetto di Palazzo, annunzia, nel
giornale ufficiale del Regno, che l'Ambasciatore ha presentato le lettere
credenziali a S.M. e questa pubblicazione serve di avviso ai Grandi Ufficiali
dello Stato ed alle persone appartenenti alle diverse Corti, per le visite
d'uso.
Se l'Ambasciatore fisserà il giorno e l'ora per queste
visite ne darà avviso per lettera ai Grandi Ufficiali dello Stato ed alle
persone addette alle diverse .Corti.
In questo caso, il ricevimento avrà luogo in uniforme e
l'Ambasciatore sarà assistito da un Mastro di cerimonie di S.M.
Gli Eccellentissimi Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata, recandosi a far visita agli Ambasciatori, avranno nella casa di
questi ultimi, il passo e la mano, come era stabilito negli antichi cerimoniali
di Corte.
Alle funzioni di Corte, l'Ambasciatore si colloca alla testa
del Corpo Diplomatico.
Se diversi sono gli Ambasciatori accreditati presso S.M.,
la data della notificazione ufficiale del loro arrivo deciderà della precedenza
fra di loro.
Il più anziano degli Ambasciatori è il decano del Corpo
Diplomatico.
VII. - Precedenza delle Ambasciatrici.
Le Ambasciatrici, nelle funzioni di Corte, prendono posto,
come gli Ambasciatori, alla testa del Corpo Diplomatico.
Quando l'Ambasciatrice è stata presentata, è in diritto di
aspettare che tutte le signore che intervengono a Corte le vengano a fare la
prima visita.
La consorte del più anziano fra gli Ambasciatori ammogliati è
la decana del Corpo Diplomatico.
VIII. - Presentazione del Personale delle Ambasciate a S.M.
la Regina.
Le domande di presentazione dei signori del Corpo
diplomatico (non Capi Missione) e delle loro Consorti, saranno fatte da S. E.
l'Ambasciatore direttamente al Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la
Regina, se trattasi di Signori, e alla Dama di Corte di servizio della Maestà
Sua, se trattasi di Signore.
Presi gli ordini di S.M., il Gentiluomo di Corte o la Dama
di Corte di servizio, a seconda del caso, faranno conoscere direttamente all’Ambasciatore
estero il giorno e l'ora del ricevimento.
Le norme stabilite in questo cerimoniale sono applicabili
alle Ambasciate ordinarie o straordinarie, salvo che per queste ultime, a
titolo di reciprocità, piaccia a Sua Maestà di ordinare che siano prese altre
disposizioni.
IX. - Presentazione del Personale delle Ambasciate a S.M. la
Regina Madre.
Le stesse norme stabilite per la presentazione a S.M. la
Regina, di cui ai Capi II, IV e VIII del Regolamento in vigore, si osserveranno
per la presentazione a S. M la Regina Madre.
Roma, 26 febbraio 1901.
Il Prefetto di Palazzo CERIMONIALE DELLA CORTE D'ITALIA
PER L'INTRODUZIONE ED IL RICEVIMENTO DEI MINISTRI DI POTENZE
ESTERE
E PER LA PRESENTAZIONE DELLE LORO CONSORTI E DEL PERSONALE
DELLE LEGAZIONI
I. - Ricevimento solenne dei signori Inviati straordinari
Ministri Plenipotenziari e dei Signori Ministri residenti esteri per la
presentazione delle lettere credenziali a S.M. il Re.
Allorché un Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario od un Ministro residente, giunge alla Capitale, dopo aver
fatto visita e comunicato a S. E. il Ministro degli affari esteri la copia
delle lettere credenziali, gli domanderà di ottenere udienza da S.M. il Re per
la presentazione delle credenziali stesse.
Il Ministro degli affari esteri informerà di questa domanda
S. E. il Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle Cerimonie, il quale, presi gli
ordini di S.M., avviserà per lettera il Ministro estero del giorno e dell'ora
fissati da S.M. per l'udienza, informandolo che si metterà a sua disposizione
una carrozza di gala e che un Mastro delle Cerimonie si recherà presso di lui
per accompagnarlo all'udienza Reale.
Avviso del giorno ed ora del ricevimento sarà dato altresì
per iscritto dal Prefetto di Palazzo al Ministro degli affari esteri.
Il giorno del ricevimento, nel recarsi al Real Palazzo, il
Mastro delle Cerimonie prenderà posto nella carrozza di gala, a sinistra del
Ministro.
