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  araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari
domenica 5 febbraio 2012
 

Ordinamento e Regolamento della Regia Consulta Araldica



R.D. 2 luglio 1896 n. 313
Nuovo ordinamento per la Consulta Araldica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1896

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Veduto il decreto Reale dell’11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3a), col quale fu riordinato il servizio araldico e tenuto conto di altri posteriori provvedimenti; - udita la Consulta Araldica;- udito il Consiglio dei Ministri; - sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
La Consulta Araldica è stabilita presso al Ministero dell'Interno ed è istituita per dare pareri ed avvisi al Governo, sui diritti guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari ed araldiche.

Art. 2
E presieduta dal Ministro dell'Interno e composta da dodici Consultori effettivi, di cui quattro Senatori del Regno e due alti funzionari dell'ordine giudiziario; da sei Consultori onorari; da un Commissario del Re e da un Cancelliere.
Tutti sono nominati, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto Reale.

Art. 3
Elegge nel suo seno una Giunta composta di cinque Commissari e due supplenti. La Giunta sceglie il proprio presidente.

Art. 4
La Consulta è coadiuvata dalle Commissioni araldiche regionali costituite dai RR. decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891.

Art. 5
Presso il Ministero dell'Interno vi è un Ufficio araldico per la spedizione degli affari, la riscossione dei diritti di cancelleria, la partecipazione delle deliberazioni agli interessati e la conservazione dei libri e registri araldici e dell'Archivio della Consulta araldica.

Art. 6
Tutti i provvedimenti Reali o Ministeriali concernenti materie nobiliari ed araldiche, fatta eccezione per quelli di Motuproprio Sovrano, saranno preceduti dal parere della Consulta o della Giunta.

Art. 7
Nessun titolo nobiliare sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole dei pubblici funzionari, negli atti notarili ed in quelli di Stato civile, se non quando risulti iscritto o nei Libri araldici o negli Elenchi nobiliari regionali.

Art. 8
Quando si trovi alcuna questione sullo stato delle persone la Consulta o la Giunta inviteranno gli interessati, per mezzo del Ministero dell'Interno, a farla decidere in via giudiziaria.

Art. 9
Se, contro una domanda di provvedimento nobiliare, verranno notificati al Ministero dell’Interno formali atti di opposizione per questioni connesse a diritti privati, la Consulta, se non li ravviserà evidentemente infondati o temerari, provvederà a norma dell'articolo precedente.
Però prefiggerà alle parti un termine congruo per adire i tribunali; trascorso il quale inutilmente, la domanda sarà presentata all'esame della Consulta araldica che delibererà sempre salvando i diritti dei terzi interessati.

Art. 10
Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa dei Ministero dell'Interno, al quale fa riscontro, nel bilancio dell'entrata, un corrispondente fondo sotto il titolo: Proventi del servizio araldico.
Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella Tabella che fa seguito al presente decreto e che sono dovuti a titolo di semplice rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio.
La riscossione dei diritti di cancelleria è regolata dall'Ufficio araldico ed affidata all'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno.

Art. 11
Il servizio araldico si compie ne' modi prescritti da un apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Art. 12
La Consulta araldica, per mezzo del Ministero dell'Interno, potrà promuovere decreti Reali per l'approvazione di regolamenti speciali, necessari al buon andamento del servizio.

Art. 13
I corrispondenti della Consulta araldica, nominati anteriormente al presente decreto, conserveranno onorariamente il loro titolo. Non si procederà ad ulteriori nomine di corrispondenti.

Art. 14
fatta eccezione per i RR. decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891 sopra le Commissioni araldiche regionali, sono abrogati tutti i Regi decreti che si riferiscono alle materie regolate dal presente.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1896

UMBERTO

Rudinì.
Visto – Il Guardasigilli, G. Costa


 

R.D. 5 luglio 1896 n. 314
Regolamento per la Consulta Araldica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1896
(Testo coordinato col R.D. del 31 marzo 1921 n. 517)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Veduto il R. decreto del 2 luglio 1896 che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica; - veduta la deliberazione del 3 maggio corrente della Consulta Araldica; - udito il Consiglio dei Ministri; - sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'eseguimento del suddetto R. decreto e per l'esercizio delle funzioni della Consulta Araldica e della Giunta permanente, sarà osservato il Regolamento qui unito, diviso in 85 articoli, proposto dalla Consulta medesima, e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1896.

