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| araldica, genealogia, nobiltà, ordini cavallereschi, storia, diritto e tradizioni nobiliari | venerdì 4 luglio 2008 |
MASSIME E DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA ARALDICADeliberazione della Consulta Araldica del Regno d’Italia
con cui si determina quali debbano essere gli ornamenti esteriori degli stemmi (4 maggio 1870)
La Consulta Araldica Veduto l’articolo del proprio Regolamento, delibera che le corone e gli ornamenti esteriori degli stemmi debbono d’ora in poi conformarsi alle regole seguenti: I - DELLE CORONE
Art. 1 La corona di Principe è un cerchio d’oro,
tempestato di gemme di vari colori, brunito ai margini, sostenente nove fioroni
d’oro, caricati ciascuno di una perla nei cuore; essa corona cinge la base di un
tocco di velluto color di porpora, sormontato di un fiocco d’oro a
pennello. I principi Reali ed i principi del sangue usano tale corona
qualunque sia il titolo feudale che loro venga attribuito, ma hanno il tocco di
velluto azzurro sormontato da una croce trifogliata d’oro. Art. 2 La corona di Duca è uguale a quella di Principe, ma senza il tocco. Art.
3 La corona di Marchese è un cerchio d’oro, come quello della corona di
Principe, sostenente quattro fioroni d’oro, alternati con dodici perle poste tre
a tre piramidalmente, cioè una su due, e sorrette da un piccolo gambo simile a
quello dei fioroni. Art. 4 La corona di Conte è un cerchio d’oro,
rabescato a fogliami smaltati di vari colori, brunito ai margini, e sostenente
sedici grosse perle collocate su piccole punte. Art. 5 La corona di
Visconte è uguale a quella di Conte, se non che sul cerchio ha otto perle
soltanto, quattro grosse e quattro piccole, alternate. Art. 6 La
corona di Barone è un cerchio d’oro, come quello della corona dei Conti, intorno
al quale sono attorcigliate in banda, ed in sei giri, perle infilzate a guisa di
monile. Art. 7 La corona di Patrizio è un cerchio d’oro liscio, brunito al
margine inferiore e sormontato da quattro punte di lancia alternate con quattro
globetti simili a perle, moventi da altrettante basse punte, il tutto
d’oro. Art. 8 La corona da Nobile è un cerchio d’oro puro, velato,
rabescato, brunito ai margini, sostenente otto grosse perle posate sul
cerchio. Art. 9 La corona delle persone che discendono da famiglie
insignite del Cavalierato, e non della nobiltà, dalle dominazioni spagnuole, è
un cerchio d’oro, puro, velato, rabescato, brunito ai margini, sostenente
quattro grosse perle posate sul cerchio. Art. 10 Le persone e le
famiglie non nobili, che abbiano già ottenuto od ottengano concessione di
stemma, non portano corona. Art. 11 La corona di provincia, è un
cerchio sostenente dodici merlate, legate, intorno a metà dell’altezza, da un
cordone di muro, il tutto d’oro. Art. 12 La corona di comune,
capoluogo di provincia, e quella di città, è un cerchio di muro, aperto di
quattro porte e quattro finestre, semicircolari, sostenente otto torri merlate,
il tutto d’oro, le torri, unite da muricciuoli d’argento, ciascuno con una
guardiola d’oro. Art. 13 La corona di comune che abbia tremila o più
abitanti, e non abbia titolo di città, è un cerchio di muro d’oro, aperto di
quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muricciuoli
d’argento. Art. 14 La corona di comune che non abbia tremila
abitanti, è un cerchio di muro d’oro, sormontato da otto merli, uniti da
muricciuoli, il tutto d’argento. Art. 15 Per la situazione orizzontale
delle corone sugli scudi non si segna, nelle figure dipinte o scolpite in basso
rilievo, tutto il numero di fioroni e perle sopra indicato, supponendosene poco
meno della metà coperto dai fioroni e dalle perle che si presentano di fronte;
epperciò vengono segnati solo cinque fioroni, di cui i due ultimi laterali in
profilo, sulla corona di principe e duca; tre soli fioroni, i laterali in
profilo, e due piramidi di perle, su quella di marchese; nove perle su quella di
conte; tre grosse perle e due piccole in mezzo ad esse su quella di visconte;
tre giri di perle nella corona di barone; cinque perle nella corona di nobile;
ed infine tre su quella delle persone cui compete il cavalierato gentilizio;
sette torri nella corona di provincia; cinque torri, due porte e due finestre
nella corona di città; cinque merli e due porte, ovvero soli cinque merli, nella
corona di comune. II - DEGLI ELMI Art.