Al suo arrivo al Real Palazzo, il Ministro sarà accompagnato
dal Mastro delle Cerimonie negli appartamenti di gala, ove troverà riunite le
Case militare e civile del Re e verrà ricevuto dal Prefetto di Palazzo, il
quale lo presenterà a S.M., ritirandosi dopo fatto dal Ministro il secondo
inchino.
Il Ministro, fatto il terzo inchino e complimentata S.M.,
Le presenterà le sue credenziali e si tratterrà finchè piaccia al Re di
congedarlo.
Se il Ministro avrà fatto intervenire al Real Palazzo
qualcuno dei componenti la.sua Legazione non ancora ricevuti da S.M. e
coll'intenzione di poterli presentare in tale circostanza, ne farà domanda al
Re; tale facoltà venendogli accordata, farà egli stesso la presentazione.
Terminata l'udienza, il Ministro verrà accompagnato alla sua
abitazione collo stesso cerimoniale osservato per la sua venuta al Real Palazzo.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza, verranno resi al
Ministro gli onori militari prescritti dai regolamenti.
Il Prefetto del Palazzo avrà cura che della presentazione
del Ministro estero a S.M. il Re sia inserito apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
II. - Presentazione degli Inviati straordinari Ministri
plenipotenziari e dei Ministri residenti esteri a S.M. la Regina
Dopo di essere stato ricevuto da S.M. il Re, l'Inviato
straordinario Ministro plenipotenziario o Ministro residente chiederà al
Ministro degli affari esteri di essere presentato a S.M. la Regina.
Il Ministro degli affari esteri ne darà avviso al Prefetto
di Palazzo, il quale ne informerà il Gentiluomo di Corte di servizio di S.M.
la Regina; questi, dopo aver preso gli opportuni ordini di S.M., li comunicherà
direttamente al Ministro estero, informandone in pari tempo il Prefetto di
Palazzo per la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed ora fissati, il Ministro si recherà in
uniforme, e nella propria carrozza, al Real Palazzo; sarà ricevuto nei Reali
Appartamenti dal Gentiluomo di Corte di servizio e da lui presentato a S.M. la
Regina.
Al ricevimento saranno presenti la Dama di Corte ed il
Gentiluomo di Corte di servizio.
Tanto all'arrivo quanto alla partenza saranno resi al Ministro
gli onori militari prescritti dai regolamenti.
III. - Presentazione dei Ministri alle LL. AA. RR. i Principi
e le Principesse.
La domanda di presentazione alle LL. AA. RR. i Principi e le
Principesse che si trovano alla Capitale sarà fatta per mezzo del Ministro
degli affari esteri al Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle Cerimonie, il
quale la parteciperà al Capo della Casa delle LL. AA. RR.
La risposta sarà comunicata al Ministro estero dal Capo
della Casa delle LL. AA. RR. il quale ne informerà il Prefetto di Palazzo, per
la necessaria notificazione al Ministro degli affari esteri.
Nel giorno ed ora indicati, il Ministro si recherà in
uniforme, colla propria carrozza, al Palazzo dei Reali Principi e verrà
ricevuto negli appartamenti dal Capo della Casa di S. A. R. il Principe o la
Principessa e da lui presentato alle LL. AA. RR.
Al ricevimento delle Principesse saranno presenti le Dame di
servizio ed il Cavaliere d'onore od il Gentiluomo di Corte di servizio.
Tanto all'arrivo che alla partenza, le sentinelle alla porta
renderanno gli onori prescritti dai regolamenti militari.
Le norme stabilite in questo Cerimoniale saranno applicate
alle Missioni ordinarie e straordinarie non aventi qualità d'Ambasciata, salvo
che, in casi eccezionali, ed a titolo di reciprocità, piaccia a S.M. il Re di
ordinare che siano prese altre disposizioni.
IV. - Presentazione a S.M. la Regina delle Signore Consorti
dei Ministri esteri.
La domanda di presentazione delle Signore Consorti dei
Ministri esteri a S.M. la Regina dovrà farsi dai Ministri stessi al Ministro
degli affari esteri; il Prefetto di Palazzo, avutane comunicazione dal Ministro
degli affari esteri, ne informerà il Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la
Regina.