UMBERTO

Rudinì.
Visto – Il Guardasigilli, G. Costa
 
Regolamento per la Consulta Araldica.

§ 1.- Spedizione degli affari.

Art. 1
Le istanze di natura nobiliare od araldica saranno spedite all'Ufficio araldico presso il Ministero dell’Interno, che accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetterà al Commissario del Re.

Art. 2
Il Commissario del Re le esaminerà, chiedendo ai ricorrenti le necessarie spiegazioni od una maggiore documentazione e, secondo i casi, le comunicherà alle Commissioni regionali, e poi le restituirà all'Ufficio araldico accompagnandole col proprio parere scritto.

Art. 3
Queste istanze saranno consegnate dall'Ufficio araldico al Cancelliere perché le presenti alla Giunta od alla Consulta per le ulteriori deliberazioni.

Art. 4
Di tutte le deliberazioni della Giunta o della Consulta il Commissario del Re farà immediata relazione al Ministro dell’Interno e ne riceverà le istruzioni per la loro esecuzione.

Art. 5
Tali istruzioni saranno comunicate dal R. Commissario all'Ufficio araldico che ne curerà la immediata spedizione.

§ 2. - Giunta Araldica.

Art. 6
Le istanze ed i provvedimenti di natura nobiliare od araldica saranno presentati alle deliberazioni della Giunta araldica insieme al parere scritto del Commissario del Re.

Art. 7
Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del R. Commissario l'affare sarà spedito secondo il disposto degli artt. 4 e 5.

§ 3. - Consulta Araldica.

Art. 8
L'affare sarà sottoposto all'esame della Consulta: a) Quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. Commissario; - b) Quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario lo invochi; - c) Quando si trattino questioni notevoli di massima; - d) Quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a quelle della Consulta; - e) Quando alla domanda furono fatte formali opposizioni a norma dell'Art. 9 del R. decreto del 2 luglio 1896.

§ 4. - Adunanze.

Art. 9
La Consulta è convocata dal Presidente, Ministro dell’Interno, almeno due volte l'anno, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti non meno di otto giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 10
La Giunta è radunata dal suo Presidente, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti almeno il giorno precedente alla adunanza.

Art. 11
Il R. Commissario dovrà essere presente alle adunanze della Consulta e della Giunta. In caso di impedimento il Cancelliere darà lettura dei suoi pareri.
Egli, sia nella Consulta, sia nella Giunta, ha voto consultivo.

Art. 12
Per la validità delle deliberazioni occorre che, nella Consulta, intervengano almeno sei membri con voto deliberativo e tre nella Giunta.
I Consultori effettivi potranno essere sostituiti dai Consultori onorari; e nella Giunta, i Commissari effettivi dai Commissari supplenti.

Art. 13
I Consultori onorari possono intervenire alle adunanze della Consulta. Quando vi suppliscono i Consultori effettivi, hanno voto deliberativo.

Art. 14
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente. A domanda di due votanti le votazioni possono essere segrete.

Art. 15
Gli atti verbali delle adunanze saranno compilati dal Cancelliere, veduti dal R. Commissario ed approvati dal Presidente che li farà mettere a disposizione della Giunta, o della Consulta, per opportuna visione e per eventuali osservazioni.

Art. 16
Questi atti verbali saranno trascritti in due registri speciali che si conserveranno dall'ufficio araldico.

Art. 17
Quando i Presidenti della Consulta o della Giunta ne riconoscano la convenienza, o lo invochi il R. Commissario, potranno dal Presidente consegnarsi gli affari, già spediti dal R. Commissario, ad uno o più Consultori per farne relazione speciale alla Consulta o Giunta.

Art. 18
La Consulta, la Giunta ed il R. Commissario potranno invocare il precedente parere delle competenti Commissioni araldiche regionali sulle istanze da esaminare. Tale parere sarà necessario nelle questioni attinenti a leggi e consuetudini locali, e se ne darà notizia alla Giunta o Consulta.

Art. 19
Negli atti verbali delle adunanze si terrà conto preciso delle relazioni dei Consultori, dei pareri delle Commissioni araldiche, dei voti, osservazioni e repliche del R. Commissario e delle prese deliberazioni.

§ 5. - Attribuzioni e deliberazioni.

