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venerdì 4 luglio 2008
 

MASSIME E DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA ARALDICA



Deliberazione della Consulta Araldica del Regno d’Italia
con cui si determina quali debbano essere gli ornamenti esteriori degli stemmi
(4 maggio 1870)

La Consulta Araldica

Veduto l’articolo del proprio Regolamento, delibera che le corone e gli ornamenti esteriori degli stemmi debbono d’ora in poi conformarsi alle regole seguenti:
I - DELLE CORONE


Art. 1

La corona di Principe è un cerchio d’oro, tempestato di gemme di vari colori, brunito ai margini, sostenente nove fioroni d’oro, caricati ciascuno di una perla nei cuore; essa corona cinge la base di un tocco di velluto color di porpora, sormontato di un fiocco d’oro a pennello.
I principi Reali ed i principi del sangue usano tale corona qualunque sia il titolo feudale che loro venga attribuito, ma hanno il tocco di velluto azzurro sormontato da una croce trifogliata d’oro.

Art. 2

La corona di Duca è uguale a quella di Principe, ma senza il tocco.

Art. 3

La corona di Marchese è un cerchio d’oro, come quello della corona di Principe, sostenente quattro fioroni d’oro, alternati con dodici perle poste tre a tre piramidalmente, cioè una su due, e sorrette da un piccolo gambo simile a quello dei fioroni.

Art. 4

La corona di Conte è un cerchio d’oro, rabescato a fogliami smaltati di vari colori, brunito ai margini, e sostenente sedici grosse perle collocate su piccole punte.

Art. 5

La corona di Visconte è uguale a quella di Conte, se non che sul cerchio ha otto perle soltanto, quattro grosse e quattro piccole, alternate.

Art. 6

La corona di Barone è un cerchio d’oro, come quello della corona dei Conti, intorno al quale sono attorcigliate in banda, ed in sei giri, perle infilzate a guisa di monile.

Art. 7

La corona di Patrizio è un cerchio d’oro liscio, brunito al margine inferiore e sormontato da quattro punte di lancia alternate con quattro globetti simili a perle, moventi da altrettante basse punte, il tutto d’oro.

Art. 8

La corona da Nobile è un cerchio d’oro puro, velato, rabescato, brunito ai margini, sostenente otto grosse perle posate sul cerchio.

Art. 9

La corona delle persone che discendono da famiglie insignite del Cavalierato, e non della nobiltà, dalle dominazioni spagnuole, è un cerchio d’oro, puro, velato, rabescato, brunito ai margini, sostenente quattro grosse perle posate sul cerchio.

Art. 10

Le persone e le famiglie non nobili, che abbiano già ottenuto od ottengano concessione di stemma, non portano corona.

Art. 11

La corona di provincia, è un cerchio sostenente dodici merlate, legate, intorno a metà dell’altezza, da un cordone di muro, il tutto d’oro.

Art. 12

La corona di comune, capoluogo di provincia, e quella di città, è un cerchio di muro, aperto di quattro porte e quattro finestre, semicircolari, sostenente otto torri merlate, il tutto d’oro, le torri, unite da muricciuoli d’argento, ciascuno con una guardiola d’oro.

Art. 13

La corona di comune che abbia tremila o più abitanti, e non abbia titolo di città, è un cerchio di muro d’oro, aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muricciuoli d’argento.

Art. 14

La corona di comune che non abbia tremila abitanti, è un cerchio di muro d’oro, sormontato da otto merli, uniti da muricciuoli, il tutto d’argento.

Art. 15

Per la situazione orizzontale delle corone sugli scudi non si segna, nelle figure dipinte o scolpite in basso rilievo, tutto il numero di fioroni e perle sopra indicato, supponendosene poco meno della metà coperto dai fioroni e dalle perle che si presentano di fronte; epperciò vengono segnati solo cinque fioroni, di cui i due ultimi laterali in profilo, sulla corona di principe e duca; tre soli fioroni, i laterali in profilo, e due piramidi di perle, su quella di marchese; nove perle su quella di conte; tre grosse perle e due piccole in mezzo ad esse su quella di visconte; tre giri di perle nella corona di barone; cinque perle nella corona di nobile; ed infine tre su quella delle persone cui compete il cavalierato gentilizio; sette torri nella corona di provincia; cinque torri, due porte e due finestre nella corona di città; cinque merli e due porte, ovvero soli cinque merli, nella corona di comune.

II - DEGLI ELMI

Art. 16

L’elmo di principe è d’oro pieno, rabescato, posto di fronte e semiaperto, senza alcuna graticella, colla visiera alzata a metà, e colla gorgieretta.

Art. 17

L’elmo di duca è uguale a quello di principe.

Art. 18

L’elmo di marchese è d’argento, rabescato e bordato d’oro, posto di fronte, graticolato di undici pezzi d’oro, colla gorgieretta dello stesso.

Art. 19

L’elmo di conte è d’argento, rabescato dello stesso, bordato d’oro, posto per un terzo in profilo verso destra, graticolato di diciassette pezzi d’oro, colla gorgieretta dello stesso.

Art. 20

L’elmo di visconte è simile a quello di Conte, se non che in profilo per due terzi ed è graticolato di tredici pezzi.

Art. 21

L’elmo di barone è d’argento, liscio, bordato d’oro, posto per due terzi in profilo verso destra, graticolato di tredici pezzi d’oro, colla gorgieretta dello stesso.

Art. 22

L’elmo di patrizio è d’argento, rabescato d’oro, posto in profilo verso destra, colla visiera d’oro alzata a metà.

Art. 23

L’elmo di nobile è d’argento, liscio, bordato d’oro, posto in profilo verso destra, graticolato di nove pezzi pure d’oro.