Presi gli ordini di S.M., il Gentiluomo di Corte di
servizio farà conoscere direttamte al Ministro estero il giorno e l'ora del
ricevimento e ne darà avviso al Prefetto di Palazzo per l'opportuna
comunicazione al Ministro degli affari esteri.
Il giorno fissato pel ricevimento la Consorte del Ministro
si recherà colla propria carrozza al Real Palazzo e sarà ricevuta e presentata
a S.M. la Regina dalla Dama di Corte di servizio, la quale assisterà
all'udienza.
V. - Presentazione delle Signore Consorti dei Ministri alle
LL. AA. RR. le Principesse.
La domanda di presentazione della Consorte di un Ministro
alle LL. AA. RR. le Principesse sarà fatta dal Ministro estero al Gran Mastro
od al Capo della Casa della Principessa, il quale, presi gli ordini di S. A.
R., lo informerà del giorno e dell'ora fissati per il ricevimento.
La Consorte del Ministro sì recherà al Palazzo colla propria
carrozza e sarà ricevuta e presentata a S. A. R. dalla Dama di servizio, la
quale assisterà all'udienza.
VI. - Presentazione del Personale delle Legazioni a S.M. la
Regina.
Le domande di presentazione dei Signori del Corpo
diplomatico (non capi missione) e delle loro Consorti saranno fatte dal Ministro
plenipotenziario direttamente al Gentiluomo di Corte di servizio di S.M. la
Regina, se trattasi di Signori, ed alla Dama di Corte di servizio della Maestà
Sua, se trattasi di Signore.
Presi gli ordini di Sua Maestà, il Gentiluomo di Corte o la
Dama di Corte (di servizio), a seconda del caso, faranno conoscere direttamente
al Ministro estero il giorno e l'ora del ricevimento.
VII. - Presentazione del Personale delle Legazioni a S.M. la
Regina Madre.
Le stesse norme stabilite per la presentazione a S.M. la
Regina, di cui ai Capi II, IV e VI del Regolamento in vigore si osserveranno
per la presentazione a S.M. la Regina Madre.
Roma, 26 febbraio 1901.
Il Prefetto di Palazzo CERIMONIALE DELLA CORTE D'ITALIA
LUTTI DI CORTE REGOLAMENTO APPROVATO CON R.
DECRETO 15 GIUGNO 1881
SUA MAESTÁ IL RE, avendo
determinato d'introdurre alcune variazioni nel Regolamento dei lutti, stabilito
il 7 marzo 1832, ha ordinato che d'ora innanzi dalla Real Corte e dalle persone
che intervengono a Corte, si osservi quanto segue:
Art. 1
Il lutto delle vedove per i loro
mariti e dei vedovi per le loro mogli sarà di un anno. Gli altri lutti si
computeranno a giorni.
Art. 2
Per madre, padre, patrigno, matrigna,
suocero e suocera, di giorni cento ottanta. Di egual durata sarà quello per gli
istitutori di eredi universali.
Art. 3
Per avolo ed avola, di giorni
centoventi.
Art. 4
Per bisavo, bisava, fratello,
sorella, cognato e cognata, di giorni novanta.
Art. 5
Per zio e zia, di giorni
quaranta.
Art. 6
Per prozio, prozia e cugini germani,
ossia in primo grado, di giorni trenta.
Art. 7.
Per zio e zia a modo di Bretagna,
di giorni venti.
Art. 8
Per cugini in secondo grado, di giorni
quattordici.
Art. 9
Per cugini in terzo e quarto
grado, di giorni sette.
Art. 10
Per altri parenti o per lutti di
convenienza, di giorni cinque.
Art. 11
I genitori, gli avi e gli zii non
vestiranno a bruno pei loro figliuoli e per i nipoti rispettivi, né tampoco si
assumeranno le divise di lutto per i bambini morti prima dell'età di anni
sette.
Art. 12
I secolari vestiranno a lutto pei
loro parenti ecclesiastici, sempreché questi non fossero insigniti della
dignità vescovile, né ascritti ad ordini regolari. Gli ecclesiastici non
insigniti della dignità vescovile né ascritti ad ordini regolari assumeranno le
divise di lutto pei loro parenti secolari.
Art. 13
Il principio del lutto dovrà
calcolarsi dal giorno della morte, se la persona per la quale si fa il lutto
morì nella città in cui si abita, e le divise di lutto si vestiranno solo il
giorno dopo la sepoltura. Qualora la morte sia avvenuta in altro luogo, il lutto
decorrerà dal giorno dell'arrivo della notizia.