16 L’elmo di principe è d’oro pieno, rabescato, posto di fronte e
semiaperto, senza alcuna graticella, colla visiera alzata a metà, e colla
gorgieretta. Art. 17 L’elmo di duca è uguale a quello di
principe. Art. 18 L’elmo di marchese è d’argento, rabescato e
bordato d’oro, posto di fronte, graticolato di undici pezzi d’oro, colla
gorgieretta dello stesso. Art. 19 L’elmo di conte è d’argento,
rabescato dello stesso, bordato d’oro, posto per un terzo in profilo verso
destra, graticolato di diciassette pezzi d’oro, colla gorgieretta dello
stesso. Art. 20 L’elmo di visconte è simile a quello di Conte, se
non che in profilo per due terzi ed è graticolato di tredici pezzi. Art.
21 L’elmo di barone è d’argento, liscio, bordato d’oro, posto per due
terzi in profilo verso destra, graticolato di tredici pezzi d’oro, colla
gorgieretta dello stesso. Art. 22 L’elmo di patrizio è d’argento,
rabescato d’oro, posto in profilo verso destra, colla visiera d’oro alzata a
metà. Art. 23 L’elmo di nobile è d’argento, liscio, bordato d’oro,
posto in profilo verso destra, graticolato di nove pezzi pure d’oro. Art.
24 L’elmo delle persone insignite del Cavalierato trasmissibile è come
quello di Nobile, ma graticolato di tre pezzi. Art. 25 L’elmo delle
persone che non essendo nobili, abbiano diritto di portare una stemma
gentilizio, è d’acciaio liscio chiuso, posto in pieno profilo verso
destra. Art. 26 Tutti gli elmi hanno gli svolazzi moventi da un
cercine (bourrelet) posto nel cocuzzolo dell’elmo; tanto gli svolazzi quanto il
cercine debbono farsi dei soli smalti dello scudo, eccettuati per altro gli elmi
del Re, e dei Principi Reali, e del sangue che hanno il cercine e gli svolazzi
d’oro e d’azzurro. Art. 27 Per la posizione in profilo degli elmi,
di cui agli articoli 19, 20, 21, 23 e 24, nelle figure dipinte e scolpite in
basso rilievo non si segna tutto il numero di graticole indicato in quelli
articoli, ma vengono segnate nove sole graticole sull’elmo dei conti, sette su
quelli dei visconti e baroni, cinque su quello dei nobili, e due su quello degli
insigniti del cavalierato. III - DEI CIMIERI, DEI
TENENTI, DEI SOSTEGNI, DELLE BANDIERE E DEI MOTTI. Art.
28 Alle province, alle città ed ai comuni non si concederanno cimieri,
salvo che per differenziare due stemmi identici. Art. 29 Nelle nuove
concessioni di stemmi non sarà più data facoltà di usare bandiere, pennoni,
stendardi e gridi di guerra. Art. 30 I tenenti e sostegni non si
concederanno fuorché alle persone aventi diritto all’uso del manto sulle armi,
ai marchesi ed ai conti, escludendo però sempre i sostegni usati dal Re. Art.
