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giovedì 17 maggio 2012
 

Ordine Supremo del Collare della Santissima Annunziata



Carta Reale 3 giugno 1869
che apporta modificazioni agli Statuti dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata


VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

CAPO E SOVRANO DELL'ORDINE SUPREMO DELLA SS. ANNUNZIATA

L'Ordine Supremo del collare di Savoia, fondato dal glorioso e vittorioso nostro predecessore Amedeo VI nell'anno 1362, ebbe nel 1409 da Amedeo VII i primi statuti, che si conoscano, i quali vennero successivamente ampliati e riformati da Carlo III nel 1518 e da Emanuele Filiberto nel 1570, e poscia da altri Sovrani.
Carlo III nelle riforme del 1518 aggiunse ai primi quindici originari Cavalieri e compagni altri cinque; e pose nel vano formato dai tre nodi d'amore pendenti dal Collare che si portava sopra la gorgiera, l'imagine della Santissima Annunziata, da cui allora prese il nome.
Questa suprema ricompensa di eminenti servigi che induceva una specie di religiosa e militare fraternità tra il Capo e Sovrano dell'Ordine ed i suoi compagni era riservata solamente ai guerrieri che più si fossero segnalati nella professione delle armi e per ottenerla, oltre al merito dei servigi, si richiedeva la distinzione di illustri natali. Se non che col volger dei tempi si riconobbe giusto di non privarne coloro che avevano reso alla patria eminenti servigi in alte cariche civili, e non richiedere, quando esisteva una grande distinzione d'opere, quella ancor del casato.
Similmente gli straordinari privilegi politici ed economici dai quali era accompagnato il grado di Cavaliere dell'Annunziata si ravvisarono col progredire delle sociali istituzioni meno conformi al buon viver civile e vennero di mano in mano in diritto od in fatto aboliti.
Ora dopo la trasformazione della monarchia di Savoia in regno costituzionale d'Italia non possiamo che rallegrarci di trovar già conformate in fatto le osservanze di questo nobilissimo Ordine colle presenti liberali istituzioni, e solo ci rimane a stabilire come regola ciò che era eccezione, e ad aggiungere qualche disposizione relativa alle prerogative ed agli obblighi dei Cavalieri. Al che volendo Noi provvedere, quindi è che di Nostro moto proprio, come Capo e Sovrano dell'Ordine. e sentito il parere dei Nostri Cugini, li Cavalieri dell'Ordine stesso

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:


Art. 1
Il numero dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sarà, come per lo passato, di venti, nel novero dei quali non si computano secondo gli Statuti e le osservanze antiche, né la persona del Capo e Sovrano, né quella del Principe ereditario. Similmente non fanno numero né gli Ecclesiastici, né i forestieri.

Art. 2
Le scelte cadranno a seconda dei casi fra i personaggi segnalati per eminenti servigi nelle alte cariche militari, fra quelli più distinti nelle alte cariche civili, ed anche fra i personaggi che nella vita privata abbiano acquistato universalmente nome e autorità di luminari d’1talia o di benefattori insigni della Nazione.

Art. 3
(Modificato dall'art. 1 del R.D. 7 aprile 1889, n. 6050)

Art. 4
I Cavalieri dell'Ordine Supremo usano due Collane: una grande, l'altra minore.
Portano la grande il primo giorno dell'anno, il giorno della festa della SS. Annunziata e in tutte le grandi feste e solennità nazionali. e nelle grandi funzioni di Corte.
Portano la Collana minore in ogni altra occasione di rappresentanza.
Essi portano inoltre alla parte sinistra del petto una stella d'oro in cui è effigiata Maria Santissima Annunziata, in conformità di quanto prescrisse Madama Reale Maria Giovanna Battista Duchessa Reggente nel capitolo dell'Ordine da Lei tenuto a dì 24 marzo 1680.

Art. 5
Alla morte di ciascun Cavaliere gli eredi restituiscono al Re la Gran Collana che il defunto aveva da Lui ricevuta.

Art. 6
I Cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata godranno di tutte le prerogative, distinzioni e preminenze dichiarate nel Nostro decreto del 19 aprile 1868, agli articoli I e 6, e degli onori militari stabiliti dal Regolamento di Disciplina.

Art. 7
Nella qualità che rivestono di Nostri Cugini, saranno a preferenza di ogni altro Grande Uffiziale dello Stato chiamati ad assistere come testimoni negli atti che concernono la nascita, il matrimonio, la morte dei Principi della Nostra Casa.
Sono similmente chiamati a prender parte a tutte le altre funzioni di Corte, nelle quali prenderanno posto immediatamente dopo i Principi Reali.