Art. 20
La Giunta e la Consulta danno preventivo parere sopra tutti gli affari nobiliari ed araldici meno quelli per Motuproprio Sovrano, e prendono atto di tutti i relativi provvedimenti.

Art. 21
Nei provvedimenti, per Motuproprio Sovrano, che riguardano predicati o stemmi, sarà presentito il parere del R. Commissario per evitare lesioni di diritti di terzi interessati.

Art. 22
Le verifiche di alberi, di fili e di quadri genealogici si fanno dal R. Commissario che ne autentica la esattezza, col visto del presidente della Consulta.

Art. 23
E concessione l'atto Sovrano col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo.

Art. 24
E conferma l'atto Sovrano col quale, a mente dell’Art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da una potenza estera ad un cittadino italiano.

Art. 25
E’ rinnovazione l’atto Sovrano col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia.

Art. 26
E’ riconoscimento l’atto governativo col quale è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma.

Art. 27
Il riconoscimento si eseguisce con atto Sovrano:
a) quando si deve sanare qualche parte difettosa nella dimostrazione del legittimo possesso; - b) quando il possesso si fonda sull'uso pubblico e pacifico di un titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni anteriori a quella del chiedente, purchè questo uso pubblico e pacifico sia anteriore alla pubblicazione dell’elenco definitivo ufficiale nobiliare della regione a cui appartiene il richiedente [Testo introdotto dal R.D. 517/1921].

Art. 28
Se l'uso di un titolo, o predicato non feudale risale ad altre quattro generazioni, anteriori a quella del chiedente, il riconoscimento può esser fatto per atto governativo, sempre quando questo uso sia anteriore alla pubblicazione dell’elenco definitivo ufficiale nobiliare della regione a cui appartiene l’istante [Testo introdotto dal R.D. 517/1921].

Art. 29
L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in qualche modo, provengono dalla volontà od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente.
In tutti i casi la prova del possesso non può valere se risulta che l'uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso è prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorità competenti che già lo dichiararono infondato.

Art. 30
Gli atti Sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante decreti Reali, proposti al Re dal Ministro dell'Interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei conti, trascritti in apposito Registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell'archivio della Consulta Araldica.
Per i decreti Reali di concessione e conferma sarà sentito il parere del Consiglio dei Ministri. [Articolo abrogato dall’Art. 2, comma II, del R.D. 517/1921]

Art. 31
Alla persona, a cui favore emana uno di questi atti Sovrani, sarà spedito un Diploma, in forma di Regie Lettere Patenti, colla motivazione della grazia, sottoscritte dal Re, contrassegnate dal Ministro dell’Interno, e trascritte, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta Araldica.
Simili Regie Lettere Patenti saranno spedite nei casi di Reale assenso per passaggi di titoli da una in altra famiglia.

Art. 32
Gli atti governativi di riconoscimento hanno luogo mediante un decreto Ministeriale, firmato dal Ministro dell’Interno, e trascritto, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta araldica.

Art. 33
In tutti gli atti contemplati negli artt. 31 e 32 si unirà sempre la concessione, conferma, rinnovazione o riconoscimento dello stemma, colla relativa figura miniata.

Art. 34
Gli stemmi da unirsi alle Regie Patenti o Decreti Ministeriali saranno visti dal R. Commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 35
Un regolamento speciale, indicherà i termini araldici dei quali fa uso la Consulta, le forme e le ornamentazioni degli stemmi.

§ 6. - Distinzioni nobiliari.

Art. 36
Le distinzioni nobiliari sono i titoli, i predicati e gli stemmi.

Art. 37
I titoli nobiliari, guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.

Art. 38
Per i titoli conceduti da Sovranità preesistite in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite, nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale.
Se questa non intervenne, la conferma si concede con decreto Ministeriale e regolando la trasmessibilità secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria.
Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha conceduti.

Art. 39
I titoli ammessibili, per le concessioni nuove, sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile e la loro trasmessibilità, in massima, è quella primogeniale e maschile.

Art. 40
Il titolo di patrizio di una città si può riconoscere quando, secondo le passate legislazioni, si è radicato in una famiglia ed era considerato come un titolo specifico in uso per indicare una vera nobiltà civica o decurionale.

Art. 41
Non si faranno più concessioni, nè rinnovazioni di patriziati e di nobiltà municipali nè si inscriveranno nuove persone negli antichi registri.