Riparto dei Lutti
Art. 14.
Il lutto della vedova pel marito
e del vedovo per la moglie sarà diviso in tre periodi: il primo di giorni cento
ottanta, il secondo ed il terzo di giorni novanta ciascuno.
Art. 15
Il lutto per padre, madre,
patrigno, matrigna, suocero, suocera, nonché per l'istitutore di eredi
universali, sarà diviso in tre periodi, il primo dei quali di giorni novanta,
il secondo ed il terzo di giorni quarantacinque ciascuno.
Art. 16
Il lutto per avolo ed avola sarà diviso
in tre periodi: il primo di giorni sessanta, il secondo ed il terzo di giorni
trenta ciascuno.
Art. 17
Il lutto per bisavo, bisava,
fratello, sorella, cognato e cognata sarà diviso in tre periodi: il primo di
giorni quarantacinque, il secondo di giorni venticinque ed il terzo di giorni
venti.
Art. 18
Il lutto per zio e zia sarà diviso
in due periodi di giorni venti ciascuno.
Art. 19
Il lutto per prozio, prozia e
cugini di primo grado sarà diviso in due periodi di giorni quindici ciascuno.
Art. 20
Il lutto per zio e zia a modo di
Bretagna sarà diviso in due periodi di giorni dieci ciascuno.
Art. 21
Il lutto per cugino e cugina in
secondo grado sarà diviso in due periodi di giorni sette ciascuno.
Art. 22
Tutti gli altri lutti di una
durata minore di giorni quattordici consteranno di un solo periodo
Modo di vestire a bruno del Re,
dei Principi e dei Signori che intervengono a Corte.
Art. 23
Pei lutti divisi in tre periodi,
e dei quali è parola agli Articoli 14, 15, 16 e 17, si seguiranno le norme
seguenti:
Vestendo in borghese:
Durante il primo periodo si
vestirà interamente di nero, si porterà il cappello col bruno, cravatta di lana
nera e guanti neri, e nere pure saranno tutte le guarnizioni.
Durante il secondo periodo si
sostituirà alla cravatta di lana quella di seta purché non lucida, si
conserveranno i guanti neri e si potranno portare guarnizioni non nere.
Durante il terzo periodo,
conservando il bruno al capello, si potranno portare abiti e guanti grigi.
Coll’abito di società si porterà sempre
la cravatta bianca e i guanti secondo le indicazioni degli alinea precedenti.
Vestendo l'uniforme
civile:
Durante il primo periodo si
copriranno di velo nero le guarnizioni del cappello e l'elsa della spada, si
porterà il crespo al braccio ed i guanti neri.
Pel secondo periodo si
scopriranno le guarnizioni del cappello e l'elsa della spada, conservando il
solo crespo al braccio ed i guanti neri.
Per il terzo periodo si manterrà
il crespo al braccio e si porteranno i guanti bianchi.
Vestendo l’uniforme
militare:
Si seguiranno le norme prescritte dai regolamenti militari
in vigore.
Art. 24
Per i lutti divisi in due periodi, e dei quali è parola
negli articoli 18, 19, 20, 21, si seguiranno le norme seguenti:
Vestendo in borghese:
Durante il primo periodo si
vestirà tutto di nero, si porterà il cappello col bruno, cravatta nera di seta
non lucida ed i guanti neri.
Nel secondo periodo si conserverà
il bruno al cappello e si potranno portare abiti e guanti grigi.
Coll’abito di società si porterà la
cravatta bianca e i guanti neri durante il primo periodo, e grigi durante il
secondo.
Vestendo l’uniforme
civile:
Durante il primo periodo si porteranno guanti neri od il
cresco al braccio sinistro.
Nel secondo periodo si conserverà il cresco al braccio e si
porteranno i guanti bianchi.
Vestendo l’uniforme
militare:
Si seguiranno le norme prescritte dai regolamenti in vigore.
Art. 25
Per il lutti che constano di un solo periodo, dei quali è
parola agli articoli 9 e 10, si seguiranno le norme stabilite pel terzo periodo
de’ lutti, come all’art. 23.
Modo di vestire a
bruno della Regina, delle Principesse e delle Dame che intervengono a Corte
Art. 26
Le vedove nel primo periodo porteranno vesti nere di lana
con guarnizioni di cresco nero, velo nero, guanti neri di lana o di pelle
scamosciata, ventaglio, calze e scarpe nere; non porteranno collane,
braccialetti od altri simili ornamenti se non neri.