31 Il motto si collocherà ordinariamente su di una lista bianca
svolazzante a guisa di fascia ondata sotto la punta dello
scudo. IV - DEI MANTI E DEL
PADIGLIONE. Art. 32 il distintivo del manto è riservato
oltre al Re ed alla Regina, ai Principi ed alle Principesse Reali, ai Principi
ed alle Principesse del sangue, ai Cavalieri dell’Ordine Supremo della
Annunziata, ai grandi uffiziali dello Stato, ai principi ed ai duchi. Art.
33 Il manto del Re, della Regina, dei Principi e delle Principesse
Reali, e dei Principi e delle Principesse del sangue, è di velluto rosso
soppannato d’armellini, frangiato d’oro, la frangia attaccata ad un gallone
caricato alternativamente di croci scorciate e di nodi di Savoia. Quello del Re
è sparso esteriormente di rose e di nodi di Savoia d’oro. Art. 34 Il
manto dei Cavalieri dell’Ordine Supremo è di velluto d’azzurro soppannato di
seta bianca, bordato d’aro, la bordatura caricata di nodi di Savoia
d’oro. Art. 35 Il manto dei grandi uffiziali della Stato, dei
principi e dei duchi è di velluto di porpora soppannato di seta bianca e bordato
d’oro. Art. 36 Tutti i manti sono annodati alquanto in alto sopra gli
angoli del capo dello scudo con cordoni d’oro, e muovono dall’elmo del grado
che, per le persone aventi diritto ad usare del manto senza avere alcun titolo
di nobiltà trasmessibile, sarà quello di nobile sormontato dalla corona
corrispondente. Gli elmi dai quali muovono i manti si pongono sempre di
fronte. Art. 37 Il Re solo usa il manto sotto un padiglione, e
questo è di velluto di azzurro, soppannato di seta bianca, bordato e frangiato
d’oro, la frangia attaccata ad un gallone caricato di croci scorciate e di nodi
di Savoia d’ora alternati. V - DEGLI STEMMI DELLE
DONNE. Art. 38 Le donne maritate portano lo scudo della
loro famiglia paterna accollato allo scudo del marito, e posto sinistra di
questo. Usando la corona, la pongono in alto sopra gli scudi, in guisa che il
punto centrale di essa corrisponda verticalmente al punto in cui gli scudi si
combaciano. Art. 39 Le donzelle di famiglie titolate usano lo scudo
paterno cimato da corona da nobile, quando non competa ad esse eccezionalmente
altro titolo, di cui in questo caso usano la corona. Art. 40 Le
donne vedove e donzelle appartenenti a famiglie non nobili titolate portano gli
scudi come le donne vedove e donzelle nobili, rispettivamente, per ornamento
esteriore portano due rami di palma, uno per ciascun lato, divergenti, decussati
sotto la punta dello scudo. Art. 41 Agli stemmi delle donne non si
appongono né elmi, né cimieri, o motti, neppure tenenti o
sostegni. VI - AVVERTENZE GENERALI. Art.
42 La figura normale dello scudo è quella detta sannitica, ossia si fa
lo scudo in forma di un quadrilatero rettangolo, i lati verticali del quale
siano più lunghi degli orizzontali, e l’inferiore di questi ultimi, ritondato
agli angoli e ricurvato nel mezzo, e termini in punta. L’altezza dello scudo
deve eccederne di un settimo la larghezza in modo che, diviso il lato superiore
in sette parti o moduli, i lati verticali siano otto moduli, aggiungendo per la
punta un mezzo modulo. Art. 43 Sia le corone che gli elmi sopra gli
scudi non debbono occupare maggiore larghezza di cinque settimi nel mezzo dello
spazio compreso tra le due linee parallele che si suppongano innalzate in
prolungamento dei lati verticali dello scudo. Art. 44 Le
consuetudini storiche di ciascuna provincia o famiglia, relative agli stemmi, ai
loro accessorii e ornamenti, purché corroborate con antichi esempi locali o
domestici, si possono rispettare e confermare, quando si chieda, non ostante le
prescrizioni espresse negli articoli precedenti, le quali però saranno
obbligatorie in ogni nuova concessione.
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