Art. 42
Il titolo di nobile è attribuito:
a) a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale; - b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione; - c) agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso dei. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di un solo titolo o predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.

Art. 43
Il titolo di cavaliere compete soltanto alle famiglie insignite di uno speciale diploma di cavalierato ereditario.
Alle femmine appartenenti a famiglie insignite del solo cavalierato, scompagnate dalla nobiltà, compete solamente la qualificazione generica dei cavalieri.

Art. 44
In massima non si concedono nè si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai quali non si potrà aspirare che per successione o per agnazione cogli antichi concessionari.
Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a rimunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.

Art. 45
Il titolo di città può essere concesso a Comuni insigni per ricordi, o monumenti storici, con una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di diecimila abitanti e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla assistenza, istruzione e beneficenza.

Art. 46
Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desideri dei chiedenti, ma si comporranno in modo, che non si ledano diritti storici, o di terzi e che, per qualche pezza, figura, motto od ornamentazione apparisca l'origine od il motivo della concessione.

§ 7. - Documentazione delle domande.

Art. 47
Qualunque domanda di natura nobiliare od araldica dovrà essere indirizzata al Ministero dell’Interno e scritta su fogli col bollo legale.
Essa conterrà la indicazione precisa dei nomi, cognomi, titoli, qualità, paternità e domicilio del richiedente; lo scopo della domanda, le ragioni che l'appoggiano, la dichiarazione che il comparente è pronto a pagare le tasse od i diritti prescritti, e l’Elenco dei documenti in doppia copia, su carta libera, una delle quali sarà riconsegnata al comparente colla dichiarazione della consegna dei documenti.

Art. 48
Nessuna domanda può essere ricevuta se non è accompagnata dal prescritto deposito.

Art. 49
A corredo delle istanze si dovranno presentare le prove legali della esistenza dei titoli predicati o stemmi e quelle dell'attacco genealogico fra il chiedente ed il concessionario od ultimo investito o riconosciuto, e la dimostrazione di trovarsi in linea e grado successibili.

Art. 50
Alle domande nobiliari dovranno sempre unirsi le prove di concessione o di legittimo possesso dello stemma e la sua figura o tratteggiata o colorita.

Art. 51
Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno sopra il più recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento, oppure sopra la originaria concessione dimostrando che essa non fu prescritta o perduta, a mente delle legislazioni che erano in vigore prima della proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 52
Le prove genealogiche dovranno darsi colla produzione delle fedi autentiche e legali di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi nella dimostrazione.

Art. 53
Le prove per gli stemmi si faranno o mediante l'atto di concessione, colla prova dell'attacco genealogico in linea e grado successibili; o mediante la dimostrazione di un possesso legale.

Art. 54
Per le famiglie, già nobili, la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennario dopo l’acquisto della nobiltà.

Art. 55
Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantennario, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56
Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, arme gentilizie note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Art. 57
La semplice prova di possesso non giustifica l'indebito od improprio uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali. Il possesso di tali distinzioni deve essere antichissimo e dimostrato con documenti e monumenti di importanza storica.

Art. 58
In mancanza di prove dirette sono ammesse le equipollenti e gli atti di notorietà.

Art. 59
Le prove equipollenti devono essere legali e non procedenti dalla volontà od influenza degli interessati.

Art. 60
Gli atti di notorietà non si accettano che nei casi nei quali sia impossibile la documentazione diretta e per accertare fatti che non eccedono là memoria dell'uomo. Essi saranno o giudiziali, od emanati dalle rispettive Commissioni araldiche regionali.

Art. 61
La nobiltà generica, gli stemmi e le genealogie già approvate dai tribunali italiani competenti o da collegi araldici italiani e governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, o di ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobiltà, saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le comunicazioni di titoli specifici o feudali.

Art. 62
I documenti da prodursi devono. essere od in originale od in copia legalmente autenticata.

Art. 63
Potrà chiedersi la temporanea presentazione dell'originale:
a) quando un documento è prodotto per estratto; - b) Quando è copia di copia; - c) quando vi sono dubbi sulla integra ed esatta trascrizione.

Art. 64
Dei documenti molto antichi, o di quelli scritti in lingua diversa dall'italiana, latina e francese, se ne potrà chiedere o la trascrizione paleografica o la traduzione autentica.