Nel secondo periodo si vestirà di seta nera e si potranno portare
guarnizioni e perle bianche d ornamenti d’oro.
Nel terzo periodo si potrà far uso, oltre alla stoffa nera
di seta, anche della bianca, bigia o color viola con guarnizioni degli stessi
colori ed ornamenti di ogni sorta.
Le vedove durante l’anno vedovile uscriranno in carrozza
coperta di drappo nero, coll’avvertenza di farvi apporre il doppio stemma,
quello del marito a destra.
I loro familiari di livrea vestiranno a bruno.
Art. 27
Nei lutti di padre, madre, patrigno, matrigna, suocero,
suocera od istitutore di eredi universali, non che per quelli di avolo, bisavo,
bisava, fratello, sorella, cognato e cognata:
a) pel
primo periodo si vestiranno stoffe nere di lana, con guarnizioni in cresco
nero, si porterà il ventaglio, gli orecchini, le perle, i guanti, le calze e le
scarpe nere;
b) per secondo
periodo si vestirà di seta nera e si potranno portare guarnizioni, perle
bianche od ornamenti d’oro;
c) per
il terzo periodo si potrà vestire, oltre alla seta nera, anche la bianca, bigia
o color viola, con guarnizioni di ogni specie, purché siano dei colori sovrindicati.
Art. 28
Nei lutti per zio, zia, prozio, prozia, come quelli di zia e
zio a modo di Bretagna, e finalmente di cugino e cugina di secondo grado:
pel primo si vestirà come alla lettera b) dell’articolo
precedente;
pel secondo periodo si vestirà come alla lettera c) dell’articolo
stesso.
Art. 29
Per tutti gli altri lutti, di cui all’art. 22, si potrà
vestire come alla lettera c) dell’articolo sopracitato.
Ritiro
Art. 30
Le vedove non compariranno a Corte per quaranta giorni da
quello della morte dei loro mariti.
Art. 31
Per la morte di moglie, padre, madre, patrigno, matrigna,
suocero, suocera, od istitutore di eredi universali, si starà nove giorni senza
comparire a Corte.
Art. 32
Per la morte di avolo, avola,
fratello, sorella, cognato e cognata, si starà cinque giorni senza comparire a
Corte.
Art. 33
Per la morte di zio, zia, prozio,
prozia e cugini in primo grado, sino a che sia sepolta la spoglia.
Lo stesso converrà che si osservi
dai zii e prozii, tuttochè non tenuti a lutto, in occasione di morte di qualche
loro nipote o pronipote.
Art. 34
I funzionari di Corte che
dovranno vestire a bruno per la morte dei parenti designati agli Articoli 1, 2,
3, 4 quando desiderino di osservare un più lungo ritiro, dovranno ottenerne il
permesso.
Art. 35
Allorchè le Loro Maestà, i Principi e le Principesse vestiranno a bruno, le persone addette alle loro
Corti rispettive dovranno assumere le stesse divise per la intera durata del
lutto.
Lutti di Corte
Art. 36
Oltre ai lutti di famiglia sopra
descritti, S. M. suole ordinare lutti di Corte per la morte di Sovrani o
Principi non congiunti in parentela colla Famiglia Reale.
Tali lutti hanno una durata di
giorni 15, 10, 7 e 5, a seconda del caso, e sono divisi in due periodi, e cioè:
Pei lutti di giorni 15, il primo
periodo è di giorni 8 ed il secondo di 7.
Pei lutti di giorni 10, il primo
periodo è di giorni 6 ed il secondo di 4.
Pei lutti di giorni 7, il primo
periodo è di giorni 4 ed il secondo di 3.
Pei lutti di giorni 5, il primo
periodo è di giorni 3 ed il secondo di 2.
I distintivi di lutto nei
suddetti casi saranno quelli accennati agli Articoli 24 e 28, tanto pel primo
che pel secondo periodo.
Art. 37
Nei casi eccezionali in cui
piacesse a S. M. di sospendere il lutto in corso, questo verrà ripreso tostochè
sia cessata la causa per la quale venne sospeso.