Art. 24

L’elmo delle persone insignite del Cavalierato trasmissibile è come quello di Nobile, ma graticolato di tre pezzi.

Art. 25

L’elmo delle persone che non essendo nobili, abbiano diritto di portare una stemma gentilizio, è d’acciaio liscio chiuso, posto in pieno profilo verso destra.

Art. 26

Tutti gli elmi hanno gli svolazzi moventi da un cercine (bourrelet) posto nel cocuzzolo dell’elmo; tanto gli svolazzi quanto il cercine debbono farsi dei soli smalti dello scudo, eccettuati per altro gli elmi del Re, e dei Principi Reali, e del sangue che hanno il cercine e gli svolazzi d’oro e d’azzurro.

Art. 27

Per la posizione in profilo degli elmi, di cui agli articoli 19, 20, 21, 23 e 24, nelle figure dipinte e scolpite in basso rilievo non si segna tutto il numero di graticole indicato in quelli articoli, ma vengono segnate nove sole graticole sull’elmo dei conti, sette su quelli dei visconti e baroni, cinque su quello dei nobili, e due su quello degli insigniti del cavalierato.

III -  DEI CIMIERI, DEI TENENTI, DEI SOSTEGNI, DELLE BANDIERE E DEI MOTTI.

Art. 28

Alle province, alle città ed ai comuni non si concederanno cimieri, salvo che per differenziare due stemmi identici.

Art. 29

Nelle nuove concessioni di stemmi non sarà più data facoltà di usare bandiere, pennoni, stendardi e gridi di guerra.

Art. 30

I tenenti e sostegni non si concederanno fuorché alle persone aventi diritto all’uso del manto sulle armi, ai marchesi ed ai conti, escludendo però sempre i sostegni usati dal Re.

Art. 31

Il motto si collocherà ordinariamente su di una lista bianca svolazzante a guisa di fascia ondata sotto la punta dello scudo.

IV -  DEI MANTI E DEL PADIGLIONE.

Art. 32

il distintivo del manto è riservato oltre al Re ed alla Regina, ai Principi ed alle Principesse Reali, ai Principi ed alle Principesse del sangue, ai Cavalieri dell’Ordine Supremo della Annunziata, ai grandi uffiziali dello Stato, ai principi ed ai duchi.

Art. 33

Il manto del Re, della Regina, dei Principi e delle Principesse Reali, e dei Principi e delle Principesse del sangue, è di velluto rosso soppannato d’armellini, frangiato d’oro, la frangia attaccata ad un gallone caricato alternativamente di croci scorciate e di nodi di Savoia. Quello del Re è sparso esteriormente di rose e di nodi di Savoia d’oro.

Art. 34

Il manto dei Cavalieri dell’Ordine Supremo è di velluto d’azzurro soppannato di seta bianca, bordato d’aro, la bordatura caricata di nodi di Savoia d’oro.

Art. 35

Il manto dei grandi uffiziali della Stato, dei principi e dei duchi è di velluto di porpora soppannato di seta bianca e bordato d’oro.

Art. 36

Tutti i manti sono annodati alquanto in alto sopra gli angoli del capo dello scudo con cordoni d’oro, e muovono dall’elmo del grado che, per le persone aventi diritto ad usare del manto senza avere alcun titolo di nobiltà trasmessibile, sarà quello di nobile sormontato dalla corona corrispondente. Gli elmi dai quali muovono i manti si pongono sempre di fronte.

Art. 37

Il Re solo usa il manto sotto un padiglione, e questo è di velluto di azzurro, soppannato di seta bianca, bordato e frangiato d’oro, la frangia attaccata ad un gallone caricato di croci scorciate e di nodi di Savoia d’ora alternati.

V -  DEGLI STEMMI DELLE DONNE.

Art. 38

Le donne maritate portano lo scudo della loro famiglia paterna accollato allo scudo del marito, e posto sinistra di questo. Usando la corona, la pongono in alto sopra gli scudi, in guisa che il punto centrale di essa corrisponda verticalmente al punto in cui gli scudi si combaciano.

Art. 39

Le donzelle di famiglie titolate usano lo scudo paterno cimato da corona da nobile, quando non competa ad esse eccezionalmente altro titolo, di cui in questo caso usano la corona.

Art. 40

Le donne vedove e donzelle appartenenti a famiglie non nobili titolate portano gli scudi come le donne vedove e donzelle nobili, rispettivamente, per ornamento esteriore portano due rami di palma, uno per ciascun lato, divergenti, decussati sotto la punta dello scudo.

Art. 41

Agli stemmi delle donne non si appongono né elmi, né cimieri, o motti, neppure tenenti o sostegni.

VI -  AVVERTENZE GENERALI.

Art. 42

La figura normale dello scudo è quella detta sannitica, ossia si fa lo scudo in forma di un quadrilatero rettangolo, i lati verticali del quale siano più lunghi degli orizzontali, e l’inferiore di questi ultimi, ritondato agli angoli e ricurvato nel mezzo, e termini in punta. L’altezza dello scudo deve eccederne di un settimo la larghezza in modo che, diviso il lato superiore in sette parti o moduli, i lati verticali siano otto moduli, aggiungendo per la punta un mezzo modulo.

Art. 43

Sia le corone che gli elmi sopra gli scudi non debbono occupare maggiore larghezza di cinque settimi nel mezzo dello spazio compreso tra le due linee parallele che si suppongano innalzate in prolungamento dei lati verticali dello scudo.

Art. 44

Le consuetudini storiche di ciascuna provincia o famiglia, relative agli stemmi, ai loro accessorii e ornamenti, purché corroborate con antichi esempi locali o domestici, si possono rispettare e confermare, quando si chieda, non ostante le prescrizioni espresse negli articoli precedenti, le quali però saranno obbligatorie in ogni nuova concessione.





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