Art. 65
Quando le istanze involgono interessi di terzi, sulla proposta del R. Commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese e diligenza, un sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei fogli degli annunzi giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra.
Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi all'istanza, dovranno con ricorso su carta col bollo legale, indirizzato al Ministero dell'interno, notificare i loro motivi di opposizione, non più tardi di un mese dall’avvenuta ultima pubblicazione, quindi si darà corso all'affare.

§ 8. – Registri e libri nobiliari.

Art. 66
I Registri dei decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti, dei decreti Ministeriali e degli atti verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono tenuti a cura del Cancelliere.

Art. 67
I Libri araldici sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 68
I Libri araldici sono quattro:
1. Libro d'oro della nobiltà italiana; - 2. Libro araldico dei titolati stranieri; - 3. Libro araldico della cittadinanza; - 4. Libro araldico degli enti morali.

Art. 69
Nel Libro d'oro si inscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, rinnovazione od il riconoscimento di titoli nobiliari. Vi si notano i paesi d'origine e di dimora abituale, i titoli colla loro provenienza e trasmessibilità, lo stemma coi suoi ornamenti, le deliberazioni prese e la parte di genealogia che fu documentata.
Per le famiglie che sono iscritte a Libro d'oro, basterà la semplice produzione di atti autentici di stato civile per farvi aggiunte nella parte genealogica.
I collaterali agli inscritti, per essere aggiunti alla parte genealogica, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, devono anche produrre il consenso di chi procurò la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.

Art. 70
Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel Libro araldico dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.

Art. 71
Il Libro araldico della cittadinanza serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica.

Art. 72
Nel Libro araldico degli enti morali, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, società ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessione o riconoscimenti e delle prese deliberazioni.

Art. 73
Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli indici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate.

Art. 74
I Registri e Libri araldici sono custoditi dall'Ufficio araldico.

Art. 75
Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel Bollettino ufficiale della Consulta araldica, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 76
Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario.

§ 9. - Ufficio Araldico ed Archivio.

Art. 77
L'Ufficio Araldico, presso il Ministero dell'interno:
a) Riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere; - b) Cura la riscossione dei diritti di cancelleria; - c) Prepara i provvedimenti Sovrani e ministeriali e gli atti esecutivi in materia nobiliare ed araldica; - d) Comunica le deliberazioni e provvedimenti agli interessati; - e) Custodisce i Libri e Registri araldici e l'Archivio della Consulta araldica; - f) Amministra i fondi assegnati alla Consulta araldica; - g) Nell'assenza del Cancelliere lo sostituisce nelle sue attribuzioni.

Art. 78
Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta araldica. Per ogni istanza si tiene un fascicolo separato, purchè più istanze non si riferiscano ad una stessa persona o famiglia.

Art. 79
Si possono restituire le carte presentate:
a) Quando il chiedente, prima della decisione, ritira la sua istanza; - b) Quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni; - c) Quando si presentano copie letterali dei documenti da collazionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere; - d) Quando si richiede l'Ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche; - e) Quando la decisione fu negativa.

Art. 80
Per queste restituzioni occorre il previo parere del R. Commissario

Art. 81
Dei documenti conservati nell'Archivio araldico non si darà comunicazione a chicchessia, fuorchè ai membri della Consulta, al R. Commissario ed agli interessati che li produssero.
Per la comunicazione delle carte agli interessati occorre il parere del R. Commissario.

Art. 82
Le copie, od estratti da documenti dell'Archivio araldico, si autenticheranno dal Cancelliere, col visto del R. Commissario.

§ 10. Diritti e contabilità.

Art. 83
Nessun provvedimento nobiliare sarà sottoposto alla firma competente fino a che non risulti del pagamento delle tasse o dei diritti dovuti.

Art. 84
Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell’Interno riceverà, di volta in volta, appositi ordinativi dall'Ufficio araldico. Le ricevute che egli rilascierà delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verrà rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d'ordine del Ministro, dal Capo Gabinetto, coli' indicazione del numero delle bollette.

Art. 85
Questo bollettario sarà, con tutti gli ordinativi di pagamento emessi durante l'anno finanziario, e con tutte le quietanze di tesoreria, unito al conto giudiziale dei proventi araldici, da presentarsi annualmente alla Corte dei conti.





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