Art. 8
La scelta dei Cavalieri ed Uffiziali dell'Ordine appartiene esclusivamente al Capo e Sovrano di esso, nondimeno, quando vi sono vari posti vacanti, il Re riunisce presso di sé il Capitolo dei Cavalieri per sentirne il parere sui candidati che egli solo ha il diritto di proporre. Il Capitolo può anche essere presieduto, per delegazione dal Capo e Sovrano, dal Principe ereditario o da altro Principe Reale, o dal decano dei Cavalieri.

Art. 9
Al Capitolo debbono intervenire col Capo e Sovrano, o chi lo rappresenta, almeno sei "Cavalieri". Chi presiede dichiara il nome dei candidati; ciascuno può fare in proposito le osservazioni che crede. Poi si delibera su ciascuna proposta per voto a scrutinio segreto, per via di schede chiuse, in cui si scrive il nome del candidato proposto, accompagnato da un sì o da un no.
Il Presidente apre la scheda e legge successivamente i voti e ne proclama in fine il risultato.
S'intende per altro sempre essere il voto del Capitolo meramente consultivo e segreto.

Art. 10
Nel giorno dal Re Capo e Sovrano assegnato, il nuovo eletto si presenterà al suo cospetto, ed ivi, in presenza di due o più Cavalieri, coll'intervento del Segretario dell'Ordine, genuflesso, colla mano sui sacri Evangeli, pronunzierà il giuramento secondo la formula costituzionale. L'atto di giuramento sarà segnato da lui e dai presenti. Dopo ciò l'eletto farà riverenza al Re Capo e Sovrano, che gli porrà la collana al collo e gli darà l'abbracciata.

Art. 11
Nella solennità della Santissima Annunziata i Cavalieri sono radunati in forma solenne nella Cappella Palatina per ivi assistere ai Divini Uffizi ed invocare la benedizione del Cielo sul Re e sull'Italia. In tale occasione uno dei Nostri Cappellani adempirà l'uffizio di Maestro delle cerimonie.

Art. 12
In occasione di feste, balli, pranzi solenni a Corte, i Cavalieri dell'Annunziata sono introdotti nel Nostro Gabinetto, e Ci fanno corteggio, siccome quelli che godono il privilegio delle grandi entrate.

Art. 13
Secondo il disposto degli Statuti, sempre osservati finora in questo Ordine Supremo, occorrendo il decesso di un Cavaliere ne sarà dato avviso a ciascun degli altri Cavalieri, fratelli e compagni dal Nostro Ministro degli affari esteri, invitandoli anche a suffragarne l'anima secondo l'antica consuetudine ed il prescritto degli Statuti, quando pel culto dal defunto professato ne sia il caso.
In ogni evento, i Cavalieri, quando non ne siano impediti e si trovino sul luogo, s’assoceranno al convoglio funebre del defunto.

Art. 14
Se mai avvenisse (il che Dio non voglia) che un Cavaliere fosse riconosciuto o per condanne sofferte, o per giudizio dei poteri competenti, aver mancato gravemente ai suoi doveri verso la Nazione od il Re, o fallito all'onore, il Capitolo dell'Ordine, avute le prove legali del reato, ed in numero di dieci almeno e coi due terzi dei voti, ha facoltà, sentito l'imputato nelle sue difese e per via di deliberazione scritta, approvata dal Capo e Sovrano, di cassarlo dal numero dei Cavalieri.
Questa deliberazione verrà notificata a diligenza del Segretario dell'Ordine all'imputato, con divieto di fregiarsi delle insegne di cui è stato privato e colla minaccia, in caso di trasgressione, d'incorrere le pene stabilite nel Codice penale.

Art. 15
La presente Carta Reale sarà inserita nel libro degli Statuti, registrata al Ministero degli affari esteri e comunicata a ciascheduno dei Cavalieri dell'Ordine ed al Prefetto del Palazzo

Dato in Firenze, addì 3 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE

L. E. Menabrea

Cavaliere e Segretario dell'Ordine supremo

Regio Decreto 7 aprile 1889, N. 6050
che deferisce al presidente del Consiglio dei Ministri le attribuzioni per l'Ordine Supremo della SS. Annunziata



UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
CAPO E SOVRANO DELL'ORDINE SUPREMO
DELLA SS. ANNUNZIATA

 

Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Ministro ad interim per gli Affari Esteri;
Di Nostro motu-proprio ed in virtù della Nostra reale prerogativa:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Le attribuzioni deferite al Ministro degli Affari Esteri dalla Carta Reale del 3 giugno 1869, saranno esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
Le grandi Collane dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata saranno custodite dal Tesoriere dell'Ordine Mauriziano. I diplomi originali e il Libro dei Cavalieri dell'Annunziata saranno depositati nell'Archivio della presidenza del Consiglio.

Art. 3
È revocata ogni disposizioni contraria al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO

F. Crispi




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