D'ordine di Sua Maestà:
Il Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle Cerimonie C. GIANOTTI. ORDINE DELLE
PRECEDENZE A CORTE
E NELLE FUNZIONI
PUBBLICHE
(RR.DD 16
Dicembre 1927, n. 2210; 22 Dicembre 1930, n. 1757)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze
tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del
Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si
seguirà tra le varie cariche
e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi
seguenti:
CATEGORIA I.
la - Capo del Governo Primo Ministro Segretario di
Stato
2a - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.
Annunziata
CATEGORIA II.
1a - Presidente del Senato del Regno
2a - Presidente della Camera dei deputati.
3a - Ministri Segretari di Stato.
4a - Sottosegretari di Stato.
5a - Maresciali d'Italia - Grande Ammiraglio
6a - Presidente della Reale Accademia d'Italia
7a - Ministri di Stato - Ministro della Casa del
Re - Prefetto di Palazzo - Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Primo
Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e
Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.
8a - Capo di Stato Maggiore generale.
9a - Segretario del Partito Nazionale Fascista.
CATEGORIA III.
1a - Primo Presidente della Corte di Cassazione -
Presidente del Consiglio di Stato - Procuratore generale della Corte di
cassazione - Presidente della Corte dei conti - Presidente del tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 - Avvocato Generale dello Stato.
2a - Ambasciatori di Sua Maestà il Re - Governatori
delle Colonie.
3a - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Capo di Stato Maggiore
della Marina - Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica - Comandante Generale della M.V.S.N.
4a - Generali di armata - Ammiragli di armata - Generali
comandanti designati di armata - Ammiragli designati di armata - Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
5a -Governatore di Roma.
CATEGORIA IV.
la - Vice Presidenti del Senato del Regno - Vice Presidenti della Camera dei Deputati
2a - Vice Presidenti della Real Accademia d'Italia.
3a - Presidente del Consiglio superiore della marina
4a - Capo della Polizia
5a - Generali di Corpo d'Armata - Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti della Regia Marina - Generali di squadra aerea - Comandanti di zona aerea territoriale - Prefetti in sede - Primi presidenti di Corte d'appello - Procuratori generali di Corte d'appello - Presidenti del Tribunale supremo militare - Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare - Procuratore generale presso il Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008
23° -Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali
nazionali.
24° -Corte di Appello.
25° -Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista.
26° -Ufficio dell'avvocatura distrettuale erariale.
27° -Comandante della Divisione militare, del Dipartimento
marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale
della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.
28° -Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.
29° -Deputazione dell' Amministrazione provinciale e del
Consiglio provinciale dell'economia.
30° -Podestà delle città capoluoghi di Provincia..
31° -Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati
nell'art. 1.
32° -Corpo universitario.
33° -Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.
34° -Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle
Associazioni nazionali contemplate al n. 21.
35° -Consigli direttivi delle Associazioni sindacali
regionali interprovinciali e provinciali.
36° -Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni
dello Stato.
37° -Tribunale civile e penale.
38° -Consigli degli Ordini professionali.
39° -Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di
Provincia.
40° -Rappresentanza degli istituti di istruzione,
scientifici ed altri.
41° -Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica
e della M. V. S. N.
Art. 4.
Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono
conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali
godono attualmente.
I personaggi compresi nelle prime quattro categorie
rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.
Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei
Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di
Eccellenza ed un posto distinto a Corte.
Art. 5.
Alle deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei
deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti
ai Principi Reali.
Art. 6.
Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano
concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente
decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi
regolamenti.
Art. 7
Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il
posto assegnato alla carica o al grado più elevato.
Art. 8.
L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla
stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.
Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di
precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse
determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza
delle rispettive classi di ordini equestri.
Art. 9.
Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado
prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta
alle funzioni che esercita.
In qualunque assemblea, chi preside ha il dovere di non
cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.
Art. 10.
I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e
quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto
immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.
Art. 11.
Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati
presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.
Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il
Sovrano Militare Ordine di Malta.
Art. 12.
Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di
Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del
presente decreto, conserveranno detto titolo ad personam.
Art. 13.
Sono abrogati il Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le
successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto,
il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 16. dicembre 1927 -Anno VI.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 17 dicembre 1927 -Anno
VI.
Atti del Governo, registro 267, foglio 141. -SIROVICH.
|
||||||
|
Links:
(C) 2002-2010 CNI Circolo Giovanile - Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione anche parziale senza preventiva autorizzazione scritta della Redazione |
||||||