Ordinamento e Regolamento della Regia Consulta Araldica
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Visti i Regi Decreti 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, 31 marzo 1921, n. 517 ; 15 giugno 1889 e 31 marzo 1921 concernenti la Consulta Araldica ed il suo funzionamento;
Visto 1'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art 1 I provvedimenti per concessione, conferma, rinnovazione e riconoscimento di titoli o di altra distinzione nobiliare ci saranno proposti dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2 Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri sarà Presidente della Consulta Araldica ed eserciterà, le funzioni attribuite al Ministro dell'interno dai Regi Decreti 2 e 5 luglio 1896, nn. 313, 314, e 15 giugno 1889 con le modifiche su citate del 31 marzo 1921.
Art. 3 I registri araldici, le deliberazioni della Consulta e della Giunta permanente araldica si conserveranno presso l'archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ derogata qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo, ecc.
Dato Roma addì 11 febbraio